TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 8814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8814 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14967/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore
Dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe promossa da
Parte_1 nato a [...] il [...]
Residente VIA TURATI 10 20045 LAINATE ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. CLEMENTE SONIA FRANCESCA parte attrice
nei confronti di
CP_1
Nato a BOTRICELLO (CZ) il 16/02/1969
Residente 88050 BERCASTRO ITALIA Controparte_2 codice fiscale C.F._2
Parte convenuta contumace
E con
DELLA MINORE , nata il Controparte_3 Per_1
16/8/11, nominata con provvedimento del 179/25;
pagina 1 di 14 Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c e vistati senza osservazioni
Oggetto: Regolamentazione di figlio nato fuori dal matrimonio
Conclusioni della parte attrice precisate all'udienza del 28/10/25
1) revoca dell'affido all'Ente ed affidamento esclusivo della minore alla madre;
2) dare atto della disponibilità della ricorrente ad intraprendere ogni percorso indicato e/o suggerito dai servizi sociali su incarico del Tribunale dei Minorenni di Milano sia per se stessa sia per la minore;
3) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il resistente a corrispondere alla sig.ra a Parte_1 titolo di mantenimento per la figlia un importo mensile non inferiore ad euro 500.00= Per_1
(duecentocinquanta/00) per dodici mensilità, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mezzo bonifico bancario, fino a quando la minore non avrà raggiunto una indipendenza economica, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo della vita a partire dall'anno successivo alla comparizione delle parti avanti il Tribunale di Milano;
4) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il resistente a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche, scolastiche, extrascolastiche e ludicosportive necessarie per lo sviluppo psico- fisico e psico-sociale della minore come da protocollo del Tribunale di Milano di seguito Per_1 riportato: 4.1) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo, ma comunque da documentare:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) spese dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso struttura private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio sanitario nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
4.2) spese mediche che richiedono il preventivo accordo, comunque da documentare: 1) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale, ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
4.3) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo, ma comunque da documentare: a) tasse scolastiche ed universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo pagina 2 di 14 cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica.
4.4) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, sempre da documentare: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento, c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia ed all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
4.5) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo, ma sempre da documentare: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo esito (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
4.6) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, sempre da documentare: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei) nonché le relative spese per le trasferte;
d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, boy- scout, ecc); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia ed all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed esame), h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo ed assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto ed il funzionamento del cellulare e dispostivi elettronici (pc, tablet).
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare (a mezzo raccomandata o e-mail) un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 5) accertare e dichiarare che l'assegno unico erogato per la figlia sia da assegnare e corrispondere in via esclusiva alla Per_1 ricorrente, quale genitore collocatario della minore stessa e genitore che effettivamente ed a tutti gli effetti si occupa e gestisce la minore. 6) rigettare qualsivoglia domanda avversaria.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Conclusioni del Curatore Speciale precisate all'udienza del 28/10/25 pagina 3 di 14 1) Revoca dell'affidamento all'Ente ed affidamento esclusivo della minore alla madre;
2) Limitazione della responsabilità genitoriale della madre con riferimento alla frequentazione paterna;
3) conferma degli incarichi all'Ente per un periodo di anni due;
4) contributo paterno al mantenimento della prole come di giustizia.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 aprile 2025, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di confermare l'affido della minore nata a [...] il [...], ai servizi sociali del comune di Per_1
NA (MI) e di disporre a carico del padre, parte convenuta, l'obbligo di provvedere al pagamento in favore della ricorrente di euro 500,00 a titolo di contributo di mantenimento paterno ordinario indiretto e delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Parte ricorrente ha rappresentato nel ricorso introduttivo del giudizio l'ulteriore circostanza di aver promosso giudizio (causa R.G. n. 416/2025) davanti al Tribunale per i Minorenni di Milano al fine di domandare l'affido esclusivo della figlia minore, previa revoca del decreto definitivo n. 9603/2022, nonché la conferma della limitazione della responsabilità genitoriale del padre.
Infatti con riguardo al regime di affidamento della minore il Tribunale per i Minorenni di Milano, nell'ambito del procedimento n. 1562/2019 R. Gen./E, dapprima con decreto provvisorio e poi con decreto definitivo n. 9603 del 2.9.2022, aveva disposto l'affidamento della minore ai servizi sociali del comune di NA con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale del padre CP_1
e della madre “in ordine alle decisioni relative al collocamento, alla residenza della Parte_1 minore, alle scelte sanitarie e/o terapeutiche e di cura, alla regolamentazione dei rapporti con i genitori e agli incarichi, anche educativi, delegati all'ente”.
All'udienza celebrata in data 8.07.2025 il Tribunale per i Minorenni di Milano, rilevata l'esistenza del presente giudizio davanti al Tribunale ordinario di Milano, ha dichiarato con l'ordinanza emessa in data
9.07.2025, “l'incompetenza funzionale di questo Tribunale per i minorenni in favore del Tribunale
Ordinario di Milano, al quale dispone siano trasmessi gli atti del presente procedimento, affinché, previa riunione, il procedimento prosegua per giungere alla decisione definitiva”.
Con decreto del 6.5.2025 il Giudice Delegato ha fissato la prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473bis.21 c.p.c. in data 28.10.2025, fissando termine per il deposito da parte dei Servizi Sociali che hanno in carico il nucleo familiare di una relazione di aggiornamento sulla situazione attuale del nucleo familiare.
pagina 4 di 14 Il Giudice Delegato, con ordinanza del 17.09.2025, ha nominato come Curatore Speciale della minore l'avv. del Foro di Milano già nel giudizio pendente avanti il Controparte_3 Parte_2
TM..
