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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 30/01/2026, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 571/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA MA, Presidente
D'URSO MA TERESA, Relatore
PIERONI MARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5103/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Società_1 Ricorrente_1 E Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Civitavecchia - Via 00053 Civitavecchia RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10946/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6
e pubblicata il 02/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2331 IMU 2022 - sull'appello n. 5465/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Società_1 Ricorrente_1 E Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Civitavecchia - P.le Gulglielmotti 00053 Civitavecchia RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11631/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8
e pubblicata il 24/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2289 IMU 2021
- sull'appello n. 5470/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Società_1 Ricorrente_1 E Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Civitavecchia - P.le Guglielmotti 00053 Civitavecchia RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11835/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
13 e pubblicata il 30/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2246 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 154/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 Ricorrente_1 E Ricorrente_1 SRL propone appello avverso la sentenza n. 10946/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 6, emessa nel procedimento n. R.G. 13933/2023, depositata il 02.09.2024, con cui è stato respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento n° 2331 del 27/7/2023, relativo all'IMU per l'anno 2022 limitatamente alla sola unità immobiliare sita in Civitavecchia, Località NA IT (Zona industriale), censita al foglio 7, p.lla
1469, sub 1, alla categoria catastale D/7.
La sentenza impugnata rigettava il ricorso e condannava la contribuente al pagamento delle spese di lite.
Propone appello la società deducendo in primo luogo che, dall'annualità di imposta 2020, nella legge 27 dicembre 2019, n. 160 la decadenza dal diritto alla agevolazione IMU (comportante la riduzione dell'aliquota) non sarebbe più prevista per i c.d. “immobili merce”, ma in caso di omessa dichiarazione sarebbe eventualmente prevista ex art. 1, comma 775, la mera sanzione formale applicando le nuove aliquote ridotte. Più precisamente, sostiene parte appellante a partire dal 1 gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU; nella sostanza, con la nuova legge non è prevista la decadenza dall'agevolazione per omessa dichiarazione dei beni merci, ma soltanto una sanzione tra il 100 e 200% dell'IMU dovuta applicando le nuove aliquote ridotte. In ragione di ciò, l'IMU per l'immobile in oggetto sarà pari all'importo di €. 4.518,15 (pari all' 0,1% del valore catastale dell'immobile), in luogo di quello calcolato dal Comune di Civitavecchia di €. 47.192.
Con il secondo motivo di appello, la contribuente reitera la richiesta subordinata di applicazione all'unità della detrazione del 50 per cento, in quanto immobile inagibile, circostanza di cui il Comune di
Civitavecchia sarebbe a conoscenza.
Chiede quindi la riforma della sentenza impugnata con annullamento dell'atto impositivo, ovvero in via subordinata con la riduzione dell'imposta IMU al 50%.
Si è costituito il comune che contesta integralmente le argomentazioni di parte appellante e chiede la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
All'udienza del 16.12.2024 il Collegio con ordinanza di remissione n. 2547/2024 ha chiesto al primo presidente, in accoglimento dell'istanza congiunta delle parti, di voler valutare la riunione per connessione soggettiva ed oggettiva del presente fascicolo con i fascicoli R.G.A. 5465/2024 - sentenza n. 11631/2024
( IMU 2021) assegnato alla sez 9 ed R.G. 5470/2024 - sentenza n. 11835/2024 (IMU 2020) , assegnato alla sez 1, che ha parzialmente accolto l'istanza della società contribuente riguardo alla richiesta formulata in via subordinata, relativamente a pagamento dell'IMU in misura del 50% perché l'immobile non è utilizzabile in quanto incompleto e mancante di alcune strutture o servizi . Avverso tale ultima sentenza ha proposto appello in via principale la società Società_1 ed il comune di Civitavecchia ha proposto appello incidentale limitatamente alle argomentazioni in base alle quali è stata accolta la richiesta della parte proposta in via subordinata.
All'udienza del 27.01.2025 i fascicoli sono stati separatamente trattati con riferimento alla richiesta della società appellante di sospensione della provvisoria esecuzione, respinta per tutti e tre i fascicoli per difetto di prova in ordine al presupposto del “periculum in mora”.
All'udienza del 1.12.2025 la trattazione dell'appello rga 5103/2024 è stata rinviata all'udienza del 12 gennaio 2026, per riunione dei giudizi 5465/2024 e 5470/2024 al giudizio rga 5103/2024.
