Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01704/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00657/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 657 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Serenella Eleonora Nicola ed Enrico Rabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Asti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Ferraris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza -OMISSIS- adottata in data -OMISSIS- dal Dirigente del Settore Urbanistica ed Attività Produttive della Città di Asti, notificata il successivo -OMISSIS-, con la quale è stata ingiunta la demolizione di opere;
degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi del procedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Asti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il dott. NL CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Asti ha notificato alla ricorrente l’ordinanza di demolizione -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente a oggetto 14 manufatti, realizzati in assenza di permesso di costruire e di denuncia strutturale e situati all’interno della fascia di rispetto del fiume Tanaro.
Avverso tale provvedimento l’interessata è insorta deducendo:
1)violazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti; carenza o insufficienza di istruttoria e di motivazione; illogicità, contraddittorietà e sviamento;
2) violazione, sotto altro profilo, dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti; carenza o insufficienza di istruttoria e di motivazione;
3) violazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti.
Si è costituito in giudizio il Comune di Asti.
All’udienza del 27 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1.Con la prima censura la parte istante deduce che sono trascorsi molti anni dalla posa dei manufatti, talché l’amministrazione avrebbe dovuto fornire una congrua motivazione a sostegno dell’atto impugnato; l’esponente lamenta inoltre la mancata applicazione del principio di proporzionalità valorizzato dalla Corte EDU: il Comune avrebbe dovuto adottare una variante urbanistica dopo l’emergenza alluvionale del 1994 (l’ordine di demolizione non avrebbe dovuto essere adottato prima dell’esito delle procedure di variante e/o di sanatoria) e considerare che si tratta dell’abitazione della deducente e dei suoi familiari; la ricorrente lamenta infine che l’impugnata ordinanza non è stata notificata agli altri proprietari, ovvero agli eredi di -OMISSIS-.
I rilievi sono infondati.
L'unanime giurisprudenza amministrativa esclude che, nel caso di costruzioni abusive, esistano particolari oneri motivazionali in capo alla Pubblica amministrazione. Infatti, secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'ordinanza di demolizione di immobili abusivi ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se, come nel caso di specie, contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività (ex multis, Consiglio di Stato sez. VI, 7.6.2021, n. 4319).
Ne consegue che non è necessario che l'amministrazione individui un interesse pubblico - diverso dalle mere esigenze di rispristino della legalità violata - idoneo a giustificare l'ordine di demolizione Tali principi valgono anche nel caso in cui l'ordine di demolizione venga adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, atteso che, a fronte della realizzazione di un immobile abusivo, non è configurabile alcun affidamento del privato meritevole di tutela; l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha infatti chiarito che " Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso neanche nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino " (Consiglio di Stato ad. plen., 17/10/2017, n. 9; Cons. Stato, IV, 19.11.2025, n. 9040).
2. Sotto altro profilo, nel procedimento di repressione degli abusi edilizi rileva il dato oggettivo della mancanza del titolo edilizio, alla quale l’interessato può supplire, ove ve ne siano i presupposti, mediante l’ottenimento della sanatoria edilizia (mancante nel caso in esame).
Né incombe sull’Ente l’obbligo di una variante urbanistica tesa a legittimare le opere esistenti, giacché da un lato anche in caso di variante postuma rileverebbe il dato oggettivo, sussistente nel caso in esame, dell’avvenuta realizzazione delle stesse in assenza del prescritto permesso di costruire (talché persisterebbe comunque l’abuso edilizio), dall’altro la scelta di adottare una variante urbanistica rientra nella piena discrezionalità dell’amministrazione, che non può essere condizionata, nelle proprie scelte, dal “fatto compiuto” del privato.
3. Nemmeno è prospettabile la violazione del principio di proporzionalità, in quanto la sanzione demolitoria è puntualmente identificata nei presupposti e nei contenuti dal legislatore, con la conseguenza che il potere di repressione ex art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 è rigidamente vincolato e non si presta ad adattamenti dettati dalla situazione specifica dell’interessato. In ogni caso, trattandosi di abusi edilizi risalenti all’inizio degli anni 2000 (si veda la pagina 2 del ricorso), la ricorrente ha avuto la disponibilità di un ampio lasso di tempo per trovare un’altra soluzione abitativa, cosicché l’atto impugnato, anche sotto tale aspetto, non appare né vessatorio né sproporzionato.
4. La legittimità dell'ordine demolitorio non è mai subordinata alla effettuazione di un giudizio di proporzionalità tra il diritto individuale al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU, e dunque tra il diritto all'abitazione, e l'interesse pubblico alla tutela del territorio, posto che tale test deve svolgersi soltanto rispetto agli atti con cui viene data concreta esecuzione ad eventuali sentenze e/o provvedimenti amministrativi recanti l'ordine demolitorio (condizione non ricorrente nel caso di specie), e comunque il giudizio medesimo non può che far prevalere l'interesse pubblico alla tutela del territorio ogni volta che l'interessato abbia avuto da un lato piena consapevolezza dell'illecito edilizio e, dall'altro lato, un ampio margine di tempo per rimediare all'abuso (TAR Lazio, Roma, II, 13.2.2023, n. 2465).
“ Come più volte affermato dal Consiglio di Stato, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta l'art. 8 CEDU. E il Consesso ha precisato che, peraltro, una tale collisione non è neppure stata mai affermata in via di principio dalla Corte EDU, posto che plurime sue pronunce hanno invece osservato che dalla richiamata norma non sia in alcun modo desumibile la sussistenza di un diritto assoluto ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare (tra le più recenti e motivate cfr. Consiglio di Stato sez. VI n. 1253/2023). Men che meno, come ribadito più volte in giurisprudenza, l'ingiunzione demolitoria viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, poiché, al contrario, afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio (cfr. Cass. civ., III, 17.1.2020 n. 844; Cons. Stato, VI, 11.5.2022 n. 3704; TAR Campania, Salerno, II, 13.2.2025, n. 312).
Anche recentemente la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che il rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'immobile costituente l'unica abitazione del destinatario dell’ordine di demolizione potrebbe astrattamente assumere rilievo in una fase successiva a quella attuale, in quanto il principio di proporzionalità non incide sulla legittimità del provvedimento repressivo sanzionatorio, che comunque costituisce strumento del potere vincolato che l'amministrazione deve esercitare in materia ai sensi dell'art. 27, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ma semmai può valere nella fase esecutiva, della demolizione d’ufficio: altro è che, in executivis, l'Amministrazione possa mettere in campo adeguati strumenti idonei a mitigare l'impatto pregiudizievole nel caso in cui sia obiettivamente dimostrato che il trasgressore e la sua famiglia versino in condizioni fisiche e materiali più che significativamente compromesse (TAR Campania, Salerno, II, 13.2.2025, n. 312).
5. Peraltro la necessità di rimuovere i manufatti in questione deriva non solo dal constatato difetto del titolo edilizio, ma anche dalla loro ubicazione in fascia di rispetto fluviale.
6. Privo di pregio è il riferimento all’omessa notificazione del gravato provvedimento agli altri comproprietari, in quanto comunque la posizione di destinatario dell’ordinanza di demolizione è giustificata dall’essere la ricorrente una delle proprietarie e quindi in condizione di provvedere alla rimozione delle opere di cui ha la disponibilità.
7. Con la seconda censura la parte istante sostiene che i manufatti de quibus hanno un utilizzo temporaneo e sono dotati di sistemi idonei allo spostamento e di strutture facilmente rimovibili, ovvero assumono caratteristiche che li esentano dall’obbligo dell’ottenimento del permesso di costruire.
L’assunto non è condivisibile.
Si tratta di manufatti che, nell’insieme, concretano una estesa e incisiva trasformazione del territorio e risultano stabilmente adibiti ad abitazione e ad usi contigui a quello abitativo, tanto da essere dotati di acqua corrente e di allaccio fognario. L’oggetto della gravata ordinanza è costituito da alcune case e relative pertinenze, ovvero opere che, per caratteristiche e destinazione, hanno determinato un notevole, significativo impatto edilizio incompatibile con l’assenza di un permesso di costruire (si veda la documentazione fotografica inserita nell’allegato n. 7 depositato in giudizio dal Comune).
La necessità del permesso di costruire ai fini della realizzazione delle opere in questione emerge sia dalla descrizione espressa nella gravata ordinanza, da cui risulta anche l’ampia superficie occupata dai manufatti, sia dalle eloquenti fotografie allegate alla relazione di sopralluogo di cui al documento n. 7 prodotto in giudizio dal Comune.
In ogni caso, il carattere provvisorio o precario di un manufatto deve essere valutato non con riferimento al tipo di materiale utilizzato per la sua realizzazione, ma avendo riguardo all'uso cui lo stesso è destinato, nel senso che, se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersene la natura precaria, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata. La precarietà dell'opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e. 5, d.P.R. n. 380/2001, postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo (ex multis: TAR Campania, Napoli, VI, 7.4.2025, n. 2883).
Pertanto le opere in questione, per impatto sul territorio e per stabile utilizzo, avrebbero dovuto essere precedute dal rilascio di un corrispondente permesso di costruire.
8. Il terzo motivo di ricorso si incentra sulla mancata indicazione, nell’atto impugnato, dell’area di sedime e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.
La doglianza non ha pregio.
Non sussiste alcun obbligo di indicare nell’ordinanza di demolizione l'area da acquisire in caso di inottemperanza, trattandosi di adempimento che il Comune dovrà porre in essere solo nel successivo provvedimento di acquisizione (ex multis: Cons. Stato, I, 7.8.2024, n. 999); invero, con il contenuto dispositivo di detta ordinanza si commina la sanzione della demolizione del manufatto abusivo, mentre l'indicazione dell'area rappresenta un successivo presupposto accertativo ai fini della misura sanzionatoria dell'acquisizione (Cons. Stato, VII, 25.8.2023, n. 7970).
La mancata indicazione dell'area nell’ordine di demolizione può comunque essere colmata con l'indicazione della stessa nel successivo atto di acquisizione (TAR Campania, Salerno, II, 16.5.2024, n. 1075).
9. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune di Asti la somma di euro 4.000 (quattromila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NL CC, Presidente, Estensore
Marco Costa, Referendario
Martina Arduino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NL CC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.