Nell'ambito del presente giudizio, in data 8.10.2025, parte ricorrente ha depositato la memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. con la quale ha chiesto l'accoglimento delle proprie domande così come riportate integralmente nel ricorso introduttivo del giudizio instaurato davanti al Tribunale per i Minorenni di
Milano R.G. n. 416/2025 e, quindi, la revoca dell'affido della minore ai servizi sociali del comune di
NA e la concentrazione della responsabilità genitoriale della minore alla madre con conferma della limitazione della responsabilità genitoriale del padre nei confronti della minore (di seguito le conclusioni della ricorrente: “Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, esperiti tutti gli accertamenti necessari e opportuni, compresa l'eventuale comparizione personale della ricorrente, che fin da ora si dichiara disponibile e l'assunzione dei testi di seguito indicati a sommarie informazioni, ove ritenuto opportuno voglia revocare il provvedimento definitivo assunto nel giudizio R.G.E n. 1562/2019,
Presidente relatore Dott.ssa Brambilla, assunto in data 30.06.2022, e depositato in cancelleria in data
2.09.2022, notificato alla ricorrente in data 4.11.2022, immediatamente efficace ed esecutivo, con particolare riferimento alla parte relativo all'affidamento della minore all'ente comune di Per_1
NA e alla limitazione della responsabilità genitoriale della ricorrente e per l'effetto così statuire:
1. Revocare la limitazione della responsabilità genitoriale della sig.ra , madre della Parte_1 minore;
2. Revocare l'affidamento della minore all'ente comune di NA e per Per_1 Per_1
l'effetto affidare in via esclusiva la minore alla madre con collocamento presso la Parte_1 stessa e con l'adozione di ogni ulteriore statuizione di legge ad eventuali percorsi di sostegno alla genitorialità per la madre e di supporto per la figlia, ove ritenuto necessari e opportuni, percorsi ai quali la ricorrente si dichiara fin da ora disponibile;
3. Confermare il provvedimento definitivo emesso da questo Tribunale nella parte relativa alle statuizioni disposte per il padre sig., , CP_1 valutando l'opportunità di revocare ogni provvedimento statuito in punto di regolamentazione del rapporto padre/figlia”).
All'udienza del 28 ottobre 2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, dato atto che il convenuto non è comparso personalmente né si è costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Il Giudice delegato ha sentito, altresì, la parte ricorrente che ha dichiarato: “Oggi è attiva la psicoterapia per una volta alla settimana il martedì; il giovedì, c'è una famiglia di appoggio Per_1 individuata dai SS che una volta a settimana viene a casa prende e l'accompagna a scuola di Per_1 canto e poi la riporta a casa. frequenta un centro Diurno il lunedì, mercoledì e venerdì, di Per_1
pagina 5 di 14 pomeriggio fino alle 19.00; fanno attività varie ricreative e un po' i compiti. La sera deve però continuare perché non riesce a finirli;
ci sono altri ragazzi, di solito due o tre. Io una volta al mese mi reco al Consultorio per l'incontro con la psicologa;
parliamo di cosa varie;
mi sono rivolta lì nel
2017-2018 per le violenze che subivo dal convenuto e ho continuato il percorso ininterrottamente. Io non ho contatti con il convenuto;
l'ho incontrato casualmente questa estate in Calabria Botticello;
lui vive lì e io ho la casa dei miei genitori. ha visto il padre per caso sul lungo mare;
io ero presente Per_1
e ho visto che era contenta. Dopo non ne abbiamo parlato;
so che si chiamano la sera, quasi Per_1 tutti i giorni;
io sono presente a casa e li sento parlare con video chiamata. Io ho una retribuzione di
Euro 1.000,00 circa con gli straordinari arrivo anche a 1100,00 al mese. Vivo con i miei genitori e mia figlia in un immobile in locazione, il canone di Euro 500,00 al mese è pagato dai miei genitori;
il convenuto non ha mai corrisposto nulla per il mantenimento di questa estate le ha dato Euro Per_1
120,00 e ha dato a me, ad ottobre, Euro 100,00. Lui lavora;
fa il corriere per Poste Italiane è assunto;
guadagna circa Euro 1500,00 al mese;
vive con sua madre in una casa comunale”.
Il Curatore speciale della minore ha dichiarato quanto segue: “ho incontrato la minore il 16/10 Per_1 per la seconda volta e l'ho trovata cresciuta e consapevole;
mi ha riferito di aver incontrato per caso il papà e di essere contenta della ripresa dei rapporti al momento telefonici;
mi ha detto che le andrebbe bene incontrarlo alla presenza della madre, ogni tanto, ma non da sola. Mi ha riferito di aver un buon rapporto con la madre e che l'Ente le ha spiegato il tema dell'affidamento e a lei piacerebbe che
l'affido l'avesse la madre perché ha sempre fatto di tutto per farla star bene ed aiutarla nelle cose quotidiane e sarebbe bello se potesse essere affidata a lei. Mi ha riferito di voler continuare negli interventi anche se vorrebbe ridurre a due giorni il Centro diurno perché è troppo impegnata e non ha spazi liberi;
ha iniziato la prima superiore e ha scelto l'indirizzo Sociosanitario;
non riesce a vedere le compagne di scuola. Ho avuto una rete con gli assistenti sociali che hanno confermato la relazione indicando la necessità dell'affido all'Ente per due anni;
la criticità principale è quella della ripresa dei rapporti con il padre che temono la madre non sia in grado di gestire adeguatamente tutelando la minore. I SS hanno comunque fatto presente di un deciso e complessivo miglioramento del nucleo. La madre è più autonoma, ha trovato un lavoro;
è più serena e sono venuti meno i comportamenti Per_1 adultizzati segnalati in precedenza”.
Nell'ambito di tale udienza il difensore di parte ricorrente si è riportato alle domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio e alla memoria depositata in data 8.10.25 ex art. 473 bis. 17 c. 1 c.p.c. e ha rinunciato alle istanze istruttorie;
ha chiesto, altresì, che il Giudice delegato, previa riunione del procedimento R.G. n. 416/2025, pendente avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano, al presente pagina 6 di 14 giudizio, adottasse i provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. e, all'esito, rimettesse la causa al Collegio per la decisione.