All'udienza del 12.01.2026 i fascicoli sono stati trattenuti in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, riuniti i fascicoli dei giudizi R.G.A 5465/2024 e R.G.A 5470/2024 al giudizio R.G.A 5103/2024 e valutati gli atti di causa dei tre fascicoli riuniti, ritiene che gli appelli principali riuniti proposto dalla società Società_1 avverso le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n. 10946/2024 (relativa ad IMU 2022 - R.G.A 5103/2024), n. 11631/2024 (relativa ad IMU 2021 - R.G.A. 5465/2024 ) e n. 11835/2024 (relativo ad IMU 2020 - R.G.A. 5470/2024) non meritino accoglimento per i motivi di seguito esplicati.
In primo luogo, la tesi sostenuta da parte appellante, secondo cui a decorrere dall'anno 2020, il beneficio non sarebbe più subordinato all'assolvimento dell'onere dichiarativo, atteso che tale onere non è espressamente contemplato dalla legge 160/2019 a parere del Collegio non merita accoglimento.
Come correttamente rilevato dai giudici di prime cure nella sentenza 10946/2024 con motivazione che si condivide, in relazione alla pretesa esenzione del fabbricato, quale immobile merce, si osserva che “..
l'obbligo della dichiarazione sussiste sempre trattandosi di una agevolazione. Sul punto si è recentemente espressa anche la Corte di Cassazione con ordinanza 5190 del 17 febbraio 2022 che ha confermato che l'omessa presentazione della dichiarazione fa perdere l'agevolazione per i beni merce posseduti dalle imprese destinati alla vendita e non locati e l'obbligo dichiarativo preciso e specifico non può essere sostituito da altre forme di denunce;
pertanto, nel caso di specie. la dichiarazione IMU ai fini dell'esenzione andava presentata entro il 30 giugno 2023…”.
In realtà, mentre il beneficio fiscale era stato inserito dall'art. 2, DL 102/2013, direttamente all'interno della disciplina del tributo (art. 13, DL 201/2011), attraverso la sostituzione del citato comma 9-bis, il correlato onere dichiarativo è contemplato da una disposizione che resta autonoma ed estranea a quest'ultimo decreto (art. 2, comma 5-bis, DL 102/2013).
Inoltre, l'obbligo di dichiarazione da parte del soggetto passivo che intendesse beneficiare delle agevolazioni a fini IMU era stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013, norma che non è stata oggetto di abrogazione da parte della legge n. 160/2019.
Con riferimento poi all'eccepita inagibilità dell'immobile e relativa richiesta di riduzione del 50% del tributo accertato, si osserva che l'art. 1, comma 747, lettera b), legge 160/2019 (riproduttivo della previgente disciplina di cui all'art. 8, d. lgs. 504/1992, e al successivo art. 13, comma 3, lettera b), DL 201/2011), statuisce che la condizione di inagibilità ai fini della detrazione “..è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente…”.
E' circostanza non contestata che nessuna dichiarazione sia stata presentata dalla società al comune di
Civitavecchia, mentre risulta dal “Quadro D” della dichiarazione di variazione catastale che i lavori relativi all'immobile sito in Civitavecchia, Località NA IT, censito al foglio 7, p.lla 1469, sub 1, erano stati completati nel corso dell'anno 2019: “..il dichiarante Rappresentante_1 amministratore unico della soc. lamer costruzioni e manutenzioni edilizie. ultimazione fabbricato comunicata al suap di civitavecchia in data 04.06.2019. fabbricato diviso in due porzioni, parte a tamponata, parte b aperta su due lati. pavimento in terra battuta..”.
Pertanto, trattandosi di IMU 2020, 2021 e 2022 in difetto di idonea prova contraria il Collegio ritiene di respingere gli appelli principali proposti dalla società Società_1 e per gli stessi motivi di accogliere l'appello incidentale del comune di Civitavecchia avverso la sentenza n. 11835/2024 . Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 9.000, oltre oneri riflessi per il grado in favore del comune di
Civitavecchia.
P.Q.M.
Respinge gli appelli riuniti proposti dalla società Società_1 Ricorrente_1 E Ricorrente_1 SRL ed accoglie l'appello incidentale proposto dal comune di Civitavecchia avverso la sentenza n.
