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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1144/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2100/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3356/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
1 e pubblicata il 08/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952022007293530000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3356/2023, la CGT di Primo Grado di Messina accoglieva il ricorso della società Resistente_1 r.l. avverso la cartella di pagamento n. 29520220007293530, relativa alla TARI 2016, ritenendo non provata la notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo:
· l'erroneità della sentenza per mancata valutazione della documentazione probatoria;
· l'ammissibilità delle nuove prove in appello ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992;
· la piena regolarità delle notifiche dell'avviso presupposto e della cartella.
In grado di appello l'Ufficio depositava:
1. Avviso di ricevimento della raccomandata n. 400123299792, comprovante la consegna dell'avviso comunale n. 30155/2020, presupposto della cartella, avvenuta il 12/03/2021 presso la sede della società appellata;
2. Copia integrale della cartella n. 29520220007293530, contenente: ruolo n. 2022/001152, reso esecutivo il 18/01/2022, consegnato il 10/03/2022, e dettaglio degli importi in riscossione (€ 20.761 tributo, € 6.231 sanzioni, € 48 interessi).
La società appellata si costituiva eccependo l'inammissibilità della produzione documentale e chiedendo la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla ammissibilità delle nuove prove in appello
L'eccezione di inammissibilità è infondata.
L'art. 58 D.Lgs. 546/1992, come riformato, consente l'acquisizione in appello di nuovi documenti quando siano indispensabili. Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha fondato l'accoglimento del ricorso esclusivamente sulla mancata prova della notifica dell'avviso presupposto. La prova documentale depositata dall'Ufficio risulta pertanto determinante ai fini del decidere.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 36/2024, chiarisce che la nuova disciplina preclusiva introdotta dal D.Lgs. 220/2023 non è applicabile ai giudizi il cui primo grado si sia instaurato prima del 4 gennaio 2024, come nel caso di specie (anno 2022). La Consulta ha espressamente affermato la prevalenza del principio del giusto processo e il carattere pienamente devolutivo dell'appello tributario, imponendo l'ammissione delle nuove prove quando necessarie alla tutela effettiva del contraddittorio. [
La documentazione prodotta dall'Ufficio è pertanto ammissibile e valutabile.
Esaminando l'avviso di ricevimento raccomandata n. 400123299792, emergono i seguenti dati: · Ente mittente: Comune di Messina – Area Finanziaria;
· Codice documento: Dati_1;
· Data spedizione: 15/12/2020;
· Data di avvenuta notifica: 12/03/2021;
· Esito: Consegnato;
· Destinatario: “Resistente_1 S.r.l., Indirizzo_1”;
· Firma del ricevente: Nominativo_1.
Tali elementi comprovano l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento relativo alla TARI 2016. La circostanza trova ulteriore conferma nel contenuto della cartella impugnata, la quale riporta espressamente che l'avviso presupposto risulta notificato il 22/02/2021 (pag. 5 del documento).
L'onere probatorio, erroneamente ritenuto non assolto nel primo grado, risulta dunque pienamente soddisfatto.
Accertata la notificazione dell'avviso presupposto entro il termine del 31 dicembre 2021, come previsto dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006, la doglianza della contribuente circa la decadenza del potere accertativo
è priva di fondamento.
Parimenti, la cartella è stata emessa e notificata nel rispetto dei termini di legge, risultando il ruolo:
· reso esecutivo il 18/01/2022;
· consegnato all'Agente il 10/03/2022;
· successivamente notificato alla contribuente secondo le modalità previste.
Non ricorre alcuna prescrizione.
2. Sulle ulteriori censure dell'appellata
Dall'esame della cartella n. 29520220007293530 si rileva:
· la presenza del responsabile del procedimento (“Nominativo_2);
· la chiara indicazione degli importi iscritti a ruolo;
· l'indicazione della precedente notifica dell'avviso di accertamento;
· la regolare sottoscrizione digitale e conformità al modello ministeriale.
Nessun vizio formale o sostanziale tale da determinare nullità dell'atto è riscontrabile.
Da quanto sopra discende che: · la sentenza impugnata è fondata su un presupposto errato: la mancata prova della notifica dell'avviso presupposto;
· la documentazione prodotta in appello dall'Ufficio è ammissibile e pienamente dimostrativa della legittimità della pretesa. Pertanto l'appello dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione deve essere accolto.
Compensa le spese dell'intero giudizio, in ragione della novità delle questioni interpretative legate alla riforma dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992 e alla sentenza Corte cost. n. 36/2024.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio Palermo, 13.1.26 IL PRESIDENTE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2100/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3356/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
1 e pubblicata il 08/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952022007293530000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3356/2023, la CGT di Primo Grado di Messina accoglieva il ricorso della società Resistente_1 r.l. avverso la cartella di pagamento n. 29520220007293530, relativa alla TARI 2016, ritenendo non provata la notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo:
· l'erroneità della sentenza per mancata valutazione della documentazione probatoria;
· l'ammissibilità delle nuove prove in appello ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992;
· la piena regolarità delle notifiche dell'avviso presupposto e della cartella.
In grado di appello l'Ufficio depositava:
1. Avviso di ricevimento della raccomandata n. 400123299792, comprovante la consegna dell'avviso comunale n. 30155/2020, presupposto della cartella, avvenuta il 12/03/2021 presso la sede della società appellata;
2. Copia integrale della cartella n. 29520220007293530, contenente: ruolo n. 2022/001152, reso esecutivo il 18/01/2022, consegnato il 10/03/2022, e dettaglio degli importi in riscossione (€ 20.761 tributo, € 6.231 sanzioni, € 48 interessi).
La società appellata si costituiva eccependo l'inammissibilità della produzione documentale e chiedendo la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla ammissibilità delle nuove prove in appello
L'eccezione di inammissibilità è infondata.
L'art. 58 D.Lgs. 546/1992, come riformato, consente l'acquisizione in appello di nuovi documenti quando siano indispensabili. Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha fondato l'accoglimento del ricorso esclusivamente sulla mancata prova della notifica dell'avviso presupposto. La prova documentale depositata dall'Ufficio risulta pertanto determinante ai fini del decidere.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 36/2024, chiarisce che la nuova disciplina preclusiva introdotta dal D.Lgs. 220/2023 non è applicabile ai giudizi il cui primo grado si sia instaurato prima del 4 gennaio 2024, come nel caso di specie (anno 2022). La Consulta ha espressamente affermato la prevalenza del principio del giusto processo e il carattere pienamente devolutivo dell'appello tributario, imponendo l'ammissione delle nuove prove quando necessarie alla tutela effettiva del contraddittorio. [
La documentazione prodotta dall'Ufficio è pertanto ammissibile e valutabile.
Esaminando l'avviso di ricevimento raccomandata n. 400123299792, emergono i seguenti dati: · Ente mittente: Comune di Messina – Area Finanziaria;
· Codice documento: Dati_1;
· Data spedizione: 15/12/2020;
· Data di avvenuta notifica: 12/03/2021;
· Esito: Consegnato;
· Destinatario: “Resistente_1 S.r.l., Indirizzo_1”;
· Firma del ricevente: Nominativo_1.
Tali elementi comprovano l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento relativo alla TARI 2016. La circostanza trova ulteriore conferma nel contenuto della cartella impugnata, la quale riporta espressamente che l'avviso presupposto risulta notificato il 22/02/2021 (pag. 5 del documento).
L'onere probatorio, erroneamente ritenuto non assolto nel primo grado, risulta dunque pienamente soddisfatto.
Accertata la notificazione dell'avviso presupposto entro il termine del 31 dicembre 2021, come previsto dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006, la doglianza della contribuente circa la decadenza del potere accertativo
è priva di fondamento.
Parimenti, la cartella è stata emessa e notificata nel rispetto dei termini di legge, risultando il ruolo:
· reso esecutivo il 18/01/2022;
· consegnato all'Agente il 10/03/2022;
· successivamente notificato alla contribuente secondo le modalità previste.
Non ricorre alcuna prescrizione.
2. Sulle ulteriori censure dell'appellata
Dall'esame della cartella n. 29520220007293530 si rileva:
· la presenza del responsabile del procedimento (“Nominativo_2);
· la chiara indicazione degli importi iscritti a ruolo;
· l'indicazione della precedente notifica dell'avviso di accertamento;
· la regolare sottoscrizione digitale e conformità al modello ministeriale.
Nessun vizio formale o sostanziale tale da determinare nullità dell'atto è riscontrabile.
Da quanto sopra discende che: · la sentenza impugnata è fondata su un presupposto errato: la mancata prova della notifica dell'avviso presupposto;
· la documentazione prodotta in appello dall'Ufficio è ammissibile e pienamente dimostrativa della legittimità della pretesa. Pertanto l'appello dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione deve essere accolto.
Compensa le spese dell'intero giudizio, in ragione della novità delle questioni interpretative legate alla riforma dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992 e alla sentenza Corte cost. n. 36/2024.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio Palermo, 13.1.26 IL PRESIDENTE