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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/12/2024, n. 47594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47594 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RN NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA he ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 47594 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 29/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1.RA RN propone ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quarta, con la quale è stata rigettata l'impugnazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, di rigetto della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione sofferta in carcere e agli arresti dorniciliari nell'ambito di un procedimento penale nel quale il ricorrente era chiamato a rispondere dei delitti di minaccia, lesioni e tentato omicidio in danno di AN ER. 1.1.11 ricorrente in particolare rappresenta l'errore di fatto in cui è incorsa la Suprema Corte che non ha adeguatamente considerato i principi che governano la materia e, nel caso di specie, che il ricorrente si è immediatamente difeso dalle accuse mosse da sua figlia e dal ER ed esposto la propria difesa, come del resto emerge dalla sentenza di primo grado e dalla sentenza d'appello. La circostanza che la figlia del ricorrente e il ER non fossero credibili è emersa in maniera evidente dal materiale probatorio acquisito. Non si comprende, inoltre, come mai sia stato riconosciuto il diritto all'equo indennizzo per ingiusta detenzione al coimputato IM RN sebbene il materiale probatorio utilizzato sia identico. 2.11 ricorso, originariamente assegnato alla Settima Sezione, è stato rimesso alla Sezione Terza. 3.11 ricorrente ha depositato motivi aggiunti con i quali ha evidenziato che le sentenze di rigetto dell'indennizzo riparatorio per ingiusta detenzione sono parificabili a quelle di condanna, a norma dell'art.625 bis cod. proc. pen., posto che il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Chiede, ove non si ritenga esperibile il rimedio di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen., la correzione dell'errore materiale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. 4. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, non essendo esperibile il ricorso straordinario avverso le pronunce della Corte di cassazione in materia di ingiusta detenzione. 1.1.L'art. 625 bis cod. proc. pen. stabilisce, testualmente, che è ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione. Ne segue che l'espressione "condannato", nel suo inequivoco significato, segna dei precisi requisiti normativi atti a delimitare il novero dei soggetti privati cui l'ordinamento attribuisce il potere di attivare lo strumento processuale del ricorso straordinario. Si è pertanto affermato che è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto dall'imputato assolto avverso la sentenza della Corte di Cassazione di rigetto del ricorso presentato contro l'ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta t 1 detenzione, essendo la legittimazione ad agire, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., circoscritta al solo condannato (Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Rv. 275970; Sez.3, ordinanza n. 35329 del 04/06/2024). Si ritiene, infatti che lo status di condannato, ai fini del ricorso straordinario, debba afferire in relazione al sub procedimento, che in questo caso è di riparazione per ingiusta detenzione, e non in relazione al procedimento di cognizione, che ne costituisce il presupposto, ma che rimane pur sempre distinto rispetto al procedimento di inerenza. Ne segue che la qualifica di condannato deve afferire al procedimento al quale inerisce il ricorso straordinario e non ad altri procedimenti. Nel caso di specie, stante la natura civilistica del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, lo straordinario strumento impugnatorio di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen. è precluso (Sez. U, n. 8 del 12/03/1999, Rv. 213509; Sez. 4, n. 11428 del 21/02/2012, Rv. 252735; Sez. 4, n. 3339 del 07/06/2000, Rv. 217954) Si osserva infine che il ricorrente non è legittimato ad adire il ricorso straordinario neppure accedendo all'indirizzo isolato (Sez. 3, n.25653, del 11/05/2022 n. 25653, Rv. 283621) che ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto dall'imputato assolto avverso la sentenza della Corte di cassazione di rigetto del ricorso presentato contro l'ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, e che ha ritenuto che la legittimazione ad agire possa essere estesa anche a chi, pur condannato, sia stato successivamente assolto a seguito di revisione del processo. Infatti, al di là della condivisibilità o meno del suddetto principio, a cui questo Collegio non accede, il precedente evocato non è pertinente rispetto al caso in disamina, posto che il ricorrente non ha mai rivestito lo status di condannato, essendo stato assolto sia dal Tribunale che dalla Corte di appello. Si aggiunge, infine, che il potere di proporre ricorso straordinario deve essere escluso anche in favore del soggetto che, costituitosi parte civile nel processo penale ed avendo impugnato di fronte a questa Corte la sentenza emessa nel giudizio cui egli aveva preso parte, sia stato condannato, a seguito della dichiarazione di inammissibilità della sua impugnazione, al pagamento di una somma di danaro, secondo la previsione di cui all'art. 616 cod. proc. pen. in favore della Cassa delle ammende (Sez.5, del 3/08/2017, n. 38780, Rv. 270807) 2.11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all'udienza del 29/10/2024 Il consigliere estensore Il Pre idente
