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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/12/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1674/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott.
DE TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1674/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2 DAL BEN MARCO ANTONIO
ATTORI contro
(C.F. ), rappresentata e difesa da Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LE FOSSE GIUSEPPE
[...] P.IVA_2
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Si insiste dunque per l'accoglimento delle conclusioni di seguito precisate: in via principale: accertare e dichiarare che la società convenuta non ha titolo per agire esecutivamente nei confronti dei Signori e atteso Parte_2 Parte_3 che il diritto nascente dal decreto ingiuntivo n. 481/2009 del Tribunale di Rovereto risulta definitivamente estinto per intervenuta transazione, perfezionata da altro garante coobbligato in
pagina 1 di 7 solido, transazione di cui gli attori hanno dichiarato di voler profittare ai sensi dell'art. 1304
c.c.. in via subordinata: sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto nei confronti degli attori e sospendere il presente giudizio, accordando agli odierni attori il termine di giorni 40 per proporre l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 481/2009, ai sensi di quanto statuito dalla sentenza n. 9479/23 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, sul presupposto di dover valutare la eventuale condizione di consumatore in capo all'esecutato e il carattere abusivo delle clausole che hanno consentito alla Banca originaria titolare del credito di conseguire il decreto che costituisce il titolo esecutivo su cui si fonda il precetto.
Con vittoria di spese e onorari”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti:
In via preliminare: revocare l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del Decreto
Ingiuntivo n. 481/2009 nei confronti del Sig. del 7.02.2025 stante Parte_1
l'inapplicabilità dei principi di diritto espressi dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 9479/2023,
Nel merito, in via principale: rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta, nonché tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
Con osservanza.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ed Parte_2 Parte_3 proponevano opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 26.3.2024 da
[...] dell'importo di Euro 18.242,66. A fondamento dell'opposizione Controparte_1 deducevano: di essere stati condannati, quali fideiussori della società , Controparte_3 in forza del decreto ingiuntivo n. 481/2009 del Tribunale di Rovereto, in favore del creditore originario Cassa Rurale di Rovereto BCC società cooperativa, al pagamento di Euro 35.193,75, oltre ad accessori dal 31.08.2009; che il decreto ingiuntivo venne pronunciato anche nei confronti del fideiussore obbligata in solido con gli attori;
che con atto di Parte_4 transazione perfezionato del 16.3.2022, la estingueva il rapporto debitorio, liberando Parte_4
pagina 2 di 7 non solamente sé medesima, ma anche gli opponenti, i quali dichiaravano di volerne profittare con l'atto di citazione;
che l'elemento decisivo e determinante ai fini della qualificazione della transazione su tutto il debito era rappresentata dall'assenza di una qualsiasi diversa e contraria volontà del creditore, contenuta nell'atto di transazione, ovvero in una clausola aggiunta circa la natura parziale della transazione parziale;
che, infatti, la transazione in parola richiamava un unico titolo, comune a tutti i garanti, ovvero il decreto ingiuntivo n. 481/09 emesso dal Tribunale di Rovereto e prevedeva testualmente che l'accordo riguardava la sola posizione meglio indicata in oggetto con riferimento esclusivo ai rapporti contrattuali specificati, con esclusione, quindi, degli altri rapporti intestati all'obbligato o di cui l'obbligato si era reso a sua volta garante;
in via subordinata, sul presupposto che gli opponenti dovevano considerarsi fideiussori-consumatori che non avevano rilasciato la garanzia in modo funzionale allo svolgimento di una loro attività imprenditoriale, chiedevano la concessione del termine per la proposizione dell'opposizione ex art. 650 c.p.c., non avendo il giudice del monitorio effettuato la verifica delle clausole vessatorie, secondo quanto statuito da Cass. SSUU 9479/23.
Insistevano, quindi, per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
2. La convenuta si è costituita con comparsa tempestivamente depositata contestando le deduzioni avversarie e rilevando che: la transazione era avvenuta solo con la coobbligata
, la quale, già attinta da pignoramento presso terzi, non potendo più corrispondere il Parte_4 quinto dello stipendio, aveva contattato la creditrice e si era così accordata per definire la sua posizione, senza alcuna liberazione degli altri garanti;
che, pertanto, non era applicabile l'art. 1304 c.c., essendo la transazione parziale;
che l'opposizione tardiva era comunque inammissibile, non avendo gli attori nemmeno prodotto le fideiussioni con indicazione delle clausole vessatorie.
