CASS
Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2024, n. 38466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38466 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette~e le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 38466 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 10/07/2024 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Francesca Costantini, che chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, nel procedimento nei confronti di BE EZ, ha rigettato la richiesta di restituzione parziale dei beni confiscati a quest'ultimo quale profitto/provento di reato a seguito di sentenza di patteggiamento emessa il 17 marzo 2015 e divenuta irrevocabile il 13 settembre 2015, avanzata in sede di opposizione all'ordinanza con la quale detto Giudice dichiarava inammissibile l'istanza di restituzione di beni di valore corrispondente alla differenza tra il valore dei beni confiscati in sede di esecuzione della sentenza di patteggiamento e quello per cui era stata disposta la confisca. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione BE EZ, tramite i propri difensori. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione si deducono violazione di legge e vizio di motivazione circa la dichiarata inammissibilità della richiesta di restituzione ad opera dell'ordinanza opposta. Lamenta il difensore che la dichiarazione di inammissibilità muove da un'errata interpretazione della sentenza di patteggiamento, in contrasto con il dato testuale del provvedimento. Rileva che il G.i.p. non aveva disposto la confisca di tutti i beni in sequestro, ma solo dei beni sequestrati di valore corrispondente ad un determinato ammontare, facendo ciò per ciascuno dei reati per cui è intervenuta condanna ("confisca dei beni sequestrati fino alla corrispondenza di euro...", importo coincidente con il prodotto e/o profitto dei singoli reati oggetto di contestazione). Osserva che, trattandosi di una confisca di valore, una simile decisione non poteva che rimettere alla fase esecutiva l'individuazione dei beni da sequestrare e che, pertanto, contrariamente a quanto rilevato nel provvedimento impugnato, l'avvenuto assoggettamento a confisca di beni di importo superiore a quello oggetto della statuizione del giudice della cognizione è una questione concernente l'estensione del vincolo ablatorio, che spetta al giudice dell'esecuzione dirimere, non sussistendo la preclusione derivante dal giudicato, di cui al contrario va definita l'esatta portata. Aggiunge che, quindi, la questione sottoposta al giudice dell'esecuzione non riguardava l'ammontare del profitto confiscato bensì l'esecuzione del provvedimento di confisca su tutti o parte dei beni oggetto di sequestro e la loro corretta valutazione in fase esecutiva. Osserva, infine, che diversamente da quanto affermato dal G.e., il decorso del tempo di per sé non preclude l'incidente di esecuzione, in assenza di prova della vendita effettiva dei beni oggetto di confisca. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si denunciano vizio di motivazione con riferimento all'individuazione e alla valorizzazione dei beni confiscati e totale carenza di motivazione delle argomentazioni difensive. Si duole la difesa che il G.e. si appiattisca sulla nota del P.m. del 28 gennaio 2022 e tralasci le argomentazioni difensive oggetto della memoria di replica del 15 febbraio 2022, nella quale si contestava il valore simbolico attribuito alle azioni Uniland non oggetto di confisca diretta e il valore attribuito agli immobili e alle azioni. Il difensore insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati. come correttamente evidenziato nel Om~offi~nazione/ nel caso in esame si tratta di una confisca di valore, avente, quindi, ad oggetto i beni in sequestro fino all'importo equivalente al profitto e/o provento di reato. Pertanto, una decisione come quella adottata col patteggiamento pronunciato nei confronti di EZ non poteva che rimettere alla fase esecutiva l'individuazione dei beni da sequestrare. E, contrariamente a quanto rilevato nell'ordinanza de plano oggetto di opposizione, in cui erroneamente è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di restituzione, l'avvenuto assoggettamento a confisca di beni di importo superiore a quello oggetto della statuizione del giudice della cognizione è una questione concernente l'estensione del vincolo ablatorio, che spetta al giudice dell'esecuzione dirimere, non sussistendo la preclusione derivante dal giudicato (posta, invece, a fondamento della suddetta declaratoria di