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17 luglio 1913
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1 agosto 2004
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Art. 8.
Meta' delle ammende a cui siano condannati i contravventori alle disposizioni della presente legge e ((dell'articolo 727)) del Codice penale , in seguito a denuncia delle guardie delle Societa' protettrici degli animali, sono devolute alle Societa' stesse.
Meta' delle ammende a cui siano condannati i contravventori alle disposizioni della presente legge e ((dell'articolo 727)) del Codice penale , in seguito a denuncia delle guardie delle Societa' protettrici degli animali, sono devolute alle Societa' stesse.
Commentario • 1
- 1. Maltrattamento, uccisione e abbandono di animali: varate le nuove normeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 agosto 2004 · 0.67795265