Anche il Curatore speciale della minore si è espresso in senso favorevole sulla revoca dell'affidamento della minore ai servizi sociali e la reintegra della responsabilità genitoriale materna per le decisioni scolastiche, sanitarie e di educazione sotto la forma dell'affido esclusivo;
ha chiesto, invece, la limitazione della responsabilità genitoriale della madre in punto di regolamentazione della frequentazione paterna e la conferma del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali con conseguente prosecuzione degli interventi per ulteriori due anni;
ha chiesto, infine, di porre a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia minore rimettendosi al Giudice per la sua quantificazione.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha ordinato la discussione orale della causa.
Le parti hanno discusso.
All'esito, il Giudice delegato si è riservato.
Con ordinanza del 5.11.2025 il Giudice Delegato ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.: “Il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 ottobre 2025: letto il ricorso introduttivo del giudizio e la memoria ex art. 473 bis. 17 c. 1 c.p.c. depositata dal difensore di parte ricorrente;
esaminata la documentazione prodotta in giudizio e, in particolare, gli atti relativi al giudizio n. R.G. 416/2025 pendente davanti al Tribunale per i Minorenni di Milano;
viste le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del
28/10/2025; considerate, altresì, le dichiarazioni rese dal Curatore Speciale all'udienza del
28/10/2025, considerato che il convenuto non si è costituito né è comparso in udienza;
rilevato che oggi la figlia minore affidata ai Servizi Sociali del comune di NA come da provvedimento Per_1 del Tribunale per i Minorenni di Milano del 30/6/22 r.g. 1562/19, vive con la madre che si occupa nella quotidianità della sua cura materiale ed affettiva;
vista la relazione dei Servizi Sociali del
Comune di NA del 18/09/2025 da cui si evince un rinforzato ruolo genitoriale della madre che ha progressivamente acquisito più strutturate competenze, con conseguente capacità di meglio gestire la minore;
considerato, altresì, il complessivo miglioramento delle dinamiche relazionali madre-figlia;
ritenuto che
, alla luce di quanto sopra, la madre abbia acquisito competenze genitoriali adeguate all'esercizio del suo ruolo e che, pertanto, possa essere revocato, come chiesto dalla ricorrente e dal
Curatore Speciale della minore, l'affido della stessa ai Servizi Sociali;
evidenziate, tuttavia, le criticità della relazione padre-figlia, con lunga interruzione del rapporto e ripresa casuale dello stesso la scorsa estate;
ritenuto che
, in ragione delle vicende dolorose che hanno interessato il nucleo familiare pagina 7 di 14 in oggetto e delle fragilità di tutti i componenti del nucleo medesimo, a tutela della serenità della minore, oltre che della madre nel rapporto con il padre- dovendo la stessa essere ancora supportata nella relazione con l'ex compagno, non essendo in grado di arginarne le richieste in modo sufficientemente tutelante per la figlia- debba essere limitata la responsabilità genitoriale della madre con riferimento alla regolamentazione della frequentazione padre-figlia; considerata la condizione reddituale della ricorrente che lavora come addetta alle pulizie con una retribuzione di euro 1000,00 circa al mese;
evidenziato che la ricorrente vive con i di lei genitori senza oneri abitativi;
considerato che
il convenuto, secondo le dichiarazioni della ricorrente, lavora come corriere per Poste Italiane e percepisce una retribuzione di Euro 1500,00 al mese;
evidenziato che, pur in assenza di riscontri documentali sul suo reddito, il convenuto è ancora in età per lavorare e non risulta avere limitazioni della capacità lavorativa;
ritenuto, dunque, che lo stesso debba contribuire al mantenimento della figlia minore essendogli ciò imposto dai doveri genitoriali;
considerato, ancora, che il convenuto non sopporta oneri di mantenimento diretto della figlia;
considerate le esigenze di vita e formazione della minore rapportate all'età della stessa;
ritenuto di quantificare come in dispositivo il contributo paterno ordinario indiretto al mantenimento della figlia;
spese straordinarie al 50% come da Linee
Guida della Corte di Appello di Milano del giugno 2025 che si richiamano integralmente;
assegno unico integralmente a favore della madre affidataria esclusiva;
rilevato che il difensore di parte ricorrente ha rinunciato alle proprie istanze istruttorie e ha chiesto che la causa fosse rimessa al
Collegio per la decisione;
ritenuta la causa matura per la decisione;
P.Q.M.
visto l'art. 38 disp. Att. cod. civ.e l'art. 473 bis. 22 c.p.c.; Dispone la riunione del fascicolo relativo alla causa R.G. n.
416/2025 pendente davanti al Tribunale per i Minorenni di Milano al presente procedimento;
adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: 1) Dispone la revoca dell'affido della minore Per_1 nata il [...] ai servizi Sociali del comune di NA;
2) Affida la minore nata il Per_1
16.08.2011, in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di via Turati n. 10 in NA (MI) la quale eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3) Dispone la limitazione della responsabilità genitoriale della madre per quanto riguarda la regolamentazione della frequentazione paterna;
4) dà incarico ai Servizi Sociali del comune di
NA di riavviare la frequentazione paterna in Spazio Neutro, con l'obiettivo, sussistendone le pagina 8 di 14 condizioni ed in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio della minore, di un progressivo ampliamento e liberalizzazione;
5) Dispone il monitoraggio del nucleo familiare in oggetto da parte dei Servizi Sociali del comune di NA con prosecuzione degli interventi in corso: - supporto psicologico/psicoterapico per la minore;
- centro diurno per la minore modulandone la frequenza con
l'intensità crescente dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
- famiglia di appoggio per l'attività extrascolastica della minore;
- supporto psicologico ed alla genitorialità per la ricorrente;
6) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, della somma di Euro 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione aprile 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del giugno 2025 che si richiamano integralmente;
assegno unico integralmente a favore della madre;
Rimette al Collegio per la decisione. Si comunichi alle parti costituite ed ai Servizi Sociali del comune di NA”.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Sulla responsabilità genitoriale
Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale disposto dal Giudice delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra richiamati.