lette le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA he ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 47594 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 29/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1.RA RN propone ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quarta, con la quale è stata rigettata l'impugnazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, di rigetto della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione sofferta in carcere e agli arresti dorniciliari nell'ambito di un procedimento penale nel quale il ricorrente era chiamato a rispondere dei delitti di minaccia, lesioni e tentato omicidio in danno di AN ER. 1.1.11 ricorrente in particolare rappresenta l'errore di fatto in cui è incorsa la Suprema Corte che non ha adeguatamente considerato i principi che governano la materia e, nel caso di specie, che il ricorrente si è immediatamente difeso dalle accuse mosse da sua figlia e dal ER ed esposto la propria difesa, come del resto emerge dalla sentenza di primo grado e dalla sentenza d'appello. La circostanza che la figlia del ricorrente e il ER non fossero credibili è emersa in maniera evidente dal materiale probatorio acquisito. Non si comprende, inoltre, come mai sia stato riconosciuto il diritto all'equo indennizzo per ingiusta detenzione al coimputato IM RN sebbene il materiale probatorio utilizzato sia identico. 2.11 ricorso, originariamente assegnato alla Settima Sezione, è stato rimesso alla Sezione Terza. 3.11 ricorrente ha depositato motivi aggiunti con i quali ha evidenziato che le sentenze di rigetto dell'indennizzo riparatorio per ingiusta detenzione sono parificabili a quelle di condanna, a norma dell'art.625 bis cod. proc. pen., posto che il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Chiede, ove non si ritenga esperibile il rimedio di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen., la correzione dell'errore materiale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. 4. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, non essendo esperibile il ricorso straordinario avverso le pronunce della Corte di cassazione in materia di ingiusta detenzione. 1.1.L'art. 625 bis cod. proc. pen. stabilisce, testualmente, che è ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione. Ne segue che l'espressione "condannato", nel suo inequivoco significato, segna dei precisi requisiti normativi atti a delimitare il novero dei soggetti privati cui l'ordinamento attribuisce il potere di attivare lo strumento processuale del ricorso straordinario. Si è pertanto affermato che è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto dall'imputato assolto avverso la sentenza della Corte di Cassazione di rigetto del ricorso presentato contro l'ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta t 1 detenzione, essendo la legittimazione ad agire, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., circoscritta al solo condannato (Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Rv. 275970; Sez.3, ordinanza n. 35329 del 04/06/2024). Si ritiene, infatti che lo status di condannato, ai fini del ricorso straordinario, debba afferire in relazione al sub procedimento, che in questo caso è di riparazione per ingiusta detenzione, e non in relazione al procedimento di cognizione, che ne costituisce il presupposto, ma che rimane pur sempre distinto rispetto al procedimento di inerenza. Ne segue che la qualifica di condannato deve afferire al procedimento al quale inerisce il ricorso straordinario e non ad altri procedimenti. Nel caso di specie, stante la natura civilistica del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, lo straordinario strumento impugnatorio di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen. è precluso (Sez. U, n. 8 del 12/03/1999, Rv. 213509; Sez. 4, n. 11428 del 21/02/2012, Rv. 252735; Sez. 4, n. 3339 del 07/06/2000, Rv. 217954) Si osserva infine che il ricorrente non è legittimato ad adire il ricorso straordinario neppure accedendo all'indirizzo isolato (Sez. 3, n.25653, del 11/05/2022 n. 25653, Rv. 283621) che ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto dall'imputato assolto avverso la sentenza della Corte di cassazione di rigetto del ricorso presentato contro l'ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, e che ha ritenuto che la legittimazione ad agire possa essere estesa anche a chi, pur condannato, sia stato successivamente assolto a seguito di revisione del processo. Infatti, al di là della condivisibilità o meno del suddetto principio, a cui questo Collegio non accede, il precedente evocato non è pertinente rispetto al caso in disamina, posto che il ricorrente non ha mai rivestito lo status di condannato, essendo stato assolto sia dal Tribunale che dalla Corte di appello. Si aggiunge, infine, che il potere di proporre ricorso straordinario deve essere escluso anche in favore del soggetto che, costituitosi parte civile nel processo penale ed avendo impugnato di fronte a questa Corte la sentenza emessa nel giudizio cui egli aveva preso parte, sia stato condannato, a seguito della dichiarazione di inammissibilità della sua impugnazione, al pagamento di una somma di danaro, secondo la previsione di cui all'art. 616 cod. proc. pen. in favore della Cassa delle ammende (Sez.5, del 3/08/2017, n. 38780, Rv. 270807) 2.11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all'udienza del 29/10/2024 Il consigliere estensore Il Pre idente