Articolo 2 della Legge 26 maggio 1984, n. 224
Articolo 1Articolo 3
Versione
17 giugno 1984
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato e al protocollo aggiuntivo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 20 del trattato e all'articolo II del protocollo aggiuntivo.
Entrata in vigore il 17 giugno 1984