Dalle risultanze del giudizio e, in particolare, dalla relazione di aggiornamento dei servizi sociali del
18.09.2025 e del consultorio familiare di Rho che ha in carico la ricorrente da molti anni emerge un'evoluzione positiva del ruolo genitoriale materno in termini di accresciute competenze genitoriali che consentono di affermare una piena adeguatezza della madre nella cura materiale e affettiva della figlia minore;
è stato evidenziato un “miglioramento della capacità della madre ad assumere comportamenti maggiormente responsivi e appropriati dal punto di vista genitoriale”; ciò consente di affermare una raggiunta adeguatezza genitoriale della madre.
Detti riscontri positivi in merito alle rinforzate competenze genitoriale materne costituiscono la premessa idonea per disporre una revoca dell'affido della minore ai servizi sociali.
Ad analoga conclusione non è possibile pervenire con riguardo al ruolo genitoriale del padre.
Al riguardo la relazione dei Servizi Sociali dà evidenza di un quadro complessivo di assenza protratta del padre dalla vita della figlia e di totale disinteresse alle esigenze affettive morali e materiali della figlia minore (“il signor risulta totalmente assente dalla vita della figlia da diversi anni CP_1
e non si fa carico in alcun modo delle sue necessità affettive, educative o materiali”).
pagina 9 di 14 È stato rappresentato, peraltro, un generale rifiuto di collaborazione del padre con i servizi sociali. In più occasioni l'irreperibilità del medesimo ha costituito “un ostacolo concreto nella gestione quotidiana della figlia minore” per le decisioni inerenti alla salute, all'istruzione e al percorso educativo.
Ne consegue una totale inadeguatezza del padre all'assunzione di un serio e consapevole ruolo genitoriale.
Le suindicate circostanze rendono opportuno una concentrazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in capo alla sola madre. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è, infatti, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09;
Cass. 16593/08).
In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e considerate le circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo alla madre va accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, anche alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità.
Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Ciò, tuttavia, con una limitazione in punto di regolamentazione della frequentazione paterna che va delegata ai Servizi Sociali
Con riguardo a tale aspetto la ricorrente ha dichiarato in udienza che, a seguito di un incontro casuale avvenuto tra padre e figlia durante i mesi estivi, il padre ha manifestato l'interesse di riprendere i contatti con la figlia e di voler coltivare tale relazione (“so che si chiamano la sera, quasi tutti i giorni;
io sono presente a casa e li sento parlare con video chiamata”).
Si ritiene che le vicende dolorose che hanno che hanno interessato il nucleo familiare in oggetto e le fragilità di tutti i componenti del nucleo medesimo, a tutela della serenità della minore, oltre che della madre nel rapporto con il padre (dovendo la stessa essere ancora supportata nella relazione con l'ex pagina 10 di 14 compagno) rendono opportuno incaricare i servizi sociali del comune di NA di regolamentare la frequentazione paterna quantomeno in una prima fase in Spazio Neutro.
Pertanto, il Tribunale ritiene di integralmente confermare il provvedimento assunto dal Giudice delegato rispondente all'interesse della figlia minore e tutelante per la medesima.
Infine, si ritiene opportuno un monitoraggio dei servizi sociali sul nucleo familiare per un periodo di due anni, con prosecuzione degli interventi in corso dettagliati in dispositivo.
Sul contributo al mantenimento della prole
Va, parimenti, confermato, in assenza di elementi di novità, il contributo paterno al mantenimento della minore così come determinato dal Giudice delegato e quantificato nella somma di euro 400,00, in considerazione delle condizioni complessive della ricorrente e delle esigenze di crescita e formazione della minore medesima delle quali si occupa in via esclusiva la madre, in assenza di qualsivoglia forma di contribuzione diretta a carico del padre;
il tutto con decorrenza dalla data della domanda e, quindi, dalla mensilità relativa al mese di aprile 2025, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno del ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
Quanto alle spese straordinarie, esse devono essere ripartite tra le parti al 50% come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del giugno 2025.
L'assegno unico deve essere integralmente percepito dalla madre, affidataria esclusiva della figlia minore.
Sulle spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Dispone la revoca dell'affido della minore nata il [...] ai Servizi Sociali del Per_1 comune di NA;
2. Affida la minore nata il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà Per_1 collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di via Turati n. 10 in NA
(MI) la quale eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità pagina 11 di 14 genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3. Dispone la limitazione della responsabilità genitoriale della madre con riferimento alla regolamentazione della frequentazione paterna;
4. Dà incarico ai Servizi Sociali del comune di NA di riavviare la frequentazione paterna in
Spazio Neutro, con l'obiettivo, sussistendone le condizioni ed in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio della minore, di un progressivo ampliamento e liberalizzazione;
5. Dispone il monitoraggio del nucleo familiare in oggetto da parte dei Servizi Sociali del comune di NA con prosecuzione degli interventi in corso per due anni:
- supporto psicologico/psicoterapico per la minore;
- centro diurno per la minore modulandone la frequenza con l'intensità crescente dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
- famiglia di appoggio per l'attività extrascolastica della minore;
- supporto psicologico ed alla genitorialità per la ricorrente;
6. pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di aprile
2025, della somma di euro 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione aprile 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della
Corte di Appello di Milano del giugno 2025 come di seguito indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
pagina 12 di 14 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. Assegno unico integralmente a favore della ricorrente in qualità di affidataria esclusiva della figlia minore.
8. Spese di lite irripetibili.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali del Comune di NA
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Estensore pagina 13 di 14 Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio Dott.ssa Ilaria Marrone
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore
Dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe promossa da
Parte_1 nato a [...] il [...]
