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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3369 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 864/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE I CIVILE così composta:
Dott. ME NA Presidente relatore
Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere
Dott.ssa Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale 864/2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, in forza di procura Parte_1 P.IVA_1
e alla isposta depositata nel giudizio di primo grado, dagli avv.ti Marco Romanelli e Lorenzo Marcoaldi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, via Panzacchi, n. 6, Appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, in forza di Controparte_1 C.F._1 aticam osta depositata nel presente giudizio, dall'avv. Andrea Ruocco ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata Email_1
Appellato
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano:
- In via pregiudiziale: sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 374/1999, per tutti i motivi espressi [nel presente atto].
pagina 1 di 7 - In via principale, nel merito: accogliere integralmente il presente appello e, per l'effetto, riformare la Sentenza rigettando le domande dell'odierno Appellato. Il tutto con condanna del sig. : CP_1
- alla rifusione di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio;
nonché alla restituzione, da parte dell'avv. Andrea Ruocco, al quale le spese legali sono state pagate in data 18.02.2025, della somma di Euro 5.201,71, e ritenuta di acconto nel mentre versata, oltre interessi legali decorrenti dal dì del pagamento e fino al giorno della restituzione.
Per Controparte_1
Voglia la Corte adita, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere: a) rigettare l'appello perché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento;
b) in ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso di aver stipulato con (di seguito “Agos” o la “Società”) un Parte_1 contratto di finanziamento - pe puter - che prevedeva altresì l'apertura di una linea di credito mediante carta (c.d. carta revolving), il signor – con Controparte_1 ricorso ai sensi dell'art. 281decies c.p.c. depositato in data 8 apr sto al Tribunale di Milano di dichiarare: (i) in via principale, la nullità della clausola di determinazione degli interessi contenuta nel contratto;
(ii) in via subordinata, la nullità dell'intero contratto, con conseguente diritto del signor a restituire le somme CP_1 ricevute in prestito ai tassi BOT, secondo quanto previsto 117, comma 7, d.lgs. n. 385 del 1993, o, comunque, al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c.
A fondamento del ricorso il signor ha dedotto: CP_1
(a) che il contratto stipulato con non determinava in modo chiaro gli interessi Pt_1 applicabili alla linea di credito, in q i limitava a fissare “un limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare (…) il tasso applicabile all'interno di tale forbice” (cfr. ricorso, pag. 6);
(b) che, per di più, tale contratto era stato “collocato tramite un venditore di elettrodomestici”, con conseguente violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 374 del 1999, che dispone che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco istituito presso l' (cfr. ricorso, pag. 3). CP_2
Con comparsa di risposta depositata in data 4 ottobre 2024 si è costituita nel giudizio Pt_1 di primo grado, contestando gli assunti del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, quanto all'asserita indeterminatezza del tasso di interesse applicabile, ha Pt_1 rilevato che al momento della conclusione del contratto il tasso applicabile coincide il pagina 2 di 7 limite massimo del 21% indicato nella proposta sottoscritta dal signor , ferma CP_1 restando la facoltà per di ridurre nel corso del rapporto il tasso tamente Pt_1 applicabile fino al limite del 13% (cfr. comparsa Agos I grado, pag. 7). In ogni caso, sempre secondo anche se si fosse ritenuto che al momento della Pt_1 conclusione del contratto il tas interesse era indeterminato, tale indeterminatezza sarebbe comunque venuta meno prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, in quanto prima dell'attivazione della carta di credito, aveva provveduto a inviare al signor Pt_1
una lettera nella quale era indicato, tra le altre cose, “il tasso di interesse che CP_1 Pt_1 pplicato ai singoli utilizzi della Linea di Credito” (cfr. comparsa Agos I grado, pag. 8)
Quanto, invece, all'asserita violazione delle norme in materia di collocamento di prodotti finanziari, ha anzitutto richiamato l'art. 2, comma 2, lett. a) del Decreto del Ministero Pt_1 dell'Econ delle Finanze n. 485 del 2001, che escludeva la distribuzione di carte di pagamento dal novero delle attività per l'esercizio delle quali occorreva l'iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 374 del 1999 (cfr. comparsa Agos I grado, pagg. 15 e 16). Ha poi dedotto che, anche a voler ipotizzare la violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 374 del 1999, tale violazione avrebbe determinato non già la nullità del contratto di finanziamento, ma, “tutt'al più e ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, profili di responsabilità precontrattuale o contrattuale” (cfr. comparsa Agos I grado, pag. 19).