Per tali ragioni, chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
3. All'esito della prima udienza, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo nei confronti di
, e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 Parte_3 sexies c.p.c. e all'esito trattenuta in decisione ex art. 281, comma 3, c.p.c.
4. Quanto al primo motivo di opposizione, va rilevato che la transazione stipulata dalla coobbligata va qualificata quale “transazione parziale”, e ciò in quanto: a) la stessa era Parte_4 stata conclusa su iniziativa e per esigenze della transigente, come provato dalla documentazione prodotta dalla convenuta;
b) l'importo pagato di Euro 7.000,00 appare compatibile con la definizione della propria quota di debito, pari ad 1/3 del totale, atteso che con il fallimento della pagina 3 di 7 debitrice principale, l'importo ingiunto doveva dividersi in parti uguali tra i tre fideiussori ex art. 1299 c.c., e quindi la quota astratta della debitrice, se confrontata con l'importo pagato, era compatibile con tale assetto negoziale, posto che altrimenti la somma sarebbe stata verosimilmente maggiore, essendo il credito garantito anche da altri due fideiussori;
c) non vi sono nella transazione riferimenti all'estinzione dell'intero debito, ma solo l'indicazione della definizione, in caso di pagamento integrale, della posizione della stessa, precisando che le altre posizioni di quest'ultima non erano oggetto dell'accordo.
Da ciò consegue l'applicazione dei consolidati principi di diritto enucleati dalla Cassazione secondo cui “L'art. 1304, comma 1, c.c., si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene pur non avendo partecipato alla sua stipulazione. Se, invece, la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che
l'ha stipulata, occorre distinguere: nel caso in cui il condebitore che ha transatto ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato;
nel caso in cui, invece, il pagamento è stato inferiore, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto” Cass. Sez. 1, 17/11/2016, n. 23418, Rv. 642653 -
01, che richiama Cass. Sez. U., 30/12/2011, n. 30174, Rv. 620066 – 01 che avevano, appunto, chiarito che “Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori abbia CP_4 avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideate di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto”.
Per cui, essendo la somma versata dalla coobbligata con la transazione suddetta verosimilmente inferiore alla sua quota astratta di debito secondo quanto sopra accertato, la somma residua per come indicata dalla creditrice (calcolata al netto della quota imputabile alla transigente) resta pagina 4 di 7 dovuta dagli altri condebitori in solido tra loro, con piena legittimità del precetto notificato sotto tale profilo.
5. Gli opponenti hanno, poi, dedotto di essere entrambi “fideiussori-consumatori”, con diritto alla concessione del termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c., non essendo stata svolta con il provvedimento monitorio alcuna verifica sull'abusività delle clausole contrattuali.
5.1. A riguardo vanno confermate le statuizioni dell'ordinanza cautelare del 6.2.2025 che hanno correttamente precisato – alla luce della documentazione prodotta dalle parti – che “quanto all'eccezione facente leva sulla normativa a tutela del consumatore, risulta dalla visura societaria che fosse, al tempo del rilascio della fideiussione specifica del Parte_2
10.1.2007, amministratore di sicché pare potersi escludere la possibilità di CP_3 considerarlo consumatore;
diversamente, non risulta essere stato socio Parte_3 né amministratore della società, cosicché la deduzione della sua qualifica di consumatore appare fondata e, pur trattandosi di fideiussione specifica (cui perciò non si applica quanto stabilito da
Cass. SSUU n. 41994/2021, come precisato da Cass. n. 10689/24), vi è la possibilità che lo stesso faccia valere la violazione delle norme poste a sua tutela, in particolare con riguardo alla competenza per territorio del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo.
Per quanto riguarda quest'ultimo, deve infatti confermarsi lo status di consumatore al tempo del rilascio della fideiussione, non avendo egli, in base alla giurisprudenza unionale (s.v. Corte di
Giustizia UE 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcau), un “collegamento funzionale” con la società- debitrice principale, dato o dalla titolarità di quote maggioritarie o dallo svolgimento di incarichi amministrativi nella predetta società in quel tempo o in un tempo immediatamente precedente.
La giurisprudenza comunitaria ha, infatti, precisato che la qualifica di consumatore spetta solo alla persona fisica soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di attività professionali, mentre devono essere considerati professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non solo nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma (anche) per uno scopo “connesso” all'attività imprenditoriale o professionale.
