Articolo 8 della Legge 12 giugno 1913, n. 611
Articolo 7Articolo 9
Versione
17 luglio 1913
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Versione
1 agosto 2004
Art. 8.

Meta' delle ammende a cui siano condannati i contravventori alle disposizioni della presente legge e ((dell'articolo 727)) del Codice penale , in seguito a denuncia delle guardie delle Societa' protettrici degli animali, sono devolute alle Societa' stesse.
Entrata in vigore il 1 agosto 2004
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