Art. 8.
Meta' delle ammende a cui siano condannati i contravventori alle disposizioni della presente legge e ((dell'articolo 727)) del Codice penale , in seguito a denuncia delle guardie delle Societa' protettrici degli animali, sono devolute alle Societa' stesse.
Meta' delle ammende a cui siano condannati i contravventori alle disposizioni della presente legge e ((dell'articolo 727)) del Codice penale , in seguito a denuncia delle guardie delle Societa' protettrici degli animali, sono devolute alle Societa' stesse.