TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/12/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1162/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Felice Fiore n. 5/A, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Oreste Via che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la propria sede legale in
Cosenza, viale degli Alimena n. 8, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia Cumino e
NI TI - resistente
Oggetto: mansioni superiori, differenze retributive
Conclusioni di parte ricorrente: “… In via principale e nel merito 1. Accertare e dichiarare,
per le ragioni di cui in narrativa, che, l'odierna ricorrente, presta attività lavorativa di
natura subordinata alle dipendenze dell' a far Controparte_1
data dal 17.06.2006, con mansioni riconosciute di Ausiliario Specializzato - Categoria A
C.C.N.L. Comparto Sanità c/o l'U.O. di Neurologia Riabilitativa del Distretto Sanitario di
Cosenza - Serra Spiga;
2. Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, le
differenti e più complesse mansioni di Coadiutore Amministrativo della Cat. B C.C.N.L. -
1 effettivamente attese dalla ricorrente a far data dalla prima assunzione e/o, quantomeno, a
far data dal 18.01.2010 e della Cat. BS dal 17.07.2011, ovvero in subordine quantomeno
dal 18.01.2015 e, per l'effetto.
3. Condannare l'Ente odierno resistente - - al CP_2
pagamento delle differenze retributive spettanti alla ricorrente in applicazione dell'obbligo
di corresponsione di una retribuzione globale commisurata all'effettiva qualità e quantità
di lavoro svolto, e consistenti, in ragione del conteggio offerto in produzione, nel
complessivo importo di € 20.062,27, ovvero altra e diversa somma che si riterrà di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti e sino
all'effettivo soddisfo.
4. Condannare, inoltre, l'Ente resistente - l.r.p.t. - al pagamento delle
spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione in favore del Sottoscritto Procuratore
antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1. In via preliminare: accertare e dichiarare l'estinzione
del diritto per intervenuta prescrizione quinquennale o in base al diverso termine
prescrizionale che il Giudice riterrà applicabile, con conseguente rigetto del ricorso;
2. Nel
merito (in caso di rigetto o di parziale accoglimento dell'eccezione preliminare): rigettare
integralmente il ricorso presentato dalla Sig.ra con riferimento a tutte le Parte_1
domande ivi articolate in quanto inammissibili, nulle, invalide, illegittime e infondate, in
fatto e in diritto.
3. In ogni caso, condannare la Sig.ra al pagamento delle Parte_1
spese e competenze di giudizio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato per l'
[...]
dal 2006 con diversi contratti a tempo determinato e poi con contratto Controparte_1
a tempo pieno ed indeterminato con decorrenza dal 28.6.2016; che era stata inquadrata nella cat. A CCNL Sanità personale non medico, con assegnazione formale di mansioni di ausiliaria specializzata;
che sin dall'assunzione aveva svolto attività di sportello ed accoglienza, smistamento utenza, compilazione modulistica, coadiuvando il personale
2 sanitario della struttura;
che, in particolare, aveva prestato assistenza alla dott.ssa Per_1
ed alla dott.ssa , in assenza di altro personale infermieristico e di
[...] Persona_2
O.S.S.; che aveva svolto le mansioni di O.S.S. in sostituzione di nelle Persona_3
giornate in cui era assente;
che aveva svolto anche l'attività di riordino degli ausili dopo le attività riabilitative e di partecipazione attiva alle riunioni di team;
che aveva conseguito la qualifica di O.S.S. in data 4.7.2014; che le mansioni svolte rientravano nella cat. B
(coadiutore amministrativo) e, dopo cinque anni di esperienza, nella cat. BS (coadiutore amministrativo esperto), essendo in possesso dei requisiti previsti, anche sul rilievo per cui aveva superato le prove per la selezione interna finalizzata alla riqualificazione di 80 O.S.S.
