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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9839 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO Sezione DECIMA civile
VERBALE DELLA CAUSA N. 3469 DELL'ANNO 2023
FRA
Parte_1
E
Controparte_1
Parte_2
Oggi 18.12.2025 ore 12,30 innanzi al giudice unico dott.ssa Grazia Fedele sono comparsi: per la parte attrice l'avv. PO GI NI, oggi sostituito dall'avv.
Vincenzo Patanè; per parte convenuta l'avv. AM ER. Controparte_1
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, riportandosi alle note conclusive, e precisano le conclusioni come da fogli depositati da parte attrice in data 5.12.2025 e da parte convenuta in data 4.12.2025.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e rinvia per la lettura della sentenza ad ore
16,30, esonerando le parti dal presenziare.
Ad ore 17 si riapre il verbale, dandosi atto dell'assenza delle parti, dispensate dal comparire, e si procede ad allegare di seguito la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. per l'immediato deposito telematico.
Il G.U.
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione DECIMA civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3469/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PO GI NI, con elezione di domicilio in VIA DI VILLA
PEPOLI, 4 00153 ROMA presso avv. PO GI NI;
ATTRICE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AM ER, con elezione di domicilio in VIA ORTI 14 20122 MILANO, presso e nello studio dell'avv. AM ER;
CONVENUTA
Parte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio e richiamate le conclusioni riportate nel verbale dell'odierna udienza, si motiva la sentenza, dandone contestuale lettura insieme al dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la formulazione delle seguenti osservazioni, che costituiscono concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.
La presente azione di surroga è stata proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di e del Parte_1 Controparte_1
pagina2 di 7 Sig. , ove è stato richiesto all'intestato Tribunale di accertare il Parte_2 concorso di colpa nella misura del 50% (o diversa misura ritenuta di giustizia) del nella causazione del sinistro avvenuto in data 27.06.2011, con conseguente Pt_2 condanna in solido dei convenuti al rimborso della somma di € 26.793,52, pari alla metà di quanto versato dall'attrice al danneggiato, Sig. , ovvero dell'altra Parte_3 diversa somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento al saldo.
Si è costituita tempestivamente in giudizio eccependo in Controparte_1 via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato e, nel merito, contestando radicalmente la fondatezza della domanda attorea stante l'asserita assenza di responsabilità del veicolo assicurato (in sosta) nella causazione dell'evento, ascrivibile esclusivamente alla condotta di guida del conducente del veicolo assicurato Pt_1
Secondo quanto narrato in atto di citazione, il giorno 27.06.2011 alle ore 22,00 circa in
Milano (MI) in Via Pascarella Cesare altezza civico n. 11, l'autovettura Mercedes C200 targata AM888JF (assicurata provenendo dalla Via Graf, direzione via Satta, Pt_1 entrava in collisione con il ciclomotore MBK Booster con targa X26JHZ, condotto dal
Sig. , che sopraggiungeva dall'opposta carreggiata ovvero dalla Via Satta Parte_3 direzione Via Graf (doc.1). In particolare, l'autovettura Mercedes, nello svoltare sulla propria sinistra per immettersi in un parcheggio c.d. “a spina di pesce”, sarebbe venuta a collisione con il ciclomotore in quanto la visuale era stata ostruita dalla CP_2 presenza di un terzo veicolo RO C3 (assicurato ora Parte_4 [...]
, che si trovava in sosta vietata sulla stessa Via Pascarella Cesare. Il Controparte_1 conducente del motociclo, sig. , a seguito dell'urto cadeva a terra Parte_3 procurandosi gravi lesioni fisiche.
Circa lo svolgimento del giudizio, va ricordato in sintesi che con ordinanza resa a verbale della prima udienza a trattazione scritta del 21.6.2023 questo Giudice riteneva di dover assegnare i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., non apparendo l'eccezione di prescrizione idonea a definire de plano il giudizio, dovendo essere esaminata anche alla luce del disposto di cui all'art. 2947 co. 3 c.p.c.. All'esito della scadenza dei termini assegnati, la causa veniva ritenuta matura per la decisione su base documentale, essendo superflui i capitoli di prova orale formulati dalle parti circa la dinamica del sinistro, risultante con sufficiente chiarezza dal verbale di incidente in atti.
pagina3 di 7 La ricostruzione della dinamica del sinistro e la valutazione delle responsabilità dei veicoli coinvolti nella causazione dello stesso assume rilievo anche ai fini del vaglio dell'eccezione preliminare di parte convenuta CP_1
Nella relazione di incidente della Polizia Locale di Milano (doc. 1 att.) si legge che l'Agente intervenuto, giunto in loco a circa 35 minuti dall'incidente, apprendeva dal sig.