Residente VIA TURATI 10 20045 LAINATE ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. CLEMENTE SONIA FRANCESCA parte attrice
nei confronti di
CP_1
Nato a BOTRICELLO (CZ) il 16/02/1969
Residente 88050 BERCASTRO ITALIA Controparte_2 codice fiscale C.F._2
Parte convenuta contumace
E con
DELLA MINORE , nata il Controparte_3 Per_1
16/8/11, nominata con provvedimento del 179/25;
pagina 1 di 14 Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c e vistati senza osservazioni
Oggetto: Regolamentazione di figlio nato fuori dal matrimonio
Conclusioni della parte attrice precisate all'udienza del 28/10/25
1) revoca dell'affido all'Ente ed affidamento esclusivo della minore alla madre;
2) dare atto della disponibilità della ricorrente ad intraprendere ogni percorso indicato e/o suggerito dai servizi sociali su incarico del Tribunale dei Minorenni di Milano sia per se stessa sia per la minore;
3) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il resistente a corrispondere alla sig.ra a Parte_1 titolo di mantenimento per la figlia un importo mensile non inferiore ad euro 500.00= Per_1
(duecentocinquanta/00) per dodici mensilità, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mezzo bonifico bancario, fino a quando la minore non avrà raggiunto una indipendenza economica, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo della vita a partire dall'anno successivo alla comparizione delle parti avanti il Tribunale di Milano;
4) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il resistente a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche, scolastiche, extrascolastiche e ludicosportive necessarie per lo sviluppo psico- fisico e psico-sociale della minore come da protocollo del Tribunale di Milano di seguito Per_1 riportato: 4.1) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo, ma comunque da documentare:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) spese dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso struttura private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio sanitario nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
4.2) spese mediche che richiedono il preventivo accordo, comunque da documentare: 1) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale, ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
4.3) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo, ma comunque da documentare: a) tasse scolastiche ed universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo pagina 2 di 14 cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica.
4.4) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, sempre da documentare: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento, c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia ed all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
4.5) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo, ma sempre da documentare: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo esito (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
4.6) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, sempre da documentare: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei) nonché le relative spese per le trasferte;
d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, boy- scout, ecc); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia ed all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed esame), h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo ed assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto ed il funzionamento del cellulare e dispostivi elettronici (pc, tablet).
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare (a mezzo raccomandata o e-mail) un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 5) accertare e dichiarare che l'assegno unico erogato per la figlia sia da assegnare e corrispondere in via esclusiva alla Per_1 ricorrente, quale genitore collocatario della minore stessa e genitore che effettivamente ed a tutti gli effetti si occupa e gestisce la minore. 6) rigettare qualsivoglia domanda avversaria.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Conclusioni del Curatore Speciale precisate all'udienza del 28/10/25 pagina 3 di 14 1) Revoca dell'affidamento all'Ente ed affidamento esclusivo della minore alla madre;
2) Limitazione della responsabilità genitoriale della madre con riferimento alla frequentazione paterna;
3) conferma degli incarichi all'Ente per un periodo di anni due;
4) contributo paterno al mantenimento della prole come di giustizia.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 aprile 2025, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di confermare l'affido della minore nata a [...] il [...], ai servizi sociali del comune di Per_1
NA (MI) e di disporre a carico del padre, parte convenuta, l'obbligo di provvedere al pagamento in favore della ricorrente di euro 500,00 a titolo di contributo di mantenimento paterno ordinario indiretto e delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Parte ricorrente ha rappresentato nel ricorso introduttivo del giudizio l'ulteriore circostanza di aver promosso giudizio (causa R.G. n. 416/2025) davanti al Tribunale per i Minorenni di Milano al fine di domandare l'affido esclusivo della figlia minore, previa revoca del decreto definitivo n. 9603/2022, nonché la conferma della limitazione della responsabilità genitoriale del padre.
Infatti con riguardo al regime di affidamento della minore il Tribunale per i Minorenni di Milano, nell'ambito del procedimento n. 1562/2019 R. Gen./E, dapprima con decreto provvisorio e poi con decreto definitivo n. 9603 del 2.9.2022, aveva disposto l'affidamento della minore ai servizi sociali del comune di NA con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale del padre CP_1
e della madre “in ordine alle decisioni relative al collocamento, alla residenza della Parte_1 minore, alle scelte sanitarie e/o terapeutiche e di cura, alla regolamentazione dei rapporti con i genitori e agli incarichi, anche educativi, delegati all'ente”.
All'udienza celebrata in data 8.07.2025 il Tribunale per i Minorenni di Milano, rilevata l'esistenza del presente giudizio davanti al Tribunale ordinario di Milano, ha dichiarato con l'ordinanza emessa in data
9.07.2025, “l'incompetenza funzionale di questo Tribunale per i minorenni in favore del Tribunale
Ordinario di Milano, al quale dispone siano trasmessi gli atti del presente procedimento, affinché, previa riunione, il procedimento prosegua per giungere alla decisione definitiva”.
Con decreto del 6.5.2025 il Giudice Delegato ha fissato la prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473bis.21 c.p.c. in data 28.10.2025, fissando termine per il deposito da parte dei Servizi Sociali che hanno in carico il nucleo familiare di una relazione di aggiornamento sulla situazione attuale del nucleo familiare.
pagina 4 di 14 Il Giudice Delegato, con ordinanza del 17.09.2025, ha nominato come Curatore Speciale della minore l'avv. del Foro di Milano già nel giudizio pendente avanti il Controparte_3 Parte_2
TM..