In via subordinata, ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per carenza Pt_1 di interesse, richia il principio per cui il pagamento spontaneo di interessi determinati in misura ultralegale integrerebbe l'adempimento di un'obbligazione naturale, con conseguente irripetibilità delle somme versate dal signor . CP_1
All'udienza del 15 ottobre 2024, il Giudice, accertato che le parti non avevano esperito il procedimento di mediazione obbligatorio, ha rinviato la causa all'udienza del 6 febbraio 2025, assegnando al ricorrente un termine di quindici giorni per l'avvio do tale procedimento. All'udienza del 6 febbraio 2025, il Giudice, preso atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione, ha rimesso la causa in decisione ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
Con sentenza pubblicata in data 13 febbraio 2025 il Tribunale di Milano ha accolto la domanda proposta in via principale dal signor , dichiarando “la nullità della clausola CP_1 determinativa del tasso di interesse con riferimento al contratto di finanziamento con carta di credito revolving, con conseguente applicabilità del tasso ex art. 117, comma 7, TUB” (cfr. sentenza impugnata, pag. 5).
Ad avviso del Tribunale, infatti, il contratto non indicava il tasso di interesse effettivamente applicabile, ma “esclusivamente (…) una forbice di valori”. Il che faceva sì che il tasso di interesse applicabile alla linea di credito fosse “indeterminato e indeterminabile al momento della stipula”. Né
– sempre ad avviso del Tribunale – poteva avere alcun rilievo il fatto che dopo la pagina 3 di 7 sottoscrizione del contratto avesse inviato al signor una lettera “con Pt_1 CP_1
l'indicazione del tasso di interesse rebbe stato applicato”. Secon ibunale, infatti, gli elementi essenziali del contratto e il requisito di forma ex art. 117 TUB “devono essere chiariti e valutati al momento della conclusione dell'accordo” (cfr. sentenza impugnata, pagg. 3 e 4).
Con atto di citazione notificato in data 14 marzo 2025 ha appellato la sentenza sulla Pt_1 base di due motivi.
Precisamente, con il primo motivo di appello ha censurato la sentenza nella parte in Pt_1 cui il Tribunale ha ritenuto che, al moment conclusione del contratto, il tasso di interesse applicabile alla linea di credito fosse indeterminato e indeterminabile, in quanto compreso in una forbice di valori. Secondo l'appellante, infatti, l'indicazione della forbice di valori stava a significare che il tasso di interesse applicabile alla linea di credito era pari al valore massimo del 21% e che, semplicemente, al momento della conclusione dell'accordo, si era riservata di applicare un tasso di interesse più basso (cfr. atto di appello, pagg. 9 Pt_1
e 13).
Con il secondo motivo di appello, invece, ha censurato la sentenza nella parte in cui il Pt_1
Tribunale ha dichiarato la nullità della cla relativa al tasso di interesse applicabile alla linea di credito, nonostante fosse possibile un'interpretazione che permetteva di conservarne l'efficacia. Secondo l'appellante, infatti, i criteri di interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. imporrebbero al giudice “di ricorrere al rimedio caducatorio solo allorquando il contenuto della clausola non possa essere diversamente interpretato” (cfr. atto di appello, pag. 17).
Con comparsa di risposta depositata in data 29 maggio 2025 il signor si è costituito CP_1 nel giudizio di appello, eccependo l'inammissibilità del gravame ai sen t. 348bis c.p.c. e chiedendone, in ogni caso, il rigetto. Il ha altresì riproposto la domanda di nullità del contratto per violazione dell'art. 3 CP_1
d . 374 del 1999, richiamando a tale riguardo la sentenza della Corte di Cassazione n. 12838 del 2025, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale da parte della Corte d'Appello di Firenze ai sensi dell'art. 363bis c.p.c.
All'udienza del 2 luglio 2025, le parti, su invito del Presidente istruttore, hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle contenute nei rispettivi atti introduttivi. La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 3 dicembre 2025 per la discussione avanti il Collegio, con termine fino al 25 novembre 2025 per il deposito di note conclusive.