cat. BS;
che la richiesta formulata alla datrice di lavoro di inquadramento nella qualifica superiore non aveva avuto esito. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L si è costituita in giudizio contestando le avverse Controparte_1
argomentazioni ed affermando in particolare che si era verificata la prescrizione del diritto azionato;
che le mansioni di non erano state svolte in maniera prevalente, atteso che Pt_2
la sostituzione di era stata saltuaria poiché il dipendente si assentava Persona_3
raramente dal lavoro;
che le attività di smistamento utenza e compilazione modulistica predeterminata rientravano nel profilo di inquadramento della ricorrente;
che, dunque, la ricorrente aveva svolto mansioni inquadrabili nel profilo di appartenenza;
che, dopo l'entrata
Cont in vigore del CCNL 2019/2021, a decorrere dal gennaio 2023 l' aveva quasi adeguato lo stipendio della figura dell'Ausiliario specializzato a quello della categoria B, trattandosi di profilo ad esaurimento. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della prova testi espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'11.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
3 Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
In ordine all'eccezione di prescrizione, occorre richiamare il principio per cui, in tema di pubblico impiego, il termine di prescrizione per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo decorre dal giorno della loro insorgenza, non essendo configurabile un metus del cittadino verso la Pubblica Amministrazione (cfr. Cass. SS.UU. 36197/2023).
Su tale premessa, occorre rilevare che la parte ricorrente non ha dato dimostrazione della comunicazione della diffida ad adempiere allegata in atti, sicché deve dirsi che il diritto è
prescritto per il periodo fino al 28.3.2019 in ragione della notifica dell'atto introduttivo del giudizio avvenuta il 28.3.2024 [“Perchè si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è
necessario che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto
giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto, in ipotesi di domanda proposta
nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la
cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto, non operando,
in questo caso, il principio che estende anche sul piano sostanziale la scissione degli effetti
della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l'effetto di interruzione
della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale” (Cass. 4034/2017)].
Per la restante parte la domanda non si mostra fondata.
Le mansioni di secondo la stessa impostazione contenuta in ricorso, sono state svolte Pt_2
nei casi di assenza di , necessariamente saltuaria, non essendo stata Persona_3
allegata una assenza dal servizio continuativa o, comunque, significativa del Sig. , Per_3
sicché manca il necessario requisito della prevalenza qualitativa e quantitativa dell'esercizio delle mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav.
30580/2019), dovendosi anche evidenziare margine di incertezza nelle argomentazioni di
4 parte ricorrente in riferimento alle note scritte depositate il 7.10.2024 ed il 10.11.2025, nella parte in cui pare affermarsi che la ricorrente non aveva dichiarato di svolgere le mansioni di
O.S.S..
Per quanto riguarda l'assistenza alle dott.sse e , non viene indicata Per_1 Per_2
compiutamente, né è stata compiutamente dimostrata, una attività diversa da quella meramente esecutiva di accompagnare i pazienti o di predisporre della modulistica,
aggiungendosi che le testi escusse hanno affermato che si tratta di moduli prestampati a cui vanno aggiunti i dati del paziente e note con l'indicazione di eventuali esigenze particolari.
La circostanza per cui l'O.S.S. Naccarato non coadiuva le dott.sse e Per_1 Per_2
(oltre che la dott.ssa secondo quanto affermato dalle testi) e per cui non ci sono Per_4
infermieri o O.S.S. durante le visite, come riferito ancora dalle testi, non rileva in senso decisivo, mancando la dimostrazione della necessità di tali figure professionali per le visite espletate.
L'attività di sportello (che consiste nell'accogliere i pazienti e di raccogliere informazioni,
secondo quanto riferito dalle testi), di accompagnamento dei degenti e di compilazione di documentazione secondo modulistica predeterminata (secondo quanto già rilevato) rientra nella figura di inquadramento della ricorrente, non essendo emersi i requisiti delle capacità
manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali e dell'autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima necessari per l'inquadramento nella cat. B secondo il CCNL 1998/2001.
Non emerge, si aggiunge ancora, alcuna autonomia nel fissare appuntamenti secondo la disponibilità dei medici, non configurandosi alcuna effettiva gestione dell'agenda del medico;
nell'asserita cura del protocollo delle visite fisiatriche domiciliari e nell'organizzazione dell'utenza per il collaudo degli ausili tenendo i contatti con i tecnici preposti ai collaudi delle apparecchiature, trattandosi di attività meramente esecutive e senza alcun margine decisionale.
5 Da ultimo, si evidenzia che la parte ricorrente non ha contestato compiutamente la sostanziale equiparazione stipendiale successiva all'entrata in vigore del CCNL 2019/2021,
come affermata dalla parte resistente.
In ragione dei profili di incertezza indicati - che debbeno riverberare i suoi effetti a svantaggio della parte ricorrente, che aveva l'onere di compiuta allegazione e dimostrazione della pretesa creditoria azionata in giudizio - la domanda deve rigettarsi.
