Art. 6.
Ai fini della restituzione di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono estese, per quanto riguarda i limiti per la emissione dei relativi ordini di accreditamento, le disposizioni contenute nella legge 16 aprile 1962, n. 187 .
Ai fini della restituzione di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono estese, per quanto riguarda i limiti per la emissione dei relativi ordini di accreditamento, le disposizioni contenute nella legge 16 aprile 1962, n. 187 .