Versione
2 agosto 1982
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14 aprile 1988
14 aprile 1988
Art. 31. (Insegnanti supplenti della scuola elementare statale)
Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonche' gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo la entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente Articolo 20.
Gli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, 1980-81 o 1981-82 un anno di servizio in qualita' di supplente nella scuola elementare statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualita' di supplente nella scuola elementare statale, nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, hanno titolo ad essere gradatamente immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986 in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di studio e dei titoli di servizio.(1)
La disponibilita' di posti va accertata dopo l'assegnazione della sede agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 29 e 30.
Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 16 luglio 1984 n. 326 ha disposto (con l'art. 1) che "il secondo comma del presente articolo e' modificato nel senso che le immissioni in ruolo, ivi previste, sono disposte gradualmente, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985". --------------- AGGIORNAMENTO (6) La Corte Costituzionale con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 399 (in G.U. 1a s.s. 13/4/1988, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede la riserva di posti nei concorsi magistrali, anche per gli insegnanti supplenti nella scuola popolare."
Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonche' gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo la entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente Articolo 20.
Gli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, 1980-81 o 1981-82 un anno di servizio in qualita' di supplente nella scuola elementare statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualita' di supplente nella scuola elementare statale, nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, hanno titolo ad essere gradatamente immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986 in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di studio e dei titoli di servizio.(1)
La disponibilita' di posti va accertata dopo l'assegnazione della sede agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 29 e 30.
Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 16 luglio 1984 n. 326 ha disposto (con l'art. 1) che "il secondo comma del presente articolo e' modificato nel senso che le immissioni in ruolo, ivi previste, sono disposte gradualmente, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985". --------------- AGGIORNAMENTO (6) La Corte Costituzionale con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 399 (in G.U. 1a s.s. 13/4/1988, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede la riserva di posti nei concorsi magistrali, anche per gli insegnanti supplenti nella scuola popolare."
Giurisprudenza • 6
- 1. Corte Cost., sentenza 07/04/1988, n. 399Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente"), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1987 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale, sui ricorsi riuniti proposti da ZZ UL ed altre contro il Provveditorato agli studi di Isernia ed altri, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima Serie speciale, dell'anno 1987.Leggi di più...
- riserva di posti agli insegnanti non di ruolo nella scuola elementare statale·
- legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 31.·
- cost., artt. 3, 97.·
- concorsi magistrali·
- illegittimita' costituzionale in parte qua.·
- sent. 399/88. istruzione pubblica