La peculiarità delle questioni affrontate, valorizzandosi anche l'equiparazione stipendiale indicata da parte resistente, determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 6.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1162/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Felice Fiore n. 5/A, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Oreste Via che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la propria sede legale in
Cosenza, viale degli Alimena n. 8, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia Cumino e
NI TI - resistente
Oggetto: mansioni superiori, differenze retributive
Conclusioni di parte ricorrente: “… In via principale e nel merito 1. Accertare e dichiarare,
per le ragioni di cui in narrativa, che, l'odierna ricorrente, presta attività lavorativa di
natura subordinata alle dipendenze dell' a far Controparte_1
data dal 17.06.2006, con mansioni riconosciute di Ausiliario Specializzato - Categoria A
C.C.N.L. Comparto Sanità c/o l'U.O. di Neurologia Riabilitativa del Distretto Sanitario di
Cosenza - Serra Spiga;
2. Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, le
differenti e più complesse mansioni di Coadiutore Amministrativo della Cat. B C.C.N.L. -
1 effettivamente attese dalla ricorrente a far data dalla prima assunzione e/o, quantomeno, a
far data dal 18.01.2010 e della Cat. BS dal 17.07.2011, ovvero in subordine quantomeno
dal 18.01.2015 e, per l'effetto.
3. Condannare l'Ente odierno resistente - - al CP_2
pagamento delle differenze retributive spettanti alla ricorrente in applicazione dell'obbligo
di corresponsione di una retribuzione globale commisurata all'effettiva qualità e quantità
di lavoro svolto, e consistenti, in ragione del conteggio offerto in produzione, nel
complessivo importo di € 20.062,27, ovvero altra e diversa somma che si riterrà di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti e sino
all'effettivo soddisfo.
4. Condannare, inoltre, l'Ente resistente - l.r.p.t. - al pagamento delle
spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione in favore del Sottoscritto Procuratore
antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1. In via preliminare: accertare e dichiarare l'estinzione
del diritto per intervenuta prescrizione quinquennale o in base al diverso termine
prescrizionale che il Giudice riterrà applicabile, con conseguente rigetto del ricorso;
2. Nel
merito (in caso di rigetto o di parziale accoglimento dell'eccezione preliminare): rigettare
integralmente il ricorso presentato dalla Sig.ra con riferimento a tutte le Parte_1
domande ivi articolate in quanto inammissibili, nulle, invalide, illegittime e infondate, in
fatto e in diritto.
3. In ogni caso, condannare la Sig.ra al pagamento delle Parte_1
spese e competenze di giudizio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato per l'
[...]
dal 2006 con diversi contratti a tempo determinato e poi con contratto Controparte_1
a tempo pieno ed indeterminato con decorrenza dal 28.6.2016; che era stata inquadrata nella cat. A CCNL Sanità personale non medico, con assegnazione formale di mansioni di ausiliaria specializzata;
che sin dall'assunzione aveva svolto attività di sportello ed accoglienza, smistamento utenza, compilazione modulistica, coadiuvando il personale
2 sanitario della struttura;
che, in particolare, aveva prestato assistenza alla dott.ssa Per_1
ed alla dott.ssa , in assenza di altro personale infermieristico e di
[...] Persona_2
O.S.S.; che aveva svolto le mansioni di O.S.S. in sostituzione di nelle Persona_3
giornate in cui era assente;
che aveva svolto anche l'attività di riordino degli ausili dopo le attività riabilitative e di partecipazione attiva alle riunioni di team;
che aveva conseguito la qualifica di O.S.S. in data 4.7.2014; che le mansioni svolte rientravano nella cat. B
(coadiutore amministrativo) e, dopo cinque anni di esperienza, nella cat. BS (coadiutore amministrativo esperto), essendo in possesso dei requisiti previsti, anche sul rilievo per cui aveva superato le prove per la selezione interna finalizzata alla riqualificazione di 80 O.S.S.
cat. BS;
che la richiesta formulata alla datrice di lavoro di inquadramento nella qualifica superiore non aveva avuto esito. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L si è costituita in giudizio contestando le avverse Controparte_1
argomentazioni ed affermando in particolare che si era verificata la prescrizione del diritto azionato;
che le mansioni di non erano state svolte in maniera prevalente, atteso che Pt_2
la sostituzione di era stata saltuaria poiché il dipendente si assentava Persona_3
raramente dal lavoro;
che le attività di smistamento utenza e compilazione modulistica predeterminata rientravano nel profilo di inquadramento della ricorrente;
che, dunque, la ricorrente aveva svolto mansioni inquadrabili nel profilo di appartenenza;
che, dopo l'entrata
Cont in vigore del CCNL 2019/2021, a decorrere dal gennaio 2023 l' aveva quasi adeguato lo stipendio della figura dell'Ausiliario specializzato a quello della categoria B, trattandosi di profilo ad esaurimento. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della prova testi espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'11.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
3 Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
In ordine all'eccezione di prescrizione, occorre richiamare il principio per cui, in tema di pubblico impiego, il termine di prescrizione per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo decorre dal giorno della loro insorgenza, non essendo configurabile un metus del cittadino verso la Pubblica Amministrazione (cfr. Cass. SS.UU. 36197/2023).