, qualificatosi come conducente dell'autovettura Mercedes, che lo Parte_5 stesso era venuto a collisione con il ciclomotore condotto dal , proveniente Parte_3 dall'opposto senso di marcia a velocità a suo dire sostenuta, mentre effettuava una svolta a sinistra in prossimità del civico 11 della via Pascarella per parcheggiare la propria autovettura, avendo la visuale ostruita da un'autovettura parcheggiata in mezzo alla carreggiata. Venivano altresì verbalizzate le dichiarazioni di Testimone_1 qualificatosi teste oculare, che precisava tra l'altro che l'autovettura Mercedes condotta dal effettuava una svolta irregolare, in quanto superava la striscia longitudinale Pt_5 continua posta a separazione dei due sensi di marcia.
Effettivamente risulta dalla stessa relazione di incidente che il sia stato Pt_5 contravvenzionato ai sensi dell'art. 146 co. 2 C.d.S., in quanto oltrepassava la striscia longitudinale continua delimitante il senso di marcia.
Lo stesso Agente verbalizzante accertava che era ancora presente in loco l'autovettura
RO C3 dell'odierno convenuto , che veniva contravvenzionato per Parte_2 non essersi attenuto al disposto dell'art. 157 co. 8 C.d.S., ovvero per aver effettuato la sosta senza porre il veicolo il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
Lo stesso conducente del ciclomotore sig. faceva pervenire alla Polizia Locale Parte_3 dichiarazione contenente la propria versione dei fatti, secondo la quale il alla guida Pt_5 della Mercedes, avendo notato un posto libero nel parcheggio a spina di pesce alla sua sinistra, dall'altra parte della carreggiata, divisa da striscia continua, invadeva l'opposta corsia di marcia urtandolo, passando dietro all'auto posteggiata sulla linea di mezzeria, in divieto di sosta.
E' dunque pacifico che non vi sia stato scontro tra le autovetture Mercedes e RO, ma ciò non sarebbe sufficiente ad escludere nel giudizio civile l'applicazione della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c., per lo meno a voler aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma 2,
c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti
pagina4 di 7 nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto,
l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso” (Cass. Sez. 6,
12/02/2021, n. 3764).
Tuttavia, ad avviso di questo Giudice, nella fattispecie per cui è causa non può dirsi che la RO parcheggiata in divieto di sosta abbia contribuito causalmente al verificarsi del sinistro, stante l'efficacia causale assorbente del superamento della striscia longitudinale continua da parte del conducente della Mercedes per immettersi nel parcheggio sito sul senso di marcia opposto a quello da lui percorso, dal che lo stesso conducente avrebbe dovuto astenersi non solo perché manovra vietata con apposita segnalazione orizzontale sulla carreggiata, ma anche perché a maggior ragione pericolosa ed imprudente in concreto, stante la visuale ridotta dalla RO parcheggiata al centro della carreggiata.
A conferma dell'esclusione in concreto della responsabilità del conducente della RO per averla parcheggiata in divieto di sosta, va rammentato che “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sè fonte di responsabilità (o di limitazione dell'altrui responsabilità) in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso.” (Cass. Sez. 3, 08/04/2010, n. 8366).
D'altro canto, rispetto alla condotta di guida posta in essere dal conducente della
Mercedes con efficacia causale assorbente in relazione al sinistro, è principio consolidato che “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e
l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile.” (Cass. Sez. 3, 23/03/2023, n. 8311).
Ciò posto, va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione ex art. 2947 co. 2 c.c. tempestivamente sollevata dalla convenuta nella comparsa di risposta, dovendosi anzitutto rilevare che tra i documenti attorei risulta quale primo atto interruttivo nei confronti della convenuta a seguito del sinistro occorso in data 27.6.2011 la missiva pagina5 di 7 ricevuta da in data 18.2.2016 (doc. 8 att.), essendo evidentemente decorso un CP_1 lasso di tempo superiore al termine biennale di prescrizione di cui alla suddetta norma.
Se non che, a fronte dell'eccezione in parola, l'attrice ha indicato a sua volta, quale controeccezione in senso lato (cfr. ad es. Cass. n. 9993/2016), il diverso termine di decorrenza della prescrizione di cui all'art. 2947 co. 3 c.c., sull'assunto dell'applicabilità alla presente azione civile del più lungo termine di prescrizione del reato di lesioni.
In proposito va rammentato l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi a far tempo dalla pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 27337/2008, secondo cui
“qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, "incidenter tantum", con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi” (Cass. n. 24988/2014 ex multis).
Da sottolineare, inoltre, che “in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il più lungo termine previsto dall'art. 2947, comma 3, c.c. è applicabile, indistintamente, a tutti i possibili soggetti attivi della pretesa risarcitoria, e, quindi, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia nell'ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice” (Cass. n. 16481/2017).
Volendo calare nella fattispecie per cui è causa i principi appena richiamati, va tuttavia osservato che nella fattispecie difettano già sotto il profilo oggettivo gli elementi costitutivi del prospettato reato di lesioni, non ravvisandosi per le ragioni già esposte un collegamento causale in concreto tra l'infrazione al Codice della Strada commessa dal conducente della RO ed il sinistro. Sul punto si vedano i già richiamati principi come cristallizzati in massime giurisprudenziali anche più risalenti, ma sempre condivisibili:
“L'infrazione alle norme sulla circolazione dei veicoli da parte di un conducente, pur importando responsabilità sotto altro titolo per la cennata trasgressione, non può dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia ricollegabile, con nesso di causalità, alla trasgressione medesima.” (Cass. Sez. 3, 23/04/1977, n. 1539).
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione ex art. 2947 co. 2 c.p.c., tempestivamente pagina6 di 7 sollevata dalla convenuta, per quanto sin qui argomentato, imporrebbe senz'altro il rigetto della domanda di surroga di parte attrice, precludendone l'esame nel merito.
Ad abundantiam si osserva che le medesime considerazioni in ordine alla dinamica del sinistro e alla responsabilità dei conducenti varrebbero di per sé a sorreggere il rigetto della domanda attorea siccome infondata, non essendo invero ravvisabile una corresponsabilità del convenuto sotto il profilo civilistico ai sensi dell'art. 2054 Pt_2 co. 2 c.c., a prescindere dalla configurabilità del reato di lesioni, essendo causalmente assorbente la condotta di guida del conducente della Mercedes sig. . Pt_5
In definitiva, la domanda attorea va respinta in base a ciascuna delle due rationes decidendi innanzi esposte (v. Cass. n. 17182/2020).
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa o assorbita:
1) respinge le domande di parte attrice;
2) dichiara tenuta e condanna l'attrice a rifondere alla Parte_1 convenuta le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 Controparte_1 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina7 di 7
VERBALE DELLA CAUSA N. 3469 DELL'ANNO 2023
FRA
Parte_1
E
Controparte_1
Parte_2
Oggi 18.12.2025 ore 12,30 innanzi al giudice unico dott.ssa Grazia Fedele sono comparsi: per la parte attrice l'avv. PO GI NI, oggi sostituito dall'avv.
Vincenzo Patanè; per parte convenuta l'avv. AM ER. Controparte_1
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, riportandosi alle note conclusive, e precisano le conclusioni come da fogli depositati da parte attrice in data 5.12.2025 e da parte convenuta in data 4.12.2025.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e rinvia per la lettura della sentenza ad ore
16,30, esonerando le parti dal presenziare.
Ad ore 17 si riapre il verbale, dandosi atto dell'assenza delle parti, dispensate dal comparire, e si procede ad allegare di seguito la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. per l'immediato deposito telematico.
Il G.U.
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione DECIMA civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3469/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PO GI NI, con elezione di domicilio in VIA DI VILLA
PEPOLI, 4 00153 ROMA presso avv. PO GI NI;
ATTRICE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AM ER, con elezione di domicilio in VIA ORTI 14 20122 MILANO, presso e nello studio dell'avv. AM ER;
CONVENUTA
Parte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio e richiamate le conclusioni riportate nel verbale dell'odierna udienza, si motiva la sentenza, dandone contestuale lettura insieme al dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la formulazione delle seguenti osservazioni, che costituiscono concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.
La presente azione di surroga è stata proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di e del Parte_1 Controparte_1
pagina2 di 7 Sig. , ove è stato richiesto all'intestato Tribunale di accertare il Parte_2 concorso di colpa nella misura del 50% (o diversa misura ritenuta di giustizia) del nella causazione del sinistro avvenuto in data 27.06.2011, con conseguente Pt_2 condanna in solido dei convenuti al rimborso della somma di € 26.793,52, pari alla metà di quanto versato dall'attrice al danneggiato, Sig. , ovvero dell'altra Parte_3 diversa somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento al saldo.