11835/2024 . Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 9.000,00 oltre oneri riflessi, per questo grado di giudizio, in favore del comune di Civitavecchia.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA MA, Presidente
D'URSO MA TERESA, Relatore
PIERONI MARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5103/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Società_1 Ricorrente_1 E Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Civitavecchia - Via 00053 Civitavecchia RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10946/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6
e pubblicata il 02/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2331 IMU 2022 - sull'appello n. 5465/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Società_1 Ricorrente_1 E Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Civitavecchia - P.le Gulglielmotti 00053 Civitavecchia RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11631/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8
e pubblicata il 24/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2289 IMU 2021
- sull'appello n. 5470/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Società_1 Ricorrente_1 E Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Civitavecchia - P.le Guglielmotti 00053 Civitavecchia RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11835/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
13 e pubblicata il 30/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2246 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 154/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 Ricorrente_1 E Ricorrente_1 SRL propone appello avverso la sentenza n. 10946/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 6, emessa nel procedimento n. R.G. 13933/2023, depositata il 02.09.2024, con cui è stato respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento n° 2331 del 27/7/2023, relativo all'IMU per l'anno 2022 limitatamente alla sola unità immobiliare sita in Civitavecchia, Località NA IT (Zona industriale), censita al foglio 7, p.lla
1469, sub 1, alla categoria catastale D/7.
La sentenza impugnata rigettava il ricorso e condannava la contribuente al pagamento delle spese di lite.
Propone appello la società deducendo in primo luogo che, dall'annualità di imposta 2020, nella legge 27 dicembre 2019, n. 160 la decadenza dal diritto alla agevolazione IMU (comportante la riduzione dell'aliquota) non sarebbe più prevista per i c.d. “immobili merce”, ma in caso di omessa dichiarazione sarebbe eventualmente prevista ex art. 1, comma 775, la mera sanzione formale applicando le nuove aliquote ridotte. Più precisamente, sostiene parte appellante a partire dal 1 gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU; nella sostanza, con la nuova legge non è prevista la decadenza dall'agevolazione per omessa dichiarazione dei beni merci, ma soltanto una sanzione tra il 100 e 200% dell'IMU dovuta applicando le nuove aliquote ridotte. In ragione di ciò, l'IMU per l'immobile in oggetto sarà pari all'importo di €. 4.518,15 (pari all' 0,1% del valore catastale dell'immobile), in luogo di quello calcolato dal Comune di Civitavecchia di €. 47.192.
Con il secondo motivo di appello, la contribuente reitera la richiesta subordinata di applicazione all'unità della detrazione del 50 per cento, in quanto immobile inagibile, circostanza di cui il Comune di
Civitavecchia sarebbe a conoscenza.
Chiede quindi la riforma della sentenza impugnata con annullamento dell'atto impositivo, ovvero in via subordinata con la riduzione dell'imposta IMU al 50%.
Si è costituito il comune che contesta integralmente le argomentazioni di parte appellante e chiede la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
All'udienza del 16.12.2024 il Collegio con ordinanza di remissione n. 2547/2024 ha chiesto al primo presidente, in accoglimento dell'istanza congiunta delle parti, di voler valutare la riunione per connessione soggettiva ed oggettiva del presente fascicolo con i fascicoli R.G.A. 5465/2024 - sentenza n. 11631/2024
( IMU 2021) assegnato alla sez 9 ed R.G. 5470/2024 - sentenza n. 11835/2024 (IMU 2020) , assegnato alla sez 1, che ha parzialmente accolto l'istanza della società contribuente riguardo alla richiesta formulata in via subordinata, relativamente a pagamento dell'IMU in misura del 50% perché l'immobile non è utilizzabile in quanto incompleto e mancante di alcune strutture o servizi . Avverso tale ultima sentenza ha proposto appello in via principale la società Società_1 ed il comune di Civitavecchia ha proposto appello incidentale limitatamente alle argomentazioni in base alle quali è stata accolta la richiesta della parte proposta in via subordinata.
All'udienza del 27.01.2025 i fascicoli sono stati separatamente trattati con riferimento alla richiesta della società appellante di sospensione della provvisoria esecuzione, respinta per tutti e tre i fascicoli per difetto di prova in ordine al presupposto del “periculum in mora”.
All'udienza del 1.12.2025 la trattazione dell'appello rga 5103/2024 è stata rinviata all'udienza del 12 gennaio 2026, per riunione dei giudizi 5465/2024 e 5470/2024 al giudizio rga 5103/2024.