Nelle sue note conclusive – preso atto della riproposizione da parte dell'appellato Pt_1 della domanda di nullità del contratto per violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 374 del 1999 – ha chiesto a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale del comma 2 del medesimo art. 3 del d.lgs. n. 374 del 1999, in relazione agli artt. 76 e 77 Cost.
pagina 4 di 7 Secondo l'appellante, infatti, il legislatore delegato – nell'emanare il comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. n. 374 del 1999 – avrebbe violato i principi contenuti nella legge delega, vale a dire all'art. 15, comma 1, lett. c), della legge n. 52 del 1996, in quanto avrebbe ammesso la specificazione della riserva di attività da parte di una fonte secondaria – e, precisamente, il regolamento da adottarsi dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il parere dell' – mentre la legge delega prevedeva che tale CP_2 specificazione dovesse essere eff er mezzo di decreti legislativi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che – a prescindere dalla fondatezza dei motivi di appello – la domanda di nullità del contratto di finanziamento proposta dal signor in primo grado e CP_1 riproposta in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (cfr. comparsa , pagg. 14 e CP_1 ss.) debba essere accolta.
Ed invero, come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 12838 del 2025 – emessa in seguito al rinvio pregiudiziale effettuato dalla Corte d'Appello di Firenze ai sensi dell'art. 363bis c.p.c. – “nella vigenza del d.lgs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3, D.Lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo CP_2 comma, c.c.”.
Ebbene, nella specie, è incontestato e/o documentalmente provato:
(i) che il signor ha sottoscritto il contratto di apertura di linea di credito mediante CP_1 carta c.d. revolving in data 17 dicembre 2007, vale a dire prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010;
(ii) che tale contratto è stato collocato per il tramite di un venditore di elettrodomestici, vale a dire TLC S.p.A. (cfr. doc. n. 1 fasc. I grado ); CP_1
(iii) che all'epoca della sottoscrizione del contratto TLC S.p.A. non era iscritta nell'elenco istituito presso l' di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 374 del 1999. CP_2
Ne consegue che – sulla scorta dei principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza di cui sopra, a cui questa Corte d'Appello ritiene di conformarsi – il contratto di apertura di linea di credito mediante carta c.d. revolving sottoscritto dal signor deve CP_1 considerarsi nullo ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., con conseguente diritto del CP_1 di restituire le somme ricevute in prestito al tasso legale, secondo quanto prevede l'a comma 3, c.c.
pagina 5 di 7 L'accoglimento della domanda di nullità del contratto per violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 374 del 1999 fa sì che l'esame dei motivi di appello di – tendenti a censurare la Pt_1 decisione del Tribunale che aveva dichiarato la nullità del tto sotto il diverso profilo dell'indeterminatezza del tasso di interesse applicabile – sia superfluo.
Quanto alla questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 374 del 1999 per asserita violazione degli artt. 76 e 77 Cost., prospettata da nelle sue note Pt_1 conclusive, la Corte ritiene che la questione sia manifestamente infondata. Contrariamente a quanto sostenuto da infatti, il legislatore delegato non ha Pt_1 demandato a una fonte secondaria la defi delle attività a cui estendere l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle attività di riciclaggio, ma ha provveduto esso stesso a delinearla in modo esaustivo, per quanto qui rileva, con l'art. 1, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 374 del 1999, che estende l'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio a coloro i quali esercitano “agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del TUB”. Ne segue che – diversamente da quanto dedotto dall'appellante – la fonte primaria ha assolto integralmente il compito di delineare il perimetro oggettivo e soggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, nonché di individuare i soggetti chiamati all'iscrizione nell'elenco tenuto presso l' e ciò tramite il rinvio dell'art. 3, CP_2 comma 1, del d.lgs. n. 374 del 1999 all'art. 1, comma 1, lett. n) dello stesso decreto, che, a sua volta, rinvia all'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1993.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, alla luce dell'accoglimento della domanda proposta dal signor in via subordinata, vanno CP_1 poste a carico di Pt_1
Quanto al loro ntare, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, la Corte ritiene congruo liquidare le spese secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (i.e. valore indeterminabile – bassa complessità) e dunque in complessivi euro 3.473,00 (di cui euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva, euro 1.735,00 per la fase decisoria e nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese generali (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) dichiara la nullità ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c. del contratto di apertura di linea di credito con carta c.d. revolving stipulato in data 17 dicembre 2007 tra Parte_1
e il signor , con conseguente diritto del
[...] Controparte_1 CP_1
ricevute in ale, secondo quanto previsto d 284, comma 3, c.c.; pagina 6 di 7 2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore del signor , delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.47 oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto che sussistono, in capo a parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Milano, 3 dicembre 2025
Il Presidente estensore
ME NA
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Stefania Grassi
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