Nell'ambito del presente giudizio, in data 8.10.2025, parte ricorrente ha depositato la memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. con la quale ha chiesto l'accoglimento delle proprie domande così come riportate integralmente nel ricorso introduttivo del giudizio instaurato davanti al Tribunale per i Minorenni di
Milano R.G. n. 416/2025 e, quindi, la revoca dell'affido della minore ai servizi sociali del comune di
NA e la concentrazione della responsabilità genitoriale della minore alla madre con conferma della limitazione della responsabilità genitoriale del padre nei confronti della minore (di seguito le conclusioni della ricorrente: “Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, esperiti tutti gli accertamenti necessari e opportuni, compresa l'eventuale comparizione personale della ricorrente, che fin da ora si dichiara disponibile e l'assunzione dei testi di seguito indicati a sommarie informazioni, ove ritenuto opportuno voglia revocare il provvedimento definitivo assunto nel giudizio R.G.E n. 1562/2019,
Presidente relatore Dott.ssa Brambilla, assunto in data 30.06.2022, e depositato in cancelleria in data
2.09.2022, notificato alla ricorrente in data 4.11.2022, immediatamente efficace ed esecutivo, con particolare riferimento alla parte relativo all'affidamento della minore all'ente comune di Per_1
NA e alla limitazione della responsabilità genitoriale della ricorrente e per l'effetto così statuire:
1. Revocare la limitazione della responsabilità genitoriale della sig.ra , madre della Parte_1 minore;
2. Revocare l'affidamento della minore all'ente comune di NA e per Per_1 Per_1
l'effetto affidare in via esclusiva la minore alla madre con collocamento presso la Parte_1 stessa e con l'adozione di ogni ulteriore statuizione di legge ad eventuali percorsi di sostegno alla genitorialità per la madre e di supporto per la figlia, ove ritenuto necessari e opportuni, percorsi ai quali la ricorrente si dichiara fin da ora disponibile;
3. Confermare il provvedimento definitivo emesso da questo Tribunale nella parte relativa alle statuizioni disposte per il padre sig., , CP_1 valutando l'opportunità di revocare ogni provvedimento statuito in punto di regolamentazione del rapporto padre/figlia”).
All'udienza del 28 ottobre 2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, dato atto che il convenuto non è comparso personalmente né si è costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Il Giudice delegato ha sentito, altresì, la parte ricorrente che ha dichiarato: “Oggi è attiva la psicoterapia per una volta alla settimana il martedì; il giovedì, c'è una famiglia di appoggio Per_1 individuata dai SS che una volta a settimana viene a casa prende e l'accompagna a scuola di Per_1 canto e poi la riporta a casa. frequenta un centro Diurno il lunedì, mercoledì e venerdì, di Per_1
pagina 5 di 14 pomeriggio fino alle 19.00; fanno attività varie ricreative e un po' i compiti. La sera deve però continuare perché non riesce a finirli;
ci sono altri ragazzi, di solito due o tre. Io una volta al mese mi reco al Consultorio per l'incontro con la psicologa;
parliamo di cosa varie;
mi sono rivolta lì nel
2017-2018 per le violenze che subivo dal convenuto e ho continuato il percorso ininterrottamente. Io non ho contatti con il convenuto;
l'ho incontrato casualmente questa estate in Calabria Botticello;
lui vive lì e io ho la casa dei miei genitori. ha visto il padre per caso sul lungo mare;
io ero presente Per_1
e ho visto che era contenta. Dopo non ne abbiamo parlato;
so che si chiamano la sera, quasi Per_1 tutti i giorni;
io sono presente a casa e li sento parlare con video chiamata. Io ho una retribuzione di
Euro 1.000,00 circa con gli straordinari arrivo anche a 1100,00 al mese. Vivo con i miei genitori e mia figlia in un immobile in locazione, il canone di Euro 500,00 al mese è pagato dai miei genitori;
il convenuto non ha mai corrisposto nulla per il mantenimento di questa estate le ha dato Euro Per_1
120,00 e ha dato a me, ad ottobre, Euro 100,00. Lui lavora;
fa il corriere per Poste Italiane è assunto;
guadagna circa Euro 1500,00 al mese;
vive con sua madre in una casa comunale”.
Il Curatore speciale della minore ha dichiarato quanto segue: “ho incontrato la minore il 16/10 Per_1 per la seconda volta e l'ho trovata cresciuta e consapevole;
mi ha riferito di aver incontrato per caso il papà e di essere contenta della ripresa dei rapporti al momento telefonici;
mi ha detto che le andrebbe bene incontrarlo alla presenza della madre, ogni tanto, ma non da sola. Mi ha riferito di aver un buon rapporto con la madre e che l'Ente le ha spiegato il tema dell'affidamento e a lei piacerebbe che
l'affido l'avesse la madre perché ha sempre fatto di tutto per farla star bene ed aiutarla nelle cose quotidiane e sarebbe bello se potesse essere affidata a lei. Mi ha riferito di voler continuare negli interventi anche se vorrebbe ridurre a due giorni il Centro diurno perché è troppo impegnata e non ha spazi liberi;
ha iniziato la prima superiore e ha scelto l'indirizzo Sociosanitario;
non riesce a vedere le compagne di scuola. Ho avuto una rete con gli assistenti sociali che hanno confermato la relazione indicando la necessità dell'affido all'Ente per due anni;
la criticità principale è quella della ripresa dei rapporti con il padre che temono la madre non sia in grado di gestire adeguatamente tutelando la minore. I SS hanno comunque fatto presente di un deciso e complessivo miglioramento del nucleo. La madre è più autonoma, ha trovato un lavoro;
è più serena e sono venuti meno i comportamenti Per_1 adultizzati segnalati in precedenza”.
Nell'ambito di tale udienza il difensore di parte ricorrente si è riportato alle domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio e alla memoria depositata in data 8.10.25 ex art. 473 bis. 17 c. 1 c.p.c. e ha rinunciato alle istanze istruttorie;
ha chiesto, altresì, che il Giudice delegato, previa riunione del procedimento R.G. n. 416/2025, pendente avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano, al presente pagina 6 di 14 giudizio, adottasse i provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. e, all'esito, rimettesse la causa al Collegio per la decisione.