Si è costituita tempestivamente in giudizio eccependo in Controparte_1 via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato e, nel merito, contestando radicalmente la fondatezza della domanda attorea stante l'asserita assenza di responsabilità del veicolo assicurato (in sosta) nella causazione dell'evento, ascrivibile esclusivamente alla condotta di guida del conducente del veicolo assicurato Pt_1
Secondo quanto narrato in atto di citazione, il giorno 27.06.2011 alle ore 22,00 circa in
Milano (MI) in Via Pascarella Cesare altezza civico n. 11, l'autovettura Mercedes C200 targata AM888JF (assicurata provenendo dalla Via Graf, direzione via Satta, Pt_1 entrava in collisione con il ciclomotore MBK Booster con targa X26JHZ, condotto dal
Sig. , che sopraggiungeva dall'opposta carreggiata ovvero dalla Via Satta Parte_3 direzione Via Graf (doc.1). In particolare, l'autovettura Mercedes, nello svoltare sulla propria sinistra per immettersi in un parcheggio c.d. “a spina di pesce”, sarebbe venuta a collisione con il ciclomotore in quanto la visuale era stata ostruita dalla CP_2 presenza di un terzo veicolo RO C3 (assicurato ora Parte_4 [...]
, che si trovava in sosta vietata sulla stessa Via Pascarella Cesare. Il Controparte_1 conducente del motociclo, sig. , a seguito dell'urto cadeva a terra Parte_3 procurandosi gravi lesioni fisiche.
Circa lo svolgimento del giudizio, va ricordato in sintesi che con ordinanza resa a verbale della prima udienza a trattazione scritta del 21.6.2023 questo Giudice riteneva di dover assegnare i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., non apparendo l'eccezione di prescrizione idonea a definire de plano il giudizio, dovendo essere esaminata anche alla luce del disposto di cui all'art. 2947 co. 3 c.p.c.. All'esito della scadenza dei termini assegnati, la causa veniva ritenuta matura per la decisione su base documentale, essendo superflui i capitoli di prova orale formulati dalle parti circa la dinamica del sinistro, risultante con sufficiente chiarezza dal verbale di incidente in atti.
pagina3 di 7 La ricostruzione della dinamica del sinistro e la valutazione delle responsabilità dei veicoli coinvolti nella causazione dello stesso assume rilievo anche ai fini del vaglio dell'eccezione preliminare di parte convenuta CP_1
Nella relazione di incidente della Polizia Locale di Milano (doc. 1 att.) si legge che l'Agente intervenuto, giunto in loco a circa 35 minuti dall'incidente, apprendeva dal sig.
, qualificatosi come conducente dell'autovettura Mercedes, che lo Parte_5 stesso era venuto a collisione con il ciclomotore condotto dal , proveniente Parte_3 dall'opposto senso di marcia a velocità a suo dire sostenuta, mentre effettuava una svolta a sinistra in prossimità del civico 11 della via Pascarella per parcheggiare la propria autovettura, avendo la visuale ostruita da un'autovettura parcheggiata in mezzo alla carreggiata. Venivano altresì verbalizzate le dichiarazioni di Testimone_1 qualificatosi teste oculare, che precisava tra l'altro che l'autovettura Mercedes condotta dal effettuava una svolta irregolare, in quanto superava la striscia longitudinale Pt_5 continua posta a separazione dei due sensi di marcia.
Effettivamente risulta dalla stessa relazione di incidente che il sia stato Pt_5 contravvenzionato ai sensi dell'art. 146 co. 2 C.d.S., in quanto oltrepassava la striscia longitudinale continua delimitante il senso di marcia.
Lo stesso Agente verbalizzante accertava che era ancora presente in loco l'autovettura
RO C3 dell'odierno convenuto , che veniva contravvenzionato per Parte_2 non essersi attenuto al disposto dell'art. 157 co. 8 C.d.S., ovvero per aver effettuato la sosta senza porre il veicolo il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
Lo stesso conducente del ciclomotore sig. faceva pervenire alla Polizia Locale Parte_3 dichiarazione contenente la propria versione dei fatti, secondo la quale il alla guida Pt_5 della Mercedes, avendo notato un posto libero nel parcheggio a spina di pesce alla sua sinistra, dall'altra parte della carreggiata, divisa da striscia continua, invadeva l'opposta corsia di marcia urtandolo, passando dietro all'auto posteggiata sulla linea di mezzeria, in divieto di sosta.
E' dunque pacifico che non vi sia stato scontro tra le autovetture Mercedes e RO, ma ciò non sarebbe sufficiente ad escludere nel giudizio civile l'applicazione della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c., per lo meno a voler aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma 2,
c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti
pagina4 di 7 nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto,
l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso” (Cass. Sez. 6,
12/02/2021, n. 3764).