Su tale premessa, occorre rilevare che la parte ricorrente non ha dato dimostrazione della comunicazione della diffida ad adempiere allegata in atti, sicché deve dirsi che il diritto è
prescritto per il periodo fino al 28.3.2019 in ragione della notifica dell'atto introduttivo del giudizio avvenuta il 28.3.2024 [“Perchè si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è
necessario che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto
giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto, in ipotesi di domanda proposta
nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la
cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto, non operando,
in questo caso, il principio che estende anche sul piano sostanziale la scissione degli effetti
della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l'effetto di interruzione
della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale” (Cass. 4034/2017)].
Per la restante parte la domanda non si mostra fondata.
Le mansioni di secondo la stessa impostazione contenuta in ricorso, sono state svolte Pt_2
nei casi di assenza di , necessariamente saltuaria, non essendo stata Persona_3
allegata una assenza dal servizio continuativa o, comunque, significativa del Sig. , Per_3
sicché manca il necessario requisito della prevalenza qualitativa e quantitativa dell'esercizio delle mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav.
30580/2019), dovendosi anche evidenziare margine di incertezza nelle argomentazioni di
4 parte ricorrente in riferimento alle note scritte depositate il 7.10.2024 ed il 10.11.2025, nella parte in cui pare affermarsi che la ricorrente non aveva dichiarato di svolgere le mansioni di
O.S.S..
Per quanto riguarda l'assistenza alle dott.sse e , non viene indicata Per_1 Per_2
compiutamente, né è stata compiutamente dimostrata, una attività diversa da quella meramente esecutiva di accompagnare i pazienti o di predisporre della modulistica,
aggiungendosi che le testi escusse hanno affermato che si tratta di moduli prestampati a cui vanno aggiunti i dati del paziente e note con l'indicazione di eventuali esigenze particolari.
La circostanza per cui l'O.S.S. Naccarato non coadiuva le dott.sse e Per_1 Per_2
(oltre che la dott.ssa secondo quanto affermato dalle testi) e per cui non ci sono Per_4
infermieri o O.S.S. durante le visite, come riferito ancora dalle testi, non rileva in senso decisivo, mancando la dimostrazione della necessità di tali figure professionali per le visite espletate.
L'attività di sportello (che consiste nell'accogliere i pazienti e di raccogliere informazioni,
secondo quanto riferito dalle testi), di accompagnamento dei degenti e di compilazione di documentazione secondo modulistica predeterminata (secondo quanto già rilevato) rientra nella figura di inquadramento della ricorrente, non essendo emersi i requisiti delle capacità
manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali e dell'autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima necessari per l'inquadramento nella cat. B secondo il CCNL 1998/2001.
Non emerge, si aggiunge ancora, alcuna autonomia nel fissare appuntamenti secondo la disponibilità dei medici, non configurandosi alcuna effettiva gestione dell'agenda del medico;
nell'asserita cura del protocollo delle visite fisiatriche domiciliari e nell'organizzazione dell'utenza per il collaudo degli ausili tenendo i contatti con i tecnici preposti ai collaudi delle apparecchiature, trattandosi di attività meramente esecutive e senza alcun margine decisionale.
5 Da ultimo, si evidenzia che la parte ricorrente non ha contestato compiutamente la sostanziale equiparazione stipendiale successiva all'entrata in vigore del CCNL 2019/2021,
come affermata dalla parte resistente.
In ragione dei profili di incertezza indicati - che debbeno riverberare i suoi effetti a svantaggio della parte ricorrente, che aveva l'onere di compiuta allegazione e dimostrazione della pretesa creditoria azionata in giudizio - la domanda deve rigettarsi.
La peculiarità delle questioni affrontate, valorizzandosi anche l'equiparazione stipendiale indicata da parte resistente, determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 6.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6