Anche il Curatore speciale della minore si è espresso in senso favorevole sulla revoca dell'affidamento della minore ai servizi sociali e la reintegra della responsabilità genitoriale materna per le decisioni scolastiche, sanitarie e di educazione sotto la forma dell'affido esclusivo;
ha chiesto, invece, la limitazione della responsabilità genitoriale della madre in punto di regolamentazione della frequentazione paterna e la conferma del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali con conseguente prosecuzione degli interventi per ulteriori due anni;
ha chiesto, infine, di porre a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia minore rimettendosi al Giudice per la sua quantificazione.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha ordinato la discussione orale della causa.
Le parti hanno discusso.
All'esito, il Giudice delegato si è riservato.
Con ordinanza del 5.11.2025 il Giudice Delegato ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.: “Il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 ottobre 2025: letto il ricorso introduttivo del giudizio e la memoria ex art. 473 bis. 17 c. 1 c.p.c. depositata dal difensore di parte ricorrente;
esaminata la documentazione prodotta in giudizio e, in particolare, gli atti relativi al giudizio n. R.G. 416/2025 pendente davanti al Tribunale per i Minorenni di Milano;
viste le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del
28/10/2025; considerate, altresì, le dichiarazioni rese dal Curatore Speciale all'udienza del
28/10/2025, considerato che il convenuto non si è costituito né è comparso in udienza;
rilevato che oggi la figlia minore affidata ai Servizi Sociali del comune di NA come da provvedimento Per_1 del Tribunale per i Minorenni di Milano del 30/6/22 r.g. 1562/19, vive con la madre che si occupa nella quotidianità della sua cura materiale ed affettiva;
vista la relazione dei Servizi Sociali del
Comune di NA del 18/09/2025 da cui si evince un rinforzato ruolo genitoriale della madre che ha progressivamente acquisito più strutturate competenze, con conseguente capacità di meglio gestire la minore;
considerato, altresì, il complessivo miglioramento delle dinamiche relazionali madre-figlia;
ritenuto che
, alla luce di quanto sopra, la madre abbia acquisito competenze genitoriali adeguate all'esercizio del suo ruolo e che, pertanto, possa essere revocato, come chiesto dalla ricorrente e dal
Curatore Speciale della minore, l'affido della stessa ai Servizi Sociali;
evidenziate, tuttavia, le criticità della relazione padre-figlia, con lunga interruzione del rapporto e ripresa casuale dello stesso la scorsa estate;
ritenuto che
, in ragione delle vicende dolorose che hanno interessato il nucleo familiare pagina 7 di 14 in oggetto e delle fragilità di tutti i componenti del nucleo medesimo, a tutela della serenità della minore, oltre che della madre nel rapporto con il padre- dovendo la stessa essere ancora supportata nella relazione con l'ex compagno, non essendo in grado di arginarne le richieste in modo sufficientemente tutelante per la figlia- debba essere limitata la responsabilità genitoriale della madre con riferimento alla regolamentazione della frequentazione padre-figlia; considerata la condizione reddituale della ricorrente che lavora come addetta alle pulizie con una retribuzione di euro 1000,00 circa al mese;
evidenziato che la ricorrente vive con i di lei genitori senza oneri abitativi;
considerato che
il convenuto, secondo le dichiarazioni della ricorrente, lavora come corriere per Poste Italiane e percepisce una retribuzione di Euro 1500,00 al mese;
evidenziato che, pur in assenza di riscontri documentali sul suo reddito, il convenuto è ancora in età per lavorare e non risulta avere limitazioni della capacità lavorativa;
ritenuto, dunque, che lo stesso debba contribuire al mantenimento della figlia minore essendogli ciò imposto dai doveri genitoriali;
considerato, ancora, che il convenuto non sopporta oneri di mantenimento diretto della figlia;
considerate le esigenze di vita e formazione della minore rapportate all'età della stessa;
ritenuto di quantificare come in dispositivo il contributo paterno ordinario indiretto al mantenimento della figlia;
spese straordinarie al 50% come da Linee
Guida della Corte di Appello di Milano del giugno 2025 che si richiamano integralmente;
assegno unico integralmente a favore della madre affidataria esclusiva;
rilevato che il difensore di parte ricorrente ha rinunciato alle proprie istanze istruttorie e ha chiesto che la causa fosse rimessa al
Collegio per la decisione;
ritenuta la causa matura per la decisione;
P.Q.M.
visto l'art. 38 disp. Att. cod. civ.e l'art. 473 bis. 22 c.p.c.; Dispone la riunione del fascicolo relativo alla causa R.G. n.
416/2025 pendente davanti al Tribunale per i Minorenni di Milano al presente procedimento;
adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: 1) Dispone la revoca dell'affido della minore Per_1 nata il [...] ai servizi Sociali del comune di NA;
2) Affida la minore nata il Per_1
16.08.2011, in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di via Turati n. 10 in NA (MI) la quale eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3) Dispone la limitazione della responsabilità genitoriale della madre per quanto riguarda la regolamentazione della frequentazione paterna;
4) dà incarico ai Servizi Sociali del comune di
NA di riavviare la frequentazione paterna in Spazio Neutro, con l'obiettivo, sussistendone le pagina 8 di 14 condizioni ed in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio della minore, di un progressivo ampliamento e liberalizzazione;
5) Dispone il monitoraggio del nucleo familiare in oggetto da parte dei Servizi Sociali del comune di NA con prosecuzione degli interventi in corso: - supporto psicologico/psicoterapico per la minore;
- centro diurno per la minore modulandone la frequenza con
l'intensità crescente dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
- famiglia di appoggio per l'attività extrascolastica della minore;
- supporto psicologico ed alla genitorialità per la ricorrente;
6) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, della somma di Euro 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione aprile 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del giugno 2025 che si richiamano integralmente;
assegno unico integralmente a favore della madre;
Rimette al Collegio per la decisione. Si comunichi alle parti costituite ed ai Servizi Sociali del comune di NA”.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Sulla responsabilità genitoriale
Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale disposto dal Giudice delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra richiamati.