Ora, il fatto che la coniuge dell'opponente fosse divenuta, prima della sottoscrizione della fideiussione, titolare del 99% della società, e che quindi la società potesse considerarsi alla stregua di una impresa familiare (in senso lato), non basta a ritenere provato lo scopo pagina 5 di 7 professionale della fideiussione, dato che anche la giurisprudenza citata dalla convenuta (Cass. n.
23533 del 2024) fa riferimento alla necessità - in assenza di quote della società in capo al fideiussore - dell'esercizio della carica di amministratore, non essendo sufficiente il mero rapporto di parentela con la titolare della quota maggioritaria o della sussistenza di altri interessi imprenditoriali comuni documentalmente verificabili.
Né assumono in tal senso alcun rilievo le altre partecipazioni dell'opponente in altre società del gruppo, non essendo stato adeguatamente provato – alla luce della diversità dei rispettivi oggetti sociali - il collegamento di queste con quelle della debitrice principale al tempo del rilascio della fideiussione e la comunanza di interessi sul piano imprenditoriale.
5.2. Alla luce di quanto indicato da Cass. SSUU 9479/23 (“nell'ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., da parte del debitore, con la quale si richiede
l'accertamento della abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa ”) va, quindi, assegnato termine di 40 giorni a per la Parte_3 proposizione dell'opposizione tardiva, con onere di produzione della fideiussione a carico di parte convenuta per lo svolgimento della verifica di vessatorietà omessa dal giudice della fase monitoria.
6. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate, nei soli rapporti tra Parte_2
e la convenuta, come in dispositivo, applicati - nell'ambito dello scaglione di riferimento
[...]
– i valori medi previsti dal D.M. 55/2014, per le fasi di studio e introduttiva e quelli minimi per quelle istruttoria e decisionale attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente nella causa iscritta al n. 1674/2024
R.G., ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. così provvede: rigetta l'opposizione a precetto proposta da;
Parte_2 assegna, secondo quanto indicato in motivazione, termine di 40 giorni ad Parte_3 per la proposizione dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.; condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_2 CP_1 liquidate d'ufficio in Euro 3.387,00 per compenso, oltre a spese generali forfetarie,
[...]
CPA e IVA ex lege.
pagina 6 di 7 Vicenza, 7 dicembre 2025
Il Giudice
dott. DE TO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott.
DE TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1674/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2 DAL BEN MARCO ANTONIO
ATTORI contro
(C.F. ), rappresentata e difesa da Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LE FOSSE GIUSEPPE
[...] P.IVA_2
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Si insiste dunque per l'accoglimento delle conclusioni di seguito precisate: in via principale: accertare e dichiarare che la società convenuta non ha titolo per agire esecutivamente nei confronti dei Signori e atteso Parte_2 Parte_3 che il diritto nascente dal decreto ingiuntivo n. 481/2009 del Tribunale di Rovereto risulta definitivamente estinto per intervenuta transazione, perfezionata da altro garante coobbligato in
pagina 1 di 7 solido, transazione di cui gli attori hanno dichiarato di voler profittare ai sensi dell'art. 1304
c.c.. in via subordinata: sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto nei confronti degli attori e sospendere il presente giudizio, accordando agli odierni attori il termine di giorni 40 per proporre l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 481/2009, ai sensi di quanto statuito dalla sentenza n. 9479/23 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, sul presupposto di dover valutare la eventuale condizione di consumatore in capo all'esecutato e il carattere abusivo delle clausole che hanno consentito alla Banca originaria titolare del credito di conseguire il decreto che costituisce il titolo esecutivo su cui si fonda il precetto.