Tuttavia, ad avviso di questo Giudice, nella fattispecie per cui è causa non può dirsi che la RO parcheggiata in divieto di sosta abbia contribuito causalmente al verificarsi del sinistro, stante l'efficacia causale assorbente del superamento della striscia longitudinale continua da parte del conducente della Mercedes per immettersi nel parcheggio sito sul senso di marcia opposto a quello da lui percorso, dal che lo stesso conducente avrebbe dovuto astenersi non solo perché manovra vietata con apposita segnalazione orizzontale sulla carreggiata, ma anche perché a maggior ragione pericolosa ed imprudente in concreto, stante la visuale ridotta dalla RO parcheggiata al centro della carreggiata.
A conferma dell'esclusione in concreto della responsabilità del conducente della RO per averla parcheggiata in divieto di sosta, va rammentato che “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sè fonte di responsabilità (o di limitazione dell'altrui responsabilità) in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso.” (Cass. Sez. 3, 08/04/2010, n. 8366).
D'altro canto, rispetto alla condotta di guida posta in essere dal conducente della
Mercedes con efficacia causale assorbente in relazione al sinistro, è principio consolidato che “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e
l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile.” (Cass. Sez. 3, 23/03/2023, n. 8311).
Ciò posto, va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione ex art. 2947 co. 2 c.c. tempestivamente sollevata dalla convenuta nella comparsa di risposta, dovendosi anzitutto rilevare che tra i documenti attorei risulta quale primo atto interruttivo nei confronti della convenuta a seguito del sinistro occorso in data 27.6.2011 la missiva pagina5 di 7 ricevuta da in data 18.2.2016 (doc. 8 att.), essendo evidentemente decorso un CP_1 lasso di tempo superiore al termine biennale di prescrizione di cui alla suddetta norma.
Se non che, a fronte dell'eccezione in parola, l'attrice ha indicato a sua volta, quale controeccezione in senso lato (cfr. ad es. Cass. n. 9993/2016), il diverso termine di decorrenza della prescrizione di cui all'art. 2947 co. 3 c.c., sull'assunto dell'applicabilità alla presente azione civile del più lungo termine di prescrizione del reato di lesioni.
In proposito va rammentato l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi a far tempo dalla pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 27337/2008, secondo cui
“qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, "incidenter tantum", con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi” (Cass. n. 24988/2014 ex multis).
Da sottolineare, inoltre, che “in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il più lungo termine previsto dall'art. 2947, comma 3, c.c. è applicabile, indistintamente, a tutti i possibili soggetti attivi della pretesa risarcitoria, e, quindi, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia nell'ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice” (Cass. n. 16481/2017).
Volendo calare nella fattispecie per cui è causa i principi appena richiamati, va tuttavia osservato che nella fattispecie difettano già sotto il profilo oggettivo gli elementi costitutivi del prospettato reato di lesioni, non ravvisandosi per le ragioni già esposte un collegamento causale in concreto tra l'infrazione al Codice della Strada commessa dal conducente della RO ed il sinistro. Sul punto si vedano i già richiamati principi come cristallizzati in massime giurisprudenziali anche più risalenti, ma sempre condivisibili:
“L'infrazione alle norme sulla circolazione dei veicoli da parte di un conducente, pur importando responsabilità sotto altro titolo per la cennata trasgressione, non può dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia ricollegabile, con nesso di causalità, alla trasgressione medesima.” (Cass. Sez. 3, 23/04/1977, n. 1539).
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione ex art. 2947 co. 2 c.p.c., tempestivamente pagina6 di 7 sollevata dalla convenuta, per quanto sin qui argomentato, imporrebbe senz'altro il rigetto della domanda di surroga di parte attrice, precludendone l'esame nel merito.
Ad abundantiam si osserva che le medesime considerazioni in ordine alla dinamica del sinistro e alla responsabilità dei conducenti varrebbero di per sé a sorreggere il rigetto della domanda attorea siccome infondata, non essendo invero ravvisabile una corresponsabilità del convenuto sotto il profilo civilistico ai sensi dell'art. 2054 Pt_2 co. 2 c.c., a prescindere dalla configurabilità del reato di lesioni, essendo causalmente assorbente la condotta di guida del conducente della Mercedes sig. . Pt_5
In definitiva, la domanda attorea va respinta in base a ciascuna delle due rationes decidendi innanzi esposte (v. Cass. n. 17182/2020).
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa o assorbita:
1) respinge le domande di parte attrice;
2) dichiara tenuta e condanna l'attrice a rifondere alla Parte_1 convenuta le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 Controparte_1 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
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