Dalle risultanze del giudizio e, in particolare, dalla relazione di aggiornamento dei servizi sociali del
18.09.2025 e del consultorio familiare di Rho che ha in carico la ricorrente da molti anni emerge un'evoluzione positiva del ruolo genitoriale materno in termini di accresciute competenze genitoriali che consentono di affermare una piena adeguatezza della madre nella cura materiale e affettiva della figlia minore;
è stato evidenziato un “miglioramento della capacità della madre ad assumere comportamenti maggiormente responsivi e appropriati dal punto di vista genitoriale”; ciò consente di affermare una raggiunta adeguatezza genitoriale della madre.
Detti riscontri positivi in merito alle rinforzate competenze genitoriale materne costituiscono la premessa idonea per disporre una revoca dell'affido della minore ai servizi sociali.
Ad analoga conclusione non è possibile pervenire con riguardo al ruolo genitoriale del padre.
Al riguardo la relazione dei Servizi Sociali dà evidenza di un quadro complessivo di assenza protratta del padre dalla vita della figlia e di totale disinteresse alle esigenze affettive morali e materiali della figlia minore (“il signor risulta totalmente assente dalla vita della figlia da diversi anni CP_1
e non si fa carico in alcun modo delle sue necessità affettive, educative o materiali”).
pagina 9 di 14 È stato rappresentato, peraltro, un generale rifiuto di collaborazione del padre con i servizi sociali. In più occasioni l'irreperibilità del medesimo ha costituito “un ostacolo concreto nella gestione quotidiana della figlia minore” per le decisioni inerenti alla salute, all'istruzione e al percorso educativo.
Ne consegue una totale inadeguatezza del padre all'assunzione di un serio e consapevole ruolo genitoriale.
Le suindicate circostanze rendono opportuno una concentrazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in capo alla sola madre. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è, infatti, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09;
Cass. 16593/08).
In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e considerate le circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo alla madre va accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, anche alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità.
Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Ciò, tuttavia, con una limitazione in punto di regolamentazione della frequentazione paterna che va delegata ai Servizi Sociali
Con riguardo a tale aspetto la ricorrente ha dichiarato in udienza che, a seguito di un incontro casuale avvenuto tra padre e figlia durante i mesi estivi, il padre ha manifestato l'interesse di riprendere i contatti con la figlia e di voler coltivare tale relazione (“so che si chiamano la sera, quasi tutti i giorni;
io sono presente a casa e li sento parlare con video chiamata”).
Si ritiene che le vicende dolorose che hanno che hanno interessato il nucleo familiare in oggetto e le fragilità di tutti i componenti del nucleo medesimo, a tutela della serenità della minore, oltre che della madre nel rapporto con il padre (dovendo la stessa essere ancora supportata nella relazione con l'ex pagina 10 di 14 compagno) rendono opportuno incaricare i servizi sociali del comune di NA di regolamentare la frequentazione paterna quantomeno in una prima fase in Spazio Neutro.
Pertanto, il Tribunale ritiene di integralmente confermare il provvedimento assunto dal Giudice delegato rispondente all'interesse della figlia minore e tutelante per la medesima.
Infine, si ritiene opportuno un monitoraggio dei servizi sociali sul nucleo familiare per un periodo di due anni, con prosecuzione degli interventi in corso dettagliati in dispositivo.
Sul contributo al mantenimento della prole
Va, parimenti, confermato, in assenza di elementi di novità, il contributo paterno al mantenimento della minore così come determinato dal Giudice delegato e quantificato nella somma di euro 400,00, in considerazione delle condizioni complessive della ricorrente e delle esigenze di crescita e formazione della minore medesima delle quali si occupa in via esclusiva la madre, in assenza di qualsivoglia forma di contribuzione diretta a carico del padre;
il tutto con decorrenza dalla data della domanda e, quindi, dalla mensilità relativa al mese di aprile 2025, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno del ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
Quanto alle spese straordinarie, esse devono essere ripartite tra le parti al 50% come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del giugno 2025.
L'assegno unico deve essere integralmente percepito dalla madre, affidataria esclusiva della figlia minore.
Sulle spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Dispone la revoca dell'affido della minore nata il [...] ai Servizi Sociali del Per_1 comune di NA;
2. Affida la minore nata il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà Per_1 collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di via Turati n. 10 in NA
(MI) la quale eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità pagina 11 di 14 genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3. Dispone la limitazione della responsabilità genitoriale della madre con riferimento alla regolamentazione della frequentazione paterna;
4. Dà incarico ai Servizi Sociali del comune di NA di riavviare la frequentazione paterna in
Spazio Neutro, con l'obiettivo, sussistendone le condizioni ed in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio della minore, di un progressivo ampliamento e liberalizzazione;
5. Dispone il monitoraggio del nucleo familiare in oggetto da parte dei Servizi Sociali del comune di NA con prosecuzione degli interventi in corso per due anni:
- supporto psicologico/psicoterapico per la minore;
- centro diurno per la minore modulandone la frequenza con l'intensità crescente dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
- famiglia di appoggio per l'attività extrascolastica della minore;
- supporto psicologico ed alla genitorialità per la ricorrente;
6. pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di aprile
2025, della somma di euro 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione aprile 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della
Corte di Appello di Milano del giugno 2025 come di seguito indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
pagina 12 di 14 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. Assegno unico integralmente a favore della ricorrente in qualità di affidataria esclusiva della figlia minore.
8. Spese di lite irripetibili.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali del Comune di NA
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Estensore pagina 13 di 14 Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio Dott.ssa Ilaria Marrone
pagina 14 di 14