TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/12/2025, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 17 del mese di Dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1312/21 R.G..
È comparso, per l'attore, l'avv. Natale RE anche per delega dell'avv. E.
EF RE il quale precisa le conclusioni chiedendo che venga emessa sentenza di cessazione della materia del contendere.
È comparsa, per le amministrazioni convenute, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina nella persona della dott.ssa Laura FATANO la quale, preso atto che controparte ha formulato una rinuncia all'azione, rileva che tale rinunzia non necessita di accettazione poiché è equivalente al rigetto nel merito della domanda.
Si associa alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1312 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Natale RE, unitamente o disgiuntamente all'avv. E.
EF RE, nello studio dei quali sito in Messina, Via G. Grillo, 61, è elettivamente domiciliato ATTORE
CONTRO
, Controparte_1
(c.f.: , in persona dell'assessore pro tempore e per il P.IVA_1 [...]
Controparte_2
, (C.F.: , in persona del
[...] P.IVA_2
Ministro pro tempore, tutti rappresentati e difesi, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Messina, presso i cui uffici in Messina, via Dei Mille, n. 65, is. 221 sono domiciliati
CONVENUTI avente per OGGETTO: proprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 TRIBUNALE di MESSINA Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
nei confronti dell' Controparte_1
e del
[...] [...]
, Controparte_2 finalizzata a, testualmente, “1) Ritenere e dichiarare obbligatorio per lo Stato, ai sensi dell'art. dell'art. 32 Cod. Nav. e dell'art. 58 Reg.to Nav. il verbale del 30.6.1976 n.59 di determi-nazione del confine demaniale e, per l'effetto, confermare la delimitazione ivi effettuata e, in particolare, confermare quella relativa ai vertici 4-5-6; 2) in subordine, determinare secondo diritto e giustizia il confine tra la proprietà e il demanio Pt_1 marittimo, individuandolo con i vertici 4-5-6 di cui al verbale del 30.6.1976 n.59 per
l'effetto, condannare chi di ragione dei convenuti a rilasciare, a favore dell'attore, le eventuali maggiori superfici detenute”.
I convenuti Controparte_1
e
[...] [...]
, Controparte_2
costituitisi in giudizio, hanno contestato le domande avanzate dall'attore delle quali hanno chiesto il rigetto.
Nella presente controversia va dichiarata la cessazione della materia del contendere stante la nota depositata in data 12.12.2025 con la quale l'attore ha dichiarato di rinunciare all'azione.
Come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate” (v.
Cass. Civ., ord. n. 13636/24).
La rinuncia all'azione è rituale in quanto depositata dal procuratore munito di procura speciale prodotta in atti e comporta, appunto, la cessazione della materia del contendere,
3 TRIBUNALE di MESSINA senza necessità di accettazione da parte dei convenuti e prevede comunque la liquidazione delle spese, avendo tale rinuncia l'efficacia di un rigetto (v. Cass. Civ., sent. n. 18255/04).
CONDANNA ALLE SPESE.
Tenuto conto della equivalenza della rinuncia all'azione ad una pronuncia di rigetto e della necessità del Tribunale di procedere alla liquidazione delle spese di lite – che non esclude, tuttavia, il potere del Giudice di valutare la sussistenza dei presupposti per la loro compensazione – e considerata, d'altra parte, la circostanza che ha indotto l'attore a rinunciare all'azione – e cioè la sopravvenienza della sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa che ha rigettato l'appello avverso la sentenza resa dal , sezione CP_3 distaccata di Catania, con la quale, su ricorso dell'attore, è stato annullato l'atto di autotutela n. 44730 del 3 agosto 2020 mediante il quale la Controparte_1
Struttura territoriale dell'ambiente di Messina, Area 2 “Demanio Marittimo”,
[...] operando una nuova delimitazione del confine tra il demanio marittimo e la proprietà contigua, catastalmente identificata al foglio 102, particella 2599, aveva a sua volta annullato in autotutela il decreto n. 843 del 5 dicembre 2018, registrato all'Agenzia delle entrate di Palermo (rep. n. 5657 del 5 dicembre 2018, serie 3, n. 4615 del 6 dicembre 2018), approvativo della precedente delimitazione di cui al verbale n. 59 del 30 giugno 1976;
l'autorizzazione n. 20748 del 27 aprile 2020, ex art. 55 Cod. nav., a realizzare una recinzione sul confine – e osservato, infine, che proprio il sopravvenuto rigetto del gravame ha privato l'attore dell'interesse all'accertamento invocato nel presente giudizio inducendolo, appunto, a rinunciare all'azione, sussistono, a parere del Tribunale, gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti dell' Parte_1 [...]
e del Controparte_1 [...]
Controparte_2
COSTIERA DI MESSINA
[...]
4 TRIBUNALE di MESSINA 1) dichiara la cessazione della materia del contendere per rinuncia dell'attore all'azione nel procedimento incardinato da nei confronti Parte_1 dell' e del Controparte_1
Controparte_2
;
[...]
2) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 17.12.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
5
Il giorno 17 del mese di Dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1312/21 R.G..
È comparso, per l'attore, l'avv. Natale RE anche per delega dell'avv. E.
EF RE il quale precisa le conclusioni chiedendo che venga emessa sentenza di cessazione della materia del contendere.
È comparsa, per le amministrazioni convenute, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina nella persona della dott.ssa Laura FATANO la quale, preso atto che controparte ha formulato una rinuncia all'azione, rileva che tale rinunzia non necessita di accettazione poiché è equivalente al rigetto nel merito della domanda.
Si associa alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1312 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Natale RE, unitamente o disgiuntamente all'avv. E.
EF RE, nello studio dei quali sito in Messina, Via G. Grillo, 61, è elettivamente domiciliato ATTORE
CONTRO
, Controparte_1
(c.f.: , in persona dell'assessore pro tempore e per il P.IVA_1 [...]
Controparte_2
, (C.F.: , in persona del
[...] P.IVA_2
Ministro pro tempore, tutti rappresentati e difesi, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Messina, presso i cui uffici in Messina, via Dei Mille, n. 65, is. 221 sono domiciliati
CONVENUTI avente per OGGETTO: proprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 TRIBUNALE di MESSINA Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
nei confronti dell' Controparte_1
e del
[...] [...]
, Controparte_2 finalizzata a, testualmente, “1) Ritenere e dichiarare obbligatorio per lo Stato, ai sensi dell'art. dell'art. 32 Cod. Nav. e dell'art. 58 Reg.to Nav. il verbale del 30.6.1976 n.59 di determi-nazione del confine demaniale e, per l'effetto, confermare la delimitazione ivi effettuata e, in particolare, confermare quella relativa ai vertici 4-5-6; 2) in subordine, determinare secondo diritto e giustizia il confine tra la proprietà e il demanio Pt_1 marittimo, individuandolo con i vertici 4-5-6 di cui al verbale del 30.6.1976 n.59 per
l'effetto, condannare chi di ragione dei convenuti a rilasciare, a favore dell'attore, le eventuali maggiori superfici detenute”.
I convenuti Controparte_1
e
[...] [...]
, Controparte_2
costituitisi in giudizio, hanno contestato le domande avanzate dall'attore delle quali hanno chiesto il rigetto.
Nella presente controversia va dichiarata la cessazione della materia del contendere stante la nota depositata in data 12.12.2025 con la quale l'attore ha dichiarato di rinunciare all'azione.
Come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate” (v.
Cass. Civ., ord. n. 13636/24).
La rinuncia all'azione è rituale in quanto depositata dal procuratore munito di procura speciale prodotta in atti e comporta, appunto, la cessazione della materia del contendere,
3 TRIBUNALE di MESSINA senza necessità di accettazione da parte dei convenuti e prevede comunque la liquidazione delle spese, avendo tale rinuncia l'efficacia di un rigetto (v. Cass. Civ., sent. n. 18255/04).
CONDANNA ALLE SPESE.
Tenuto conto della equivalenza della rinuncia all'azione ad una pronuncia di rigetto e della necessità del Tribunale di procedere alla liquidazione delle spese di lite – che non esclude, tuttavia, il potere del Giudice di valutare la sussistenza dei presupposti per la loro compensazione – e considerata, d'altra parte, la circostanza che ha indotto l'attore a rinunciare all'azione – e cioè la sopravvenienza della sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa che ha rigettato l'appello avverso la sentenza resa dal , sezione CP_3 distaccata di Catania, con la quale, su ricorso dell'attore, è stato annullato l'atto di autotutela n. 44730 del 3 agosto 2020 mediante il quale la Controparte_1
Struttura territoriale dell'ambiente di Messina, Area 2 “Demanio Marittimo”,
[...] operando una nuova delimitazione del confine tra il demanio marittimo e la proprietà contigua, catastalmente identificata al foglio 102, particella 2599, aveva a sua volta annullato in autotutela il decreto n. 843 del 5 dicembre 2018, registrato all'Agenzia delle entrate di Palermo (rep. n. 5657 del 5 dicembre 2018, serie 3, n. 4615 del 6 dicembre 2018), approvativo della precedente delimitazione di cui al verbale n. 59 del 30 giugno 1976;
l'autorizzazione n. 20748 del 27 aprile 2020, ex art. 55 Cod. nav., a realizzare una recinzione sul confine – e osservato, infine, che proprio il sopravvenuto rigetto del gravame ha privato l'attore dell'interesse all'accertamento invocato nel presente giudizio inducendolo, appunto, a rinunciare all'azione, sussistono, a parere del Tribunale, gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti dell' Parte_1 [...]
e del Controparte_1 [...]
Controparte_2
COSTIERA DI MESSINA
[...]
4 TRIBUNALE di MESSINA 1) dichiara la cessazione della materia del contendere per rinuncia dell'attore all'azione nel procedimento incardinato da nei confronti Parte_1 dell' e del Controparte_1
Controparte_2
;
[...]
2) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 17.12.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
5