CASS
Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2024, n. 7443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7443 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI RE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/07/2023 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI di inammissibilità del ricorso;
L'Avv. Dario RO ha rinunciato al ricorso. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7443 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 05/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Salerno, in sede di riesame, con ordinanza del 17 luglio 2023 ha rigettato l'istanza di riesame proposta da RO RE avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania il 14 marzo 2023 (eseguito il 26 aprile 2023) relativamente ai reati di cui agli art. 81, 110, 483 cod. pen., 10 quater d. Igs. 74/2000, commessi dal 16 aprile 2021 al 16 settembre 2021. 2. RO RE ha proposto ricorso in cassazione deducendo il motivo di seguito enunciato, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 321, secondo comma, cod. proc. pen.; carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso (atto di rinuncia del difensore munito di procura speciale); il ricorso, quindi, deve dichiararsi inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera D, del cod. proc. pen. L'inammissibilità dell'impugnazione fondata sulla emersione di nuovi elementi di fatto, non conosciuti all'atto della proposizione del ricorso e tali da comportare una diversa valutazione dell'interesse ad impugnare da parte del ricorrente, è estranea a profili di colpa, non è, pertanto, idonea a fondare la pronuncia di condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. e delle spese del procedimento di Cassazione (Vedi Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015 - dep. 09/03/2016, P.G., P.C. in proc. Minichini e altri, Rv. 26756501; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012 - dep. 01/03/2012, Oliverio, Rv. 25291001; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006 - dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 23485901).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 5/12/2023
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI di inammissibilità del ricorso;
L'Avv. Dario RO ha rinunciato al ricorso. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7443 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 05/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Salerno, in sede di riesame, con ordinanza del 17 luglio 2023 ha rigettato l'istanza di riesame proposta da RO RE avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania il 14 marzo 2023 (eseguito il 26 aprile 2023) relativamente ai reati di cui agli art. 81, 110, 483 cod. pen., 10 quater d. Igs. 74/2000, commessi dal 16 aprile 2021 al 16 settembre 2021. 2. RO RE ha proposto ricorso in cassazione deducendo il motivo di seguito enunciato, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 321, secondo comma, cod. proc. pen.; carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso (atto di rinuncia del difensore munito di procura speciale); il ricorso, quindi, deve dichiararsi inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera D, del cod. proc. pen. L'inammissibilità dell'impugnazione fondata sulla emersione di nuovi elementi di fatto, non conosciuti all'atto della proposizione del ricorso e tali da comportare una diversa valutazione dell'interesse ad impugnare da parte del ricorrente, è estranea a profili di colpa, non è, pertanto, idonea a fondare la pronuncia di condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. e delle spese del procedimento di Cassazione (Vedi Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015 - dep. 09/03/2016, P.G., P.C. in proc. Minichini e altri, Rv. 26756501; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012 - dep. 01/03/2012, Oliverio, Rv. 25291001; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006 - dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 23485901).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 5/12/2023