Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato e al protocollo aggiuntivo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 20 del trattato e all'articolo II del protocollo aggiuntivo.
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato e al protocollo aggiuntivo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 20 del trattato e all'articolo II del protocollo aggiuntivo.