Con vittoria di spese e onorari”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti:
In via preliminare: revocare l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del Decreto
Ingiuntivo n. 481/2009 nei confronti del Sig. del 7.02.2025 stante Parte_1
l'inapplicabilità dei principi di diritto espressi dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 9479/2023,
Nel merito, in via principale: rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta, nonché tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
Con osservanza.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ed Parte_2 Parte_3 proponevano opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 26.3.2024 da
[...] dell'importo di Euro 18.242,66. A fondamento dell'opposizione Controparte_1 deducevano: di essere stati condannati, quali fideiussori della società , Controparte_3 in forza del decreto ingiuntivo n. 481/2009 del Tribunale di Rovereto, in favore del creditore originario Cassa Rurale di Rovereto BCC società cooperativa, al pagamento di Euro 35.193,75, oltre ad accessori dal 31.08.2009; che il decreto ingiuntivo venne pronunciato anche nei confronti del fideiussore obbligata in solido con gli attori;
che con atto di Parte_4 transazione perfezionato del 16.3.2022, la estingueva il rapporto debitorio, liberando Parte_4
pagina 2 di 7 non solamente sé medesima, ma anche gli opponenti, i quali dichiaravano di volerne profittare con l'atto di citazione;
che l'elemento decisivo e determinante ai fini della qualificazione della transazione su tutto il debito era rappresentata dall'assenza di una qualsiasi diversa e contraria volontà del creditore, contenuta nell'atto di transazione, ovvero in una clausola aggiunta circa la natura parziale della transazione parziale;
che, infatti, la transazione in parola richiamava un unico titolo, comune a tutti i garanti, ovvero il decreto ingiuntivo n. 481/09 emesso dal Tribunale di Rovereto e prevedeva testualmente che l'accordo riguardava la sola posizione meglio indicata in oggetto con riferimento esclusivo ai rapporti contrattuali specificati, con esclusione, quindi, degli altri rapporti intestati all'obbligato o di cui l'obbligato si era reso a sua volta garante;
in via subordinata, sul presupposto che gli opponenti dovevano considerarsi fideiussori-consumatori che non avevano rilasciato la garanzia in modo funzionale allo svolgimento di una loro attività imprenditoriale, chiedevano la concessione del termine per la proposizione dell'opposizione ex art. 650 c.p.c., non avendo il giudice del monitorio effettuato la verifica delle clausole vessatorie, secondo quanto statuito da Cass. SSUU 9479/23.
Insistevano, quindi, per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
2. La convenuta si è costituita con comparsa tempestivamente depositata contestando le deduzioni avversarie e rilevando che: la transazione era avvenuta solo con la coobbligata
, la quale, già attinta da pignoramento presso terzi, non potendo più corrispondere il Parte_4 quinto dello stipendio, aveva contattato la creditrice e si era così accordata per definire la sua posizione, senza alcuna liberazione degli altri garanti;
che, pertanto, non era applicabile l'art. 1304 c.c., essendo la transazione parziale;
che l'opposizione tardiva era comunque inammissibile, non avendo gli attori nemmeno prodotto le fideiussioni con indicazione delle clausole vessatorie.
Per tali ragioni, chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
3. All'esito della prima udienza, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo nei confronti di
, e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 Parte_3 sexies c.p.c. e all'esito trattenuta in decisione ex art. 281, comma 3, c.p.c.
4. Quanto al primo motivo di opposizione, va rilevato che la transazione stipulata dalla coobbligata va qualificata quale “transazione parziale”, e ciò in quanto: a) la stessa era Parte_4 stata conclusa su iniziativa e per esigenze della transigente, come provato dalla documentazione prodotta dalla convenuta;
b) l'importo pagato di Euro 7.000,00 appare compatibile con la definizione della propria quota di debito, pari ad 1/3 del totale, atteso che con il fallimento della pagina 3 di 7 debitrice principale, l'importo ingiunto doveva dividersi in parti uguali tra i tre fideiussori ex art. 1299 c.c., e quindi la quota astratta della debitrice, se confrontata con l'importo pagato, era compatibile con tale assetto negoziale, posto che altrimenti la somma sarebbe stata verosimilmente maggiore, essendo il credito garantito anche da altri due fideiussori;
c) non vi sono nella transazione riferimenti all'estinzione dell'intero debito, ma solo l'indicazione della definizione, in caso di pagamento integrale, della posizione della stessa, precisando che le altre posizioni di quest'ultima non erano oggetto dell'accordo.
Da ciò consegue l'applicazione dei consolidati principi di diritto enucleati dalla Cassazione secondo cui “L'art. 1304, comma 1, c.c., si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene pur non avendo partecipato alla sua stipulazione. Se, invece, la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che
l'ha stipulata, occorre distinguere: nel caso in cui il condebitore che ha transatto ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato;
nel caso in cui, invece, il pagamento è stato inferiore, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto” Cass. Sez. 1, 17/11/2016, n. 23418, Rv. 642653 -
01, che richiama Cass. Sez. U., 30/12/2011, n. 30174, Rv. 620066 – 01 che avevano, appunto, chiarito che “Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori abbia CP_4 avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideate di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto”.
Per cui, essendo la somma versata dalla coobbligata con la transazione suddetta verosimilmente inferiore alla sua quota astratta di debito secondo quanto sopra accertato, la somma residua per come indicata dalla creditrice (calcolata al netto della quota imputabile alla transigente) resta pagina 4 di 7 dovuta dagli altri condebitori in solido tra loro, con piena legittimità del precetto notificato sotto tale profilo.
5. Gli opponenti hanno, poi, dedotto di essere entrambi “fideiussori-consumatori”, con diritto alla concessione del termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c., non essendo stata svolta con il provvedimento monitorio alcuna verifica sull'abusività delle clausole contrattuali.
5.1. A riguardo vanno confermate le statuizioni dell'ordinanza cautelare del 6.2.2025 che hanno correttamente precisato – alla luce della documentazione prodotta dalle parti – che “quanto all'eccezione facente leva sulla normativa a tutela del consumatore, risulta dalla visura societaria che fosse, al tempo del rilascio della fideiussione specifica del Parte_2
10.1.2007, amministratore di sicché pare potersi escludere la possibilità di CP_3 considerarlo consumatore;
diversamente, non risulta essere stato socio Parte_3 né amministratore della società, cosicché la deduzione della sua qualifica di consumatore appare fondata e, pur trattandosi di fideiussione specifica (cui perciò non si applica quanto stabilito da
Cass. SSUU n. 41994/2021, come precisato da Cass. n. 10689/24), vi è la possibilità che lo stesso faccia valere la violazione delle norme poste a sua tutela, in particolare con riguardo alla competenza per territorio del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo.
Per quanto riguarda quest'ultimo, deve infatti confermarsi lo status di consumatore al tempo del rilascio della fideiussione, non avendo egli, in base alla giurisprudenza unionale (s.v. Corte di
Giustizia UE 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcau), un “collegamento funzionale” con la società- debitrice principale, dato o dalla titolarità di quote maggioritarie o dallo svolgimento di incarichi amministrativi nella predetta società in quel tempo o in un tempo immediatamente precedente.
La giurisprudenza comunitaria ha, infatti, precisato che la qualifica di consumatore spetta solo alla persona fisica soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di attività professionali, mentre devono essere considerati professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non solo nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma (anche) per uno scopo “connesso” all'attività imprenditoriale o professionale.
Ora, il fatto che la coniuge dell'opponente fosse divenuta, prima della sottoscrizione della fideiussione, titolare del 99% della società, e che quindi la società potesse considerarsi alla stregua di una impresa familiare (in senso lato), non basta a ritenere provato lo scopo pagina 5 di 7 professionale della fideiussione, dato che anche la giurisprudenza citata dalla convenuta (Cass. n.
23533 del 2024) fa riferimento alla necessità - in assenza di quote della società in capo al fideiussore - dell'esercizio della carica di amministratore, non essendo sufficiente il mero rapporto di parentela con la titolare della quota maggioritaria o della sussistenza di altri interessi imprenditoriali comuni documentalmente verificabili.
Né assumono in tal senso alcun rilievo le altre partecipazioni dell'opponente in altre società del gruppo, non essendo stato adeguatamente provato – alla luce della diversità dei rispettivi oggetti sociali - il collegamento di queste con quelle della debitrice principale al tempo del rilascio della fideiussione e la comunanza di interessi sul piano imprenditoriale.
5.2. Alla luce di quanto indicato da Cass. SSUU 9479/23 (“nell'ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., da parte del debitore, con la quale si richiede
l'accertamento della abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa ”) va, quindi, assegnato termine di 40 giorni a per la Parte_3 proposizione dell'opposizione tardiva, con onere di produzione della fideiussione a carico di parte convenuta per lo svolgimento della verifica di vessatorietà omessa dal giudice della fase monitoria.
6. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate, nei soli rapporti tra Parte_2
e la convenuta, come in dispositivo, applicati - nell'ambito dello scaglione di riferimento
[...]
– i valori medi previsti dal D.M. 55/2014, per le fasi di studio e introduttiva e quelli minimi per quelle istruttoria e decisionale attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente nella causa iscritta al n. 1674/2024
R.G., ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. così provvede: rigetta l'opposizione a precetto proposta da;
Parte_2 assegna, secondo quanto indicato in motivazione, termine di 40 giorni ad Parte_3 per la proposizione dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.; condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_2 CP_1 liquidate d'ufficio in Euro 3.387,00 per compenso, oltre a spese generali forfetarie,
[...]
CPA e IVA ex lege.
pagina 6 di 7 Vicenza, 7 dicembre 2025
Il Giudice
dott. DE TO
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