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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 03/11/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
Repubblica italiana
Tribunale di L'Aquila
Giudice del Lavoro
Sentenza
pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c.
n. 74/2023 r.g., udienza del 03/11/2025
Controparte_1
Avv. SOLIDORO SIRIO parte ricorrente
Controparte 2
Difeso ex art. 417 bis c.p.c. parte resistente
Le conclusioni delle parti I. Parte ricorrente domanda l'accertamento del diritto all'inserimento nelle graduatorie per la provincia di L'Aquila, nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). II. Parte resistente chiede di respingere la domanda.
Le ragioni della decisione
-I. La questione controversa riguarda il diritto di parte ricorrente previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 e n. 112/2022 - ad esser inserita nella fascia I delle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze (GPS) in ragione del possesso della laurea magistrale e dei 24 CFU al pari degli aspiranti in possesso di un titolo di abilitazione. II. E' pacifico che parte ricorrente nel maggio 2022 ha presentato domanda di inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di L'Aquila per le classi di concorso A018,, facendo valere come titolo di accesso la laurea in Scienze della comunicazione v.o. e il possesso di 24 CFU risultando inserita nella II fascia.
III. La domanda è infondata. IV. Il D.M. 112/2022 ha modificato l'impostazione del D.M. 374/2017 - che per le graduatorie di istituto prevedeva tre fasce - prevedendo la divisione in due fasce delle GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso. 1 La prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione.
La seconda è costituita dai i soggetti in possesso di: 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, 2
aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso. V. La condivisibile giurisprudenza di legittimità si è recentemente consolidata (Cassazione n.
7084/2024, n. 12416/2024, n. 15838/2024, n. 12210/2025) nell'affermare che, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie, i titolari di abilitazione non possono essere equiparati agli aspiranti che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici in quanto sussiste una diversità strutturale e funzionale tra ""titolo di abilitazione", che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e
"titolo di studio", nonché fra il primo e i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento". VI. Ai fini della motivazione in diritto (ex art. 118 c.p.c.) è sufficiente richiamarsi alla articolata motivazione resa Cassazione n. 7084/2024, fondata su una ricostruzione giuridica del complesso sistema abilitante sviluppato dall'ordinamento, e riconfermata di recente anche da Cassazione n. 12210/2025 che ha ribadito la inclusione nella fascia superiore delle graduatorie provinciali per le supplenze dei soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici.
VII. Le spese sono compensate (art. 92.2 c.p.c.) in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza sul punto.
p.q.m.
I. Respinge la domanda. II. Compensa per intero le spese di giudizio tra le parti.
03/11/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Repubblica italiana
Tribunale di L'Aquila
Giudice del Lavoro
Sentenza
pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c.
n. 74/2023 r.g., udienza del 03/11/2025
Controparte_1
Avv. SOLIDORO SIRIO parte ricorrente
Controparte 2
Difeso ex art. 417 bis c.p.c. parte resistente
Le conclusioni delle parti I. Parte ricorrente domanda l'accertamento del diritto all'inserimento nelle graduatorie per la provincia di L'Aquila, nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). II. Parte resistente chiede di respingere la domanda.
Le ragioni della decisione
-I. La questione controversa riguarda il diritto di parte ricorrente previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 e n. 112/2022 - ad esser inserita nella fascia I delle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze (GPS) in ragione del possesso della laurea magistrale e dei 24 CFU al pari degli aspiranti in possesso di un titolo di abilitazione. II. E' pacifico che parte ricorrente nel maggio 2022 ha presentato domanda di inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di L'Aquila per le classi di concorso A018,, facendo valere come titolo di accesso la laurea in Scienze della comunicazione v.o. e il possesso di 24 CFU risultando inserita nella II fascia.
III. La domanda è infondata. IV. Il D.M. 112/2022 ha modificato l'impostazione del D.M. 374/2017 - che per le graduatorie di istituto prevedeva tre fasce - prevedendo la divisione in due fasce delle GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso. 1 La prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione.
La seconda è costituita dai i soggetti in possesso di: 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, 2
aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso. V. La condivisibile giurisprudenza di legittimità si è recentemente consolidata (Cassazione n.
7084/2024, n. 12416/2024, n. 15838/2024, n. 12210/2025) nell'affermare che, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie, i titolari di abilitazione non possono essere equiparati agli aspiranti che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici in quanto sussiste una diversità strutturale e funzionale tra ""titolo di abilitazione", che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e
"titolo di studio", nonché fra il primo e i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento". VI. Ai fini della motivazione in diritto (ex art. 118 c.p.c.) è sufficiente richiamarsi alla articolata motivazione resa Cassazione n. 7084/2024, fondata su una ricostruzione giuridica del complesso sistema abilitante sviluppato dall'ordinamento, e riconfermata di recente anche da Cassazione n. 12210/2025 che ha ribadito la inclusione nella fascia superiore delle graduatorie provinciali per le supplenze dei soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici.
VII. Le spese sono compensate (art. 92.2 c.p.c.) in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza sul punto.
p.q.m.
I. Respinge la domanda. II. Compensa per intero le spese di giudizio tra le parti.
03/11/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta