Art. 5.
E' data facolta' al Governo del Re di nominare nuovamente un R. commissario straordinario i cui poteri possano essere eventualmente prorogati anche oltre i termini segnati nell'art. 295 della legge comunale e provinciale e fino all'insediamento dei nuovi Consigli nei tre Comuni.
E' data facolta' al Governo del Re di nominare nuovamente un R. commissario straordinario i cui poteri possano essere eventualmente prorogati anche oltre i termini segnati nell'art. 295 della legge comunale e provinciale e fino all'insediamento dei nuovi Consigli nei tre Comuni.