inammissibilità), di cui, anzi, va definita l'esatta portata. Dovendosi, invero, ritenere sottoposta al giudice dell'esecuzione non la valutazione dell'ammontare del profitto confiscato su cui si è formato il giudicato, bensì l'esecuzione del provvedimento di confisca su tutti o parte dei beni oggetto di sequestro e la loro corretta valutazione in fase esecutiva. Tanto premesso, va, però, evidenziato che il Giudice dell'opposizione non si limita ad avallare la declaratoria di inammissibilità del primo Giudice, ma si pronuncia sul merito dell'istanza di restituzione, sanando l'errore di quest'ultimo. Afferma, a tale riguardo, che se pure si volesse riconoscere un potere del giudice dell'esecuzione di adottare i provvedimenti richiesti dalla difesa, vi sarebbe comunque il limite rappresentato dal fatto che il Pubblico ministero, prima della richiesta del difensore, ha dato seguito alle procedure dirette ad assicurare i vantaggi perseguiti attraverso la confisca ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen. E ciò dopo avere evidenziato che la richiesta di restituzione parziale dei beni confiscati - avanzata dalla difesa sul presupposto che i beni sequestrati e poi confiscati fossero di valore superiore al profitto del reato - è stata presentata nel 2021 a distanza di oltre cinque anni dall'irrevocabilità della sentenza, ponendo anche un problema di esaurimento degli effetti dell'esecuzione delle confische. Senza però specificare al riguardo - quindi, incorrendo in un'assoluta genericità - se le azioni e gli immobili siano stati nelle more effettivamente venduti, con conseguenti limiti all'efficacia della restituzione richiesta. Rileva detto Giudice che, se pure si volesse diversamente opinare entrando nel merito delle valutazioni della difesa sul valore dei beni e delle partecipazioni azionarie, anche in tal caso la richiesta della difesa dovrebbe essere rigettata. E, nell'argomentare il rigetto, ritiene condivisibili quanto alle valutazioni dei beni e delle partecipazioni azionarie le argomentazioni proposte dal P.m. nella sua memoria, senza però confrontarsi con le argomentazioni della corposa memoria difensiva del 15 febbraio 2022 di replica alla suddetta memoria (se non con riferimento al solo immobile di via Dell'Osservanza). 2. Tali incertezze e/o contraddizioni motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024.
lette~e le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 38466 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 10/07/2024 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Francesca Costantini, che chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, nel procedimento nei confronti di BE EZ, ha rigettato la richiesta di restituzione parziale dei beni confiscati a quest'ultimo quale profitto/provento di reato a seguito di sentenza di patteggiamento emessa il 17 marzo 2015 e divenuta irrevocabile il 13 settembre 2015, avanzata in sede di opposizione all'ordinanza con la quale detto Giudice dichiarava inammissibile l'istanza di restituzione di beni di valore corrispondente alla differenza tra il valore dei beni confiscati in sede di esecuzione della sentenza di patteggiamento e quello per cui era stata disposta la confisca. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione BE EZ, tramite i propri difensori. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione si deducono violazione di legge e vizio di motivazione circa la dichiarata inammissibilità della richiesta di restituzione ad opera dell'ordinanza opposta. Lamenta il difensore che la dichiarazione di inammissibilità muove da un'errata interpretazione della sentenza di patteggiamento, in contrasto con il dato testuale del provvedimento. Rileva che il G.i.p. non aveva disposto la confisca di tutti i beni in sequestro, ma solo dei beni sequestrati di valore corrispondente ad un determinato ammontare, facendo ciò per ciascuno dei reati per cui è intervenuta condanna ("confisca dei beni sequestrati fino alla corrispondenza di euro...", importo coincidente con il prodotto e/o profitto dei singoli reati oggetto di contestazione). Osserva che, trattandosi di una confisca di valore, una simile decisione non poteva che rimettere alla fase esecutiva l'individuazione dei beni da sequestrare e che, pertanto, contrariamente a quanto rilevato nel provvedimento impugnato, l'avvenuto assoggettamento a confisca di beni di importo superiore a quello oggetto della statuizione del giudice della cognizione è una questione concernente l'estensione del vincolo ablatorio, che spetta al giudice dell'esecuzione dirimere, non sussistendo la preclusione derivante dal giudicato, di cui al contrario va definita l'esatta portata. Aggiunge che, quindi, la questione sottoposta al giudice dell'esecuzione non riguardava l'ammontare del profitto confiscato bensì l'esecuzione del provvedimento di confisca su tutti o parte dei beni oggetto di sequestro e la loro corretta valutazione in fase esecutiva. Osserva, infine, che diversamente da quanto affermato dal G.e., il decorso del tempo di per sé non preclude l'incidente di esecuzione, in assenza di prova della vendita effettiva dei beni oggetto di confisca. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si denunciano vizio di motivazione con riferimento all'individuazione e alla valorizzazione dei beni confiscati e totale carenza di motivazione delle argomentazioni difensive. Si duole la difesa che il G.e. si appiattisca sulla nota del P.m. del 28 gennaio 2022 e tralasci le argomentazioni difensive oggetto della memoria di replica del 15 febbraio 2022, nella quale si contestava il valore simbolico attribuito alle azioni Uniland non oggetto di confisca diretta e il valore attribuito agli immobili e alle azioni. Il difensore insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati. come correttamente evidenziato nel Om~offi~nazione/ nel caso in esame si tratta di una confisca di valore, avente, quindi, ad oggetto i beni in sequestro fino all'importo equivalente al profitto e/o provento di reato. Pertanto, una decisione come quella adottata col patteggiamento pronunciato nei confronti di EZ non poteva che rimettere alla fase esecutiva l'individuazione dei beni da sequestrare. E, contrariamente a quanto rilevato nell'ordinanza de plano oggetto di opposizione, in cui erroneamente è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di restituzione, l'avvenuto assoggettamento a confisca di beni di importo superiore a quello oggetto della statuizione del giudice della cognizione è una questione concernente l'estensione del vincolo ablatorio, che spetta al giudice dell'esecuzione dirimere, non sussistendo la preclusione derivante dal giudicato (posta, invece, a fondamento della suddetta declaratoria di inammissibilità), di cui, anzi, va definita l'esatta portata. Dovendosi, invero, ritenere sottoposta al giudice dell'esecuzione non la valutazione dell'ammontare del profitto confiscato su cui si è formato il giudicato, bensì l'esecuzione del provvedimento di confisca su tutti o parte dei beni oggetto di sequestro e la loro corretta valutazione in fase esecutiva. Tanto premesso, va, però, evidenziato che il Giudice dell'opposizione non si limita ad avallare la declaratoria di inammissibilità del primo Giudice, ma si pronuncia sul merito dell'istanza di restituzione, sanando l'errore di quest'ultimo. Afferma, a tale riguardo, che se pure si volesse riconoscere un potere del giudice dell'esecuzione di adottare i provvedimenti richiesti dalla difesa, vi sarebbe comunque il limite rappresentato dal fatto che il Pubblico ministero, prima della richiesta del difensore, ha dato seguito alle procedure dirette ad assicurare i vantaggi perseguiti attraverso la confisca ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen. E ciò dopo avere evidenziato che la richiesta di restituzione parziale dei beni confiscati - avanzata dalla difesa sul presupposto che i beni sequestrati e poi confiscati fossero di valore superiore al profitto del reato - è stata presentata nel 2021 a distanza di oltre cinque anni dall'irrevocabilità della sentenza, ponendo anche un problema di esaurimento degli effetti dell'esecuzione delle confische. Senza però specificare al riguardo - quindi, incorrendo in un'assoluta genericità - se le azioni e gli immobili siano stati nelle more effettivamente venduti, con conseguenti limiti all'efficacia della restituzione richiesta. Rileva detto Giudice che, se pure si volesse diversamente opinare entrando nel merito delle valutazioni della difesa sul valore dei beni e delle partecipazioni azionarie, anche in tal caso la richiesta della difesa dovrebbe essere rigettata. E, nell'argomentare il rigetto, ritiene condivisibili quanto alle valutazioni dei beni e delle partecipazioni azionarie le argomentazioni proposte dal P.m. nella sua memoria, senza però confrontarsi con le argomentazioni della corposa memoria difensiva del 15 febbraio 2022 di replica alla suddetta memoria (se non con riferimento al solo immobile di via Dell'Osservanza). 2. Tali incertezze e/o contraddizioni motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024.