All'udienza del 12.01.2026 i fascicoli sono stati trattenuti in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, riuniti i fascicoli dei giudizi R.G.A 5465/2024 e R.G.A 5470/2024 al giudizio R.G.A 5103/2024 e valutati gli atti di causa dei tre fascicoli riuniti, ritiene che gli appelli principali riuniti proposto dalla società Società_1 avverso le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n. 10946/2024 (relativa ad IMU 2022 - R.G.A 5103/2024), n. 11631/2024 (relativa ad IMU 2021 - R.G.A. 5465/2024 ) e n. 11835/2024 (relativo ad IMU 2020 - R.G.A. 5470/2024) non meritino accoglimento per i motivi di seguito esplicati.
In primo luogo, la tesi sostenuta da parte appellante, secondo cui a decorrere dall'anno 2020, il beneficio non sarebbe più subordinato all'assolvimento dell'onere dichiarativo, atteso che tale onere non è espressamente contemplato dalla legge 160/2019 a parere del Collegio non merita accoglimento.
Come correttamente rilevato dai giudici di prime cure nella sentenza 10946/2024 con motivazione che si condivide, in relazione alla pretesa esenzione del fabbricato, quale immobile merce, si osserva che “..
l'obbligo della dichiarazione sussiste sempre trattandosi di una agevolazione. Sul punto si è recentemente espressa anche la Corte di Cassazione con ordinanza 5190 del 17 febbraio 2022 che ha confermato che l'omessa presentazione della dichiarazione fa perdere l'agevolazione per i beni merce posseduti dalle imprese destinati alla vendita e non locati e l'obbligo dichiarativo preciso e specifico non può essere sostituito da altre forme di denunce;
pertanto, nel caso di specie. la dichiarazione IMU ai fini dell'esenzione andava presentata entro il 30 giugno 2023…”.
In realtà, mentre il beneficio fiscale era stato inserito dall'art. 2, DL 102/2013, direttamente all'interno della disciplina del tributo (art. 13, DL 201/2011), attraverso la sostituzione del citato comma 9-bis, il correlato onere dichiarativo è contemplato da una disposizione che resta autonoma ed estranea a quest'ultimo decreto (art. 2, comma 5-bis, DL 102/2013).
Inoltre, l'obbligo di dichiarazione da parte del soggetto passivo che intendesse beneficiare delle agevolazioni a fini IMU era stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013, norma che non è stata oggetto di abrogazione da parte della legge n. 160/2019.
Con riferimento poi all'eccepita inagibilità dell'immobile e relativa richiesta di riduzione del 50% del tributo accertato, si osserva che l'art. 1, comma 747, lettera b), legge 160/2019 (riproduttivo della previgente disciplina di cui all'art. 8, d. lgs. 504/1992, e al successivo art. 13, comma 3, lettera b), DL 201/2011), statuisce che la condizione di inagibilità ai fini della detrazione “..è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente…”.
E' circostanza non contestata che nessuna dichiarazione sia stata presentata dalla società al comune di
Civitavecchia, mentre risulta dal “Quadro D” della dichiarazione di variazione catastale che i lavori relativi all'immobile sito in Civitavecchia, Località NA IT, censito al foglio 7, p.lla 1469, sub 1, erano stati completati nel corso dell'anno 2019: “..il dichiarante Rappresentante_1 amministratore unico della soc. lamer costruzioni e manutenzioni edilizie. ultimazione fabbricato comunicata al suap di civitavecchia in data 04.06.2019. fabbricato diviso in due porzioni, parte a tamponata, parte b aperta su due lati. pavimento in terra battuta..”.
Pertanto, trattandosi di IMU 2020, 2021 e 2022 in difetto di idonea prova contraria il Collegio ritiene di respingere gli appelli principali proposti dalla società Società_1 e per gli stessi motivi di accogliere l'appello incidentale del comune di Civitavecchia avverso la sentenza n. 11835/2024 . Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 9.000, oltre oneri riflessi per il grado in favore del comune di
Civitavecchia.
P.Q.M.
Respinge gli appelli riuniti proposti dalla società Società_1 Ricorrente_1 E Ricorrente_1 SRL ed accoglie l'appello incidentale proposto dal comune di Civitavecchia avverso la sentenza n.
11835/2024 . Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 9.000,00 oltre oneri riflessi, per questo grado di giudizio, in favore del comune di Civitavecchia.