Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/05/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N° R.G. 1783/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in presenza dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1783 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2024, riservata in decisione al Collegio, avente ad oggetto: “separazione consensuale e divorzio congiunto”, e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Afragola alla Piazza Gianturco n. 2, presso C.F._2
lo studio dell'Avv. Michele Dulvi Corcione (C.F. che li rappresenta e C.F._3
difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I coniugi, nel termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. fissato per il 30/04/2025, hanno depositato note scritte, confermando la volontà di divorziare alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero in data 30/09/2024 ha apposto il proprio visto.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 30 aprile 2024 i ricorrenti epigrafati premesso di aver contratto matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, in data 1.10.1994
(trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al numero 291, Parte II, Serie A, Anno 1994); che dalla loro unione erano nati tre figli: , nato a [...] il [...], nato a Per_1 Per_2
Napoli il 08.02.1998, , nata a [...] il [...], tutti maggiorenni ed economicamente Per_3 autosufficienti;
che il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato per continui litigi, incompatibilità caratteriali e dissidi tali da rendere impossibile la convivenza;
tanto premesso chiedevano emettersi la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso e, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissato termine perentorio ex art 127 ter c.p.c. per il 24 settembre 2024, pervenute le note scritte, con sentenza non definitiva pubblicata in data 26 settembre 2024 il Tribunale pronunciava la separazione tra le parti e, con separata ordinanza, disponeva, previa rimessione della causa sul ruolo, il prosieguo del giudizio per la domanda di divorzio fissando l'udienza del
30 aprile 2025.
A detta udienza, le parti rappresentavano la volontà di divorziare alle condizioni già indicate in atti;
indi il Presidente relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
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In via preliminare, la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge
55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente relatore nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza non definitiva n. N° R.G. 1783/ 2024
418/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord e pubblicata in data 26/09/2024 - passata in giudicato -; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie, i rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo, che, per brevità, si intendono quivi riportate e trascritte.
Va preso atto della rinuncia a qualsiasi forma di impugnazione avverso la presente sentenza formulata dai coniugi, tra i quali va disposta la compensazione delle spese processuali del presente giudizio stante l'esito della controversia.
Vanno disposte le formalità di legge in base al disposto dell'art. 10 l. div. riformato dalla legge
147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile riportata in epigrafe, in accoglimento della domanda, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 1° ottobre 1994 da
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
Napoli il 27.08.1970, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Afragola (Atto n.
291, parte II, Serie A, anno 1994), alle condizioni tra loro concordate in ricorso, da intendersi qui richiamate e trascritte;
- dichiara compensate le spese processuali.
Così deciso in Aversa, Camera di Consiglio del 30 aprile 2025 .
Il Presidente rel./ est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro