Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/04/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il AL nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1192/2016 promossa da:
Avv. AL PERNIGOTTI quale difensore di se stesso ex art. 86 cpc ( CF
) nonché con il patrocinio dell'Avv. Barbara Brugnettini elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio in Latina Via Oberdan 44 per procura in atti
- PARTE ATTRICE
CONTRO
:
( CF ), ( CF e CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
( CF ) con il patrocinio dell'Avv. Domenico Casillo e Controparte_3 C.F._4
Avv. Luigi Casillo presso i medesimi elettivamente domiciliati in Latina Via Tasso n. 54 per procura a margine della comparsa di costituzione
- PARTE CONVENUTA
OGGETTO: PAGAMENTO SOMMA
CONCLUSIONI
A seguito di decreto di fissazione di cd. udienza di trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc per la data del 22 ottobre 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti concludevano come da note depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 23 febbraio 2016, AL TT conveniva in giudizio innanzi all'intestato AL VO , e al fine di CP_1 Controparte_2 CP_3
A sostegno della domanda si deduceva che, in data 20 novembre 2014, l'attore, quale unico socio ed amministratore unico della Società Mammalucchi Srls, cedeva tutte le quote della società stessa in favore degli acquirenti , e e che il saldo del pagamento CP_4 CP_1 Controparte_2
finale della cessione delle dette quote, pari ad euro 18.500/00, doveva regolarsi con versamenti mensili di euro 1.000,00 ciascuno, ad iniziare dalla fine del mese di gennaio del 2015, come da scrittura privata redatta e sottoscritta tra le parti il 20/11/2014 . Si deduceva, inoltre, che la prima rata di euro 1.000,00 veniva versata in ritardo nel mese di febbraio 2015, restando e residuando complessivamente un saldo di euro 17.500. Si esponeva , altresì, in narrativa che in data 04.03.2015
l'attore redigeva e sottoscriveva con (nella sua qualità di garante - fideiussore della CP_3
figlia acquirente ), con (nella sua qualità di garante - fideiussore del CP_1 CP_5
figlio – acquirente ) e con (garante - fideiussore di se stessa), scrittura CP_4 Controparte_2
privata con cui tutte le parti concordemente pattuivano relativamente al saldo finale di euro 17.500, anziché realizzarsi con versamenti mensili di euro 1.000/00, i garanti –fideiussori anche per conto dei loro debitori principali, si impegnavano a versare un unico importo di euro 15.000 entro e non oltre il 15.12.2015. Si esponeva inoltre che, a fronte di tale accordo ed impegno, uno dei garanti – fideiussori e cioè rilasciava un proprio assegno bancario di € 15.000,00 in garanzia CP_3 dell'impegno assunto e del futuro pagamento, assegno che, stante l'omesso pagamento alla scadenza stabilita del 15 dicembre 2015 da parte dei i debitori principali ( , e CP_1 CP_4
) e dei garanti- fideiussori ( , e la stessa Controparte_2 CP_3 CP_5 [...]
) veniva posto all'incasso ma protestato “per assegno smarrito / rubato con firma illeggibile CP_2
e non rispondente allo specimen”, in quanto era stato utilizzato un assegno bancario di soggetto terzo estraneo.
In narrativa si esponeva altresì che veniva raggiunto un accordo con il debitore principale CP_4
ed il garante-fideiussore per il pagamento della quota di € 5.000,00 in capo al
[...] CP_5
medesimo con impegno del creditore a non agire per la residua somma del debito da saldare pari ad
€ 10.000,00. Si esponeva inoltre che nonostante la richiesta da parte della debitrice-garante e fideiussore degli estremi bancari per effettuare il pagamento della quota di € 5.000,00 CP_2
a suo carico, tale pagamento non era avvenuto. Pertanto l'attore dichiarava di voler procedere giudizialmente nei confronti dei debitori principali e cioè dei Sigg. e , quest'ultima anche nella sua qualità di garante e CP_1 Controparte_2
fideiussore di se stessa, nonchè del garante-fideiussore Sig. , al fine di ottenere il CP_3
pagamento in solido tra loro ed anche ai sensi dell'art. 1946 c.c., per la residua somma di € 12.500,00, già decurtata della quota di € 5.000,00 oggetto dell'impegno di pagamento di e CP_5
oltre spese di protesto. CP_4
Si costituivano i convenuti , e chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_2 CP_3
della domanda attrice.
In primo luogo i convenuti eccepivano la erroneità del saldo richiesto, ritenuto comunque come non dovuto, atteso che con la scrittura privata del 4 marzo 2015 i contraenti avevano convenuto di determinare a saldo e stralcio della somma di € 17.500,00 il versamento in unica soluzione dell'importo di € 15.000,00 onde il residuo, detraendo la quota ricevuta dai , risultava pari ad CP_4
10.000,00. Veniva inoltre contestata la sussistenza di una solidarietà passiva tra i convenuti, trattandosi di una cessione di quote societarie suddivise per quote nei confronti degli acquirenti. Si deduceva inoltre che non avendo VO sottoscritto la scrittura privata del 4 marzo 2015 CP_1 avente effetto novativo in quanto sottoscritta oltre che dall'attore da , Controparte_2 CP_3
e , si era determinata l'estinzione della obbligazione di detta convenuta per novazione CP_5
soggettiva ed oggettiva, con quanto conseguente circa la carenza di legittimazione passiva di CP_3
cui si era sostituito VO . CP_1 CP_3
Nell'interesse di veniva dedotta l'estinzione della obbligazione per intervenuto Controparte_2
pagamento eseguito in data 15 marzo 2016 a fronte del ritiro dell'atto notificato in data 17 giugno
2016, spedito per la notifica in data 25 febbraio 2015.
In ordine alla posizione di , esclusa la solidarietà tra i soci acquirenti, rispetto CP_3
all'eventuale debito residuo di € 5.000,00, lo stesso dichiarava di voler profittare ex art. 1304 cc della transazione intervenuta tra l'attore e il debitore principale . CP_4
Nelle more del giudizio veniva formulata dal Giudice, su richiesta delle parti, proposta conciliativa che non veniva accettata dai convenuti;
a seguito di istanza ex art. 186 bis coc veniva disposto il pagamento in favore dell'attore ed a carico di della somma di € 5.000,00 con CP_3
ordinanza del 2 luglio 2017.
La causa veniva assunta in decisione in esito alla trattazione scritta dell'udienza del 22 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, fissata per la precisazione delle conclusioni, presa visione delle conclusioni scritte delle parti.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE La domanda di parte attrice è fondata e risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
L'avv. AL TT ha agito in giudizio al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo ancora insoluto della cessione di quote societarie in favore dei convenuti di cui viene richiesto il pagamento in solido.
Risulta in atti la scrittura privata autenticata per atto notarile del 20 novembre 2014 avente ad oggetto la cessione a , e delle quote della Mammalucchi srl CP_4 CP_1 Controparte_2
con unico socio TT AL, nella misura di € 3.300,00 di quota di partecipazione ciascuno del capitale sociale ed il prezzo della cessione veniva dichiarato come pari al valore nominale della quota ceduta a ciascun acquirente con pagamento indicato come avvenuto a mezzo assegno circolare.
Nella medesima data le parti sottoscrivevano una “ scrittura integrativa di atto di trasferimento di quote di srl” con la quale si pattuiva che “ ad integrazione” del prezzo, il prezzo di cessione delle quote venisse integrato per € 24.878,00 da pagarsi quanto ad € 18.500,00 in 17 mensilità da €
1.000,00 e la 18^ da € 1.500,00 a partire da gennaio 2015 ed € 6.378,00 in contanti entro il 31 dicembre 2014. In calce a detta scrittura viene annotato il pagamento in data 8 gennaio 2015 di €
3.000,00 e viene annotato in data 4 marzo 2015 che nel mese di gennaio era stata saldata la somma di € 3.378,00 a completamento della somma pattuita di € 6.378,00. Nella stessa data del 4 marzo
2015, viene sottoscritta una dichiarazione con la quale i sottoscrittori stabiliscono che “ quanto alla restante e definitiva somma di € 18.500,00 da corrispondersi in rate mensili da € 1.000/00 si da atto che è stata versata la rata di € 1.000,00 del mese di gennaio ( € 600,00 in contanti + compensazione di € 400/00 per spese delle guarnizioni dei frighi), quanto alla restante somma di € 17.500/00
(diciassettemilaecinquecento), le parti pattuiscono che anziché versamenti mensili si verserà in unica soluzione la somma di € 15.000,00 ( quindicimila) a stralcio e saldo totale e definitivo della somma iniziale di € 17.500/00. Tale versamento in unica soluzione di € 15.000/00 verrà effettuato entro il 15 dicembre 2015 e ne viene rilasciato a garanzia assegno di € 15.000/00 datato al 15 dicembre 2015”.
Risulta incontestato che tale scrittura non venne sottoscritta da ma da , CP_1 Controparte_2
e da che ebbe a rilasciare l'assegno in garanzia poi protestato. CP_5 CP_3
Quanto alla valenza della scrittura integrativa del 20 novembre 2014, l'attore assume che la medesima risulti il titolo azionato in giudizio e che dalla stessa possa ritenersi assunta una obbligazione solidale per il pagamento del corrispettivo della cessione, ulteriore rispetto al coevo atto “ufficiale”.
Versata sia pure in ritardo la somma di € 6.378,00 e la prima rata di € 1.000,00, nella scrittura del 4 marzo 2015, viene pattuita a saldo e stralcio la somma di € 15.000,00 da versarsi in unica soluzione;
la sottoscrizione da parte di soggetti estranei alla cessione ovvero e CP_3 CP_5 ha evidentemente valore di assunzione di garanzia dell'adempimento, tanto è vero che CP_3
rilascia l'assegno a garanzia poi protestato.
[...]
Quindi, ritenuta l'assunzione in via solidale tra gli acquirenti del pagamento del corrispettivo
“integrativo” della cessione di cui alla scrittura del 20 novembre 2014, con la scrittura del 4 marzo
2015, , debitrice originaria, e e che sottoscrivevano Controparte_2 CP_3 CP_5
come garanti, concordavano con il creditore un pagamento a saldo e stralcio di € 15.000,00, rimasto inadempiuto. Sostiene l'attore che tale scrittura non valeva a liberare la debitrice e CP_1
che rimasta inadempiuta la scrittura del 4 marzo 2015, non avente natura novativa, sussiste il suo diritto ad ottenere la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di € 7.500,00 residuata rispetto alla scrittura del 20 novembre 2014, detratto l'importo di € 5.000,00 oggetto di accordo con i e di € 5.000,00 versati da nelle more della notifica dell'atto CP_4 Controparte_2
introduttivo.
Certa la natura solidale della obbligazione assunta con la scrittura integrativa del 20 novembre 2014, deve ritenersi che la scrittura del 4 marzo 2015 abbia inteso affiancare alla obbligazione principale di quella di e di . Controparte_2 CP_3 CP_5
Circa la valenza novativa o meno rispetto alla obbligazione derivante dalla scrittura del 20 novembre
2014, deve ritenersi che la scrittura del 4 marzo 2015 non abbia natura novativa, risultando modificata la modalità di pagamento e pattuito il versamento in unica soluzione a saldo e stralcio.
Come da ultimo affermato ( Cass. 14 settembre 2022 n. 27028), la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, caratterizzato dall' "animus novandi", consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e dall' "aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione.
Dalla ritenuta natura non novativa di tale scrittura, deriva che stante l'inadempimento alle obbligazioni dalla medesima scaturenti, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 c.c. sancisce, l'irrisolubilità della transazione. Si afferma pacificamente che la transazione, pur modificando la fonte del rapporto obbligatorio preesistente, non ne determina necessariamente l'estinzione, potendo configurarsi tanto in forma novativa, quanto non novativa, e con la prima soltanto delle quali creando le parti un nuovo vincolo giuridico, incompatibile con quello preesistente e direttamente scaturito dalla novazione così realizzata, di talchè soltanto la transazione novativa, ove una delle parti non adempia gli obblighi assunti, può essere legittimamente risolta entro i limiti di cui all'art. 1976 c.c.
Quanto alla liberazione di , la ritenuta natura non novativa della transazione del 4 CP_1
marzo 2015 fa ritenere tuttora sussistente la sua obbligazione di pagamento, fermo restando che anche qualora si ritenesse tale accordo di natura novativa, l'accordo raggiunto tra un debitore in solido e due garanti non potrebbe mai determinare la liberazione del condebitore in mancanza di espressa dichiarazione del creditore in tal senso. Ciò sia per gli effetti dell'art.1272 cc in tema di espromissione secondo cui il terzo che senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo e sia per gli effetti dell'art. 1273 cc in tema di accollo, secondo cui se il debitore e un terzo convengono che quest'ultimo assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore e l'adesione del creditore importa la liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
Il vincolo solidale e la posizione di debito non può dirsi venuto meno per effetto dell'accordo raggiunto con il debitore ed il suo garante, tenuto conto che ex art. 1311 cc che il CP_4
creditore che rinuncia alla solidarietà nei confronti di uno dei debitori conserva l'azione in solido nei confronti degli altri mentre non si ravvisa nel pagamento effettuato da nelle more Controparte_2
della notifica dell'atto di citazione una ipotesi di rinuncia alla solidarietà, prevista solo quanto il creditore rilascia a uno dei debitore una quietanza per la parte di lui senza riserve.
Parimenti la transazione con i non può giovare ex art. 1304 cc a non avendo CP_4 CP_3
avuto ad oggetto l'intero debito.
Vista la domanda svolta da parte attrice negli scritti conclusionali di condanna solidale dei tre convenuti al pagamento della somma non contestata di € 5.000,00 ne consegue che , CP_1
e debbano essere condannati in solido al pagamento in favore Controparte_2 CP_3
dell'attore della somma di € 5.000,00 oltre spese di protesto per € 255,00 .
Sull'importo riconosciuto decorrono gli interessi nella misura di cui all'art. 1284 quarto comma CC, dalla domanda al saldo, in considerazione della pacifica applicabilità ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio e ( da ultimo Cass. 3 gennaio 2023 n. 61 ) anche alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale nonché alle obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il AL di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della
Dott.ssa Gianna Valeri ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
P.Q.M.
a) Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna in solido , CP_1 [...]
e al pagamento in favore dell'attore TT AL della CP_2 CP_3 somma di € 5.000,00 oltre spese di protesto per € 255,00 ed oltre interessi come in motivazione;
b) Condanna in solido , e a rimborsare le spese CP_1 Controparte_2 CP_3
del presente giudizio, liquidate, in favore dell'attore TT AL nella somma di €
264,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.
Così deciso in Latina, il 24 aprile 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri