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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/11/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2498/2025 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Roberto Parte_1
Sorcinelli, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opponente contro
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Fabio Ciulli, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico,
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_2
CP_ presso gli uffici dell'Avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti,
Controparte_4
CP_ elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Spiga per procura generale alle liti, opposti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30 giugno 2025, ha agito in giudizio nei Parte_1
CP_ confronti dell' , dell' e dell' e – premesso di aver Controparte_1 CP_5 ricevuto in data 10 giugno 2025 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 025 CP_ 76202500002159 000, per crediti previdenziali degli enti impositori ed rappresentati CP_5 in titoli la cui efficacia esecutiva sarebbe stata sospesa in separato giudizio - ha domandato al
Tribunale di accertare l'illegittimità della procedura avviata dall'agente della riscossione e CP_ quindi dichiarare che questi, assieme all' e all' non ha diritto di procedere CP_5 all'iscrizione ipotecaria.
I crediti di cui si discute sono rappresentati nei titoli di seguito indicati:
pagina 1 di 7 - avviso di addebito n. 325 2016 0000479090 501;
- avviso di addebito n. 325 2016 0003268484 501;
- avviso di addebito n. 325 2017 0002438747 501;
- avviso di addebito n. 325 2017 0003243706 501;
- avviso di addebito n. 325 2017 0003407967 501;
- avviso di addebito n. 325 2018 0004325620 501;
- avviso di addebito n. 325 2018 0006229688 501;
- avviso di addebito n. 325 2019 0001323319 501;
- avviso di addebito n. 325 2019 0005356279 501;
- avviso di addebito n. 325 2019 0006456616 501;
- cartella di pagamento n. 025 2019 0001288653 501 (unico titolo relativo a premi dell' . CP_5
CP_ Hanno resistito in giudizio l' e, con separate difese, Controparte_1 ed CP_5
2. E' necessario, in limine litis, qualificare l'azione proposta da Parte_1
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza 18 settembre 2014, n. 19667) hanno infatti rivisto il precedente orientamento che, sulla base dell'inquadramento dell'iscrizione ipotecaria di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, nel capo 2 (dedicato alla espropriazione forzata) e dal carattere, ad essa riconosciuto, di provvedimento preordinato all'espropriazione forzata, ne affermava la giustiziabilità innanzi al giudice ordinario nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ove afferenti a crediti diversi da quelli tributari.
Invero - inserita l'ipoteca (al pari del fermo) tra gli atti impugnabili innanzi alle
Commissioni tributarie - si è affermata l'appartenenza delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall'ipoteca abbiano natura tributaria, restando peraltro estremamente controversa l'applicabilità della disciplina degli atti di esecuzione esattoriale alla relativa iscrizione.
In tale contesto le Sezioni unite hanno escluso che l'iscrizione ipotecaria costituisca atto dell'espropriazione forzata, riferendola ad una procedura alternativa a questa.
Il nuovo orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 22 luglio 2015,
n. 15354, che - nell'assumere una definitiva presa di posizione sulla natura giuridica del fermo amministrativo, come già dell'ipoteca, al fine di eliminare ogni incertezza sui tempi e sui modi in cui ne va effettuata l'impugnativa nonché sul giudice competente a conoscerne - hanno ribadito la tesi della alternatività del fermo, come dell'iscrizione ipotecaria, rispetto pagina 2 di 7 all'espropriazione (costituendo altro rispetto ad essa, tant'è che si collocano l'uno e l'altra tra la notificazione della cartella di pagamento e il pignoramento), da un lato, traendone conforto della tenuta costituzionale dell'attribuzione della giurisdizione al giudice tributario sull'impugnativa di tali atti, allorché siano afferenti a crediti di natura tributaria e, dall'altro lato, segnatamente affermando, quanto al fermo, che esso è impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria.
In considerazione dell'affermata riferibilità dell'iscrizione ipotecaria di cui al d.P.R. n.
602/1973, art. 77, ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata, la Suprema Corte, anche in successive pronunce (da Cass. civ., Sez. III, 22 dicembre 2015, n. 25745, a Cass. civ., Sez.
V, 4 novembre 2024, n. 28271), ha confermato che la relativa impugnazione è svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive, configurandosi l'iniziativa giudiziaria come un'azione di accertamento negativo del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca.
Nel caso di specie, l'azione promossa deve essere qualificata negli stessi termini.
Infatti, agisce per far dichiarare l'illegittimità della procedura preordinata Parte_1 all'iscrizione ipotecaria, nella parte in cui riguarda crediti rappresentati da avvisi di addebito e cartelle la cui efficacia esecutiva sarebbe stata sospesa per provvedimento giudiziale assunto in separato giudizio. CP_
3. Così inquadrata l'azione, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell' e dell' giacché nella specie si contesta la regolarità formale del procedimento preordinato CP_5 all'iscrizione ipotecaria di cui è dominus l'agente della riscossione e rispetto al quale gli enti impositori sono estranei.
4. L'azione promossa nei confronti del legittimato passivo, ossia Controparte_1
, è invece in larga parte fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di
[...] ragione.
4.1. Ai sensi dell'art. 77, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, “decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1” (ossia quello di 60 giorni dalla notifica della cartella) “il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede”.
Precisa il comma 2 bis dello stesso art. 77 che “l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, pagina 3 di 7 in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta
l'ipoteca di cui al comma 1”.
L'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, esige dunque l'esistenza di un titolo esecutivo precostituito, rappresentato dal ruolo (cfr. Cass. civ., Sez. I, 9 agosto 2017, n. 19749).
L'art. 49 del d.P.R. n. 602 cit. riconosce al ruolo efficacia di titolo esecutivo ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.
L'art. 30 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n.
122, come è noto, ha stabilito che “a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione CP_ relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” (comma 1); “ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all al titolo esecutivo CP_2 emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione” (comma 14).
E' sulla base del titolo esecutivo rappresentato dal ruolo (o dall'avviso di addebito) che l'agente della riscossione "può procedere ad esecuzione forzata", ovvero "può promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore" (art. 49, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 cit.).
Qualora l'efficacia esecutiva dei ruoli o degli avvisi di addebito sia stata sospesa, l'agente della riscossione non ha il diritto di procedere mediante iscrizione ipotecaria.
4.2. Nel caso di specie, si osserva che tutti gli avvisi di addebito indicati dall'opponente e richiamati nel preavviso di iscrizione ipotecaria risultano sospesi per ordinanza del Giudice del
Lavoro del Tribunale di Cagliari resa in data 27 gennaio 2025, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3331/2024 r.a.c.l. (sono stati prodotti copia del ricorso introduttivo di quel giudizio e del provvedimento di sospensione).
Quanto basta per dichiarare che l' non ha diritto di Controparte_1 procedere ad iscrizione ipotecaria per i crediti rappresentati negli avvisi di addebito di cui si discute.
4.3. Discorso a parte merita la cartella di pagamento n. 025 2019 0001288653 501, emessa per premi di competenza dell' CP_5
pagina 4 di 7 Si tratta, infatti, di un titolo la cui efficacia esecutiva non risulta essere mai stata sospesa
(infatti, è sufficiente leggere il contenuto del ricorso introduttivo del procedimento n.
3331/2024 incardinato davanti ad altro Giudice del lavoro di questo stesso ufficio Pt_2 giudiziario, per rendersi conto che la cartella non è nell'elenco dei titoli impugnati).
Peraltro - pacifico che si tratti di un debito contratto da coniuge Controparte_6 dell'opponente, ormai defunto - è corretta l'osservazione di secondo cui questa Parte_1 può essere chiamata a rispondere del debito del de cuius nei limiti della sua quota ereditaria
(risultando nella specie in concorso con due figli, si tratta della quota di un terzo, ex art. 581
c.c.) e ciò ai sensi dell'art. 754 c.c.
Si tratta, quindi, di un terzo dell'importo iscritto a ruolo (euro 700,94:3 = 233,65).
Ai sensi dell'art. 77, comma 1 bis, del D.P.R. n. 602/1973, l'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all' art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
Il preavviso di iscrizione ipotecaria, esclusi i titoli oggetto di questa causa, riguarderebbe ulteriori crediti di natura tributaria;
limitando l'analisi ai soli crediti per EF (si tratta di obbligazioni tributarie delle quali gli eredi rispondono in solido, ai sensi dell'art. 65 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600; per le altre imposte dedotte nel preavviso di iscrizione ipotecaria non vi è un'espressa deroga al principio generale della ripartizione pro quota tra i coeredi del debito del de cuius, per cui, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.c., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie: cfr. Cass. civ., Sez V, 28 aprile 2025,
n. 11097), nel complesso questi supererebbero il valore di euro 20.000,00.
L'iscrizione ipotecaria non sarebbe quindi impedita, nel caso di specie, per l'esiguità del credito attivabile nei confronti dell'opponente e portato nella cartella n. 025 2019 0001288653
501, se cumulato con gli altri riportati nel preavviso.
In definitiva deve dichiararsi che l' ha diritto di iscrivere Controparte_1 ipoteca per il credito dell' rappresentato nella cartella n. 025 2019 0001288653 501 CP_5 riquantificato nell'importo di euro 233,65, se cumulato, fino a raggiungere la soglia di euro
20.000,00, con gli altri crediti indicati nel preavviso di iscrizione ipotecaria, rappresentati in titoli la cui esecutività non sia stata sospesa dal giudice tributario e non costituenti oggetto di questo giudizio. pagina 5 di 7 4.4. Quanto al rilievo secondo cui la ricorrente ha accettato l'eredità relitta da CP_6 con beneficio di inventario, si osserva che l'accettazione con beneficio di inventario da
[...] parte degli eredi non preclude di accertare l'obbligazione del de cuius e, quindi, l'an ed il quantum debeatur, fermo restando che la pretesa esecutiva dovrà essere compiuta tenendo conto, eventualmente, della responsabilità intra vires (Cass. civ., Sez. V, 10 agosto 2021, n.
22571).
Nel caso di specie, l'accettazione con beneficio di inventario, in sé, non impedisce la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la quale non contiene l'indicazione dei beni
(ereditari o non) su cui l'agente della riscossione andrà ad iscrivere ipoteca.
5. Ai fini della regolazione delle spese di lite, deve darsi conto di quanto segue. CP_ L'opponente è soccombente nei rapporti con l' e l' CP_5
In generale, la regolazione delle spese processuali segue il criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
L' peraltro ha espressamente dichiarato di non volere la rifusione delle spese CP_5 processuali dall'opponente ma dell' . Controparte_1
Le spese devono pertanto essere compensate tra e l' Parte_1 CP_5
L' non può ottenere la rifusione delle spese processuali dall' CP_5 Controparte_1
, il quale non ha dato causa al coinvolgimento processuale dell'ente.
[...] deve invece essere condannata alla rifusione delle spese di lite nei confronti Parte_1
CP_ dell' che non ha inteso rinunciarvi.
In applicazione del criterio della soccombenza prevalente, l' Controparte_1
deve essere, infine, condannata alla rifusione delle spese di lite anticipate
[...] dall'opponente.
Le spese si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri per le cause di previdenza di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00 (infatti, il valore dei crediti rappresentati nei titoli posti illegittimamente a base del preavviso di iscrizione ipotecaria è pari ad euro 19.277,78 considerando solo quelli di CP_ pertinenza dell' ai quali si aggiunge il credito rappresentato nella cartella di pagamento per premi dell' . È esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è CP_5 svolta.
Nessuna pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. deve essere resa
(come invece richiesto dall'opponente) nei confronti dell' , la Controparte_1 cui condotta processuale non può dirsi connotata da dolo o colpa grave. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, CP_
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' e dell' CP_5
- dichiara che l' non ha diritto di iscrivere ipoteca ai Controparte_1 sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602/1973 in forza dei seguenti titoli: avviso di addebito n.
325 2016 0000479090 501; avviso di addebito n. 325 2016 0003268484 501; avviso di addebito n. 325 2017 0002438747 501; avviso di addebito n. 325 2017 0003243706
501; avviso di addebito n. 325 2017 0003407967 501; avviso di addebito n. 325 2018
0004325620 501; avviso di addebito n. 325 2018 0006229688 501; avviso di addebito n. 325 2019 0001323319 501; avviso di addebito n. 325 2019 0005356279 501; avviso di addebito n. 325 2019 0006456616 501;
- dichiara che l' ha diritto di iscrivere ipoteca per il Controparte_1 credito dell' rappresentato nella cartella n. 025 2019 0001288653 501 riquantificato CP_5 nell'importo di euro 233,65, se cumulato, fino a raggiungere la soglia di euro 20.000,00, con gli altri crediti indicati nel preavviso di iscrizione ipotecaria, rappresentati in titoli la cui esecutività non sia stata sospesa dal giudice tributario e non costituenti oggetto di questo giudizio;
- compensa integralmente le spese di lite tra l'opponente e l' CP_5
CP_
- condanna l'opponente alla rifusione in favore dell' delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.865,00 per compenso, oltre spese generali al 15%;
- condanna l' alla rifusione in favore dell'opponente Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compenso, oltre euro 43,00 per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 26 novembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2498/2025 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Roberto Parte_1
Sorcinelli, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opponente contro
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Fabio Ciulli, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico,
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_2
CP_ presso gli uffici dell'Avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti,
Controparte_4
CP_ elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Spiga per procura generale alle liti, opposti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30 giugno 2025, ha agito in giudizio nei Parte_1
CP_ confronti dell' , dell' e dell' e – premesso di aver Controparte_1 CP_5 ricevuto in data 10 giugno 2025 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 025 CP_ 76202500002159 000, per crediti previdenziali degli enti impositori ed rappresentati CP_5 in titoli la cui efficacia esecutiva sarebbe stata sospesa in separato giudizio - ha domandato al
Tribunale di accertare l'illegittimità della procedura avviata dall'agente della riscossione e CP_ quindi dichiarare che questi, assieme all' e all' non ha diritto di procedere CP_5 all'iscrizione ipotecaria.
I crediti di cui si discute sono rappresentati nei titoli di seguito indicati:
pagina 1 di 7 - avviso di addebito n. 325 2016 0000479090 501;
- avviso di addebito n. 325 2016 0003268484 501;
- avviso di addebito n. 325 2017 0002438747 501;
- avviso di addebito n. 325 2017 0003243706 501;
- avviso di addebito n. 325 2017 0003407967 501;
- avviso di addebito n. 325 2018 0004325620 501;
- avviso di addebito n. 325 2018 0006229688 501;
- avviso di addebito n. 325 2019 0001323319 501;
- avviso di addebito n. 325 2019 0005356279 501;
- avviso di addebito n. 325 2019 0006456616 501;
- cartella di pagamento n. 025 2019 0001288653 501 (unico titolo relativo a premi dell' . CP_5
CP_ Hanno resistito in giudizio l' e, con separate difese, Controparte_1 ed CP_5
2. E' necessario, in limine litis, qualificare l'azione proposta da Parte_1
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza 18 settembre 2014, n. 19667) hanno infatti rivisto il precedente orientamento che, sulla base dell'inquadramento dell'iscrizione ipotecaria di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, nel capo 2 (dedicato alla espropriazione forzata) e dal carattere, ad essa riconosciuto, di provvedimento preordinato all'espropriazione forzata, ne affermava la giustiziabilità innanzi al giudice ordinario nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ove afferenti a crediti diversi da quelli tributari.
Invero - inserita l'ipoteca (al pari del fermo) tra gli atti impugnabili innanzi alle
Commissioni tributarie - si è affermata l'appartenenza delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall'ipoteca abbiano natura tributaria, restando peraltro estremamente controversa l'applicabilità della disciplina degli atti di esecuzione esattoriale alla relativa iscrizione.
In tale contesto le Sezioni unite hanno escluso che l'iscrizione ipotecaria costituisca atto dell'espropriazione forzata, riferendola ad una procedura alternativa a questa.
Il nuovo orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 22 luglio 2015,
n. 15354, che - nell'assumere una definitiva presa di posizione sulla natura giuridica del fermo amministrativo, come già dell'ipoteca, al fine di eliminare ogni incertezza sui tempi e sui modi in cui ne va effettuata l'impugnativa nonché sul giudice competente a conoscerne - hanno ribadito la tesi della alternatività del fermo, come dell'iscrizione ipotecaria, rispetto pagina 2 di 7 all'espropriazione (costituendo altro rispetto ad essa, tant'è che si collocano l'uno e l'altra tra la notificazione della cartella di pagamento e il pignoramento), da un lato, traendone conforto della tenuta costituzionale dell'attribuzione della giurisdizione al giudice tributario sull'impugnativa di tali atti, allorché siano afferenti a crediti di natura tributaria e, dall'altro lato, segnatamente affermando, quanto al fermo, che esso è impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria.
In considerazione dell'affermata riferibilità dell'iscrizione ipotecaria di cui al d.P.R. n.
602/1973, art. 77, ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata, la Suprema Corte, anche in successive pronunce (da Cass. civ., Sez. III, 22 dicembre 2015, n. 25745, a Cass. civ., Sez.
V, 4 novembre 2024, n. 28271), ha confermato che la relativa impugnazione è svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive, configurandosi l'iniziativa giudiziaria come un'azione di accertamento negativo del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca.
Nel caso di specie, l'azione promossa deve essere qualificata negli stessi termini.
Infatti, agisce per far dichiarare l'illegittimità della procedura preordinata Parte_1 all'iscrizione ipotecaria, nella parte in cui riguarda crediti rappresentati da avvisi di addebito e cartelle la cui efficacia esecutiva sarebbe stata sospesa per provvedimento giudiziale assunto in separato giudizio. CP_
3. Così inquadrata l'azione, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell' e dell' giacché nella specie si contesta la regolarità formale del procedimento preordinato CP_5 all'iscrizione ipotecaria di cui è dominus l'agente della riscossione e rispetto al quale gli enti impositori sono estranei.
4. L'azione promossa nei confronti del legittimato passivo, ossia Controparte_1
, è invece in larga parte fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di
[...] ragione.
4.1. Ai sensi dell'art. 77, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, “decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1” (ossia quello di 60 giorni dalla notifica della cartella) “il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede”.
Precisa il comma 2 bis dello stesso art. 77 che “l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, pagina 3 di 7 in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta
l'ipoteca di cui al comma 1”.
L'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, esige dunque l'esistenza di un titolo esecutivo precostituito, rappresentato dal ruolo (cfr. Cass. civ., Sez. I, 9 agosto 2017, n. 19749).
L'art. 49 del d.P.R. n. 602 cit. riconosce al ruolo efficacia di titolo esecutivo ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.
L'art. 30 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n.
122, come è noto, ha stabilito che “a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione CP_ relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” (comma 1); “ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all al titolo esecutivo CP_2 emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione” (comma 14).
E' sulla base del titolo esecutivo rappresentato dal ruolo (o dall'avviso di addebito) che l'agente della riscossione "può procedere ad esecuzione forzata", ovvero "può promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore" (art. 49, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 cit.).
Qualora l'efficacia esecutiva dei ruoli o degli avvisi di addebito sia stata sospesa, l'agente della riscossione non ha il diritto di procedere mediante iscrizione ipotecaria.
4.2. Nel caso di specie, si osserva che tutti gli avvisi di addebito indicati dall'opponente e richiamati nel preavviso di iscrizione ipotecaria risultano sospesi per ordinanza del Giudice del
Lavoro del Tribunale di Cagliari resa in data 27 gennaio 2025, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3331/2024 r.a.c.l. (sono stati prodotti copia del ricorso introduttivo di quel giudizio e del provvedimento di sospensione).
Quanto basta per dichiarare che l' non ha diritto di Controparte_1 procedere ad iscrizione ipotecaria per i crediti rappresentati negli avvisi di addebito di cui si discute.
4.3. Discorso a parte merita la cartella di pagamento n. 025 2019 0001288653 501, emessa per premi di competenza dell' CP_5
pagina 4 di 7 Si tratta, infatti, di un titolo la cui efficacia esecutiva non risulta essere mai stata sospesa
(infatti, è sufficiente leggere il contenuto del ricorso introduttivo del procedimento n.
3331/2024 incardinato davanti ad altro Giudice del lavoro di questo stesso ufficio Pt_2 giudiziario, per rendersi conto che la cartella non è nell'elenco dei titoli impugnati).
Peraltro - pacifico che si tratti di un debito contratto da coniuge Controparte_6 dell'opponente, ormai defunto - è corretta l'osservazione di secondo cui questa Parte_1 può essere chiamata a rispondere del debito del de cuius nei limiti della sua quota ereditaria
(risultando nella specie in concorso con due figli, si tratta della quota di un terzo, ex art. 581
c.c.) e ciò ai sensi dell'art. 754 c.c.
Si tratta, quindi, di un terzo dell'importo iscritto a ruolo (euro 700,94:3 = 233,65).
Ai sensi dell'art. 77, comma 1 bis, del D.P.R. n. 602/1973, l'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all' art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
Il preavviso di iscrizione ipotecaria, esclusi i titoli oggetto di questa causa, riguarderebbe ulteriori crediti di natura tributaria;
limitando l'analisi ai soli crediti per EF (si tratta di obbligazioni tributarie delle quali gli eredi rispondono in solido, ai sensi dell'art. 65 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600; per le altre imposte dedotte nel preavviso di iscrizione ipotecaria non vi è un'espressa deroga al principio generale della ripartizione pro quota tra i coeredi del debito del de cuius, per cui, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.c., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie: cfr. Cass. civ., Sez V, 28 aprile 2025,
n. 11097), nel complesso questi supererebbero il valore di euro 20.000,00.
L'iscrizione ipotecaria non sarebbe quindi impedita, nel caso di specie, per l'esiguità del credito attivabile nei confronti dell'opponente e portato nella cartella n. 025 2019 0001288653
501, se cumulato con gli altri riportati nel preavviso.
In definitiva deve dichiararsi che l' ha diritto di iscrivere Controparte_1 ipoteca per il credito dell' rappresentato nella cartella n. 025 2019 0001288653 501 CP_5 riquantificato nell'importo di euro 233,65, se cumulato, fino a raggiungere la soglia di euro
20.000,00, con gli altri crediti indicati nel preavviso di iscrizione ipotecaria, rappresentati in titoli la cui esecutività non sia stata sospesa dal giudice tributario e non costituenti oggetto di questo giudizio. pagina 5 di 7 4.4. Quanto al rilievo secondo cui la ricorrente ha accettato l'eredità relitta da CP_6 con beneficio di inventario, si osserva che l'accettazione con beneficio di inventario da
[...] parte degli eredi non preclude di accertare l'obbligazione del de cuius e, quindi, l'an ed il quantum debeatur, fermo restando che la pretesa esecutiva dovrà essere compiuta tenendo conto, eventualmente, della responsabilità intra vires (Cass. civ., Sez. V, 10 agosto 2021, n.
22571).
Nel caso di specie, l'accettazione con beneficio di inventario, in sé, non impedisce la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la quale non contiene l'indicazione dei beni
(ereditari o non) su cui l'agente della riscossione andrà ad iscrivere ipoteca.
5. Ai fini della regolazione delle spese di lite, deve darsi conto di quanto segue. CP_ L'opponente è soccombente nei rapporti con l' e l' CP_5
In generale, la regolazione delle spese processuali segue il criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
L' peraltro ha espressamente dichiarato di non volere la rifusione delle spese CP_5 processuali dall'opponente ma dell' . Controparte_1
Le spese devono pertanto essere compensate tra e l' Parte_1 CP_5
L' non può ottenere la rifusione delle spese processuali dall' CP_5 Controparte_1
, il quale non ha dato causa al coinvolgimento processuale dell'ente.
[...] deve invece essere condannata alla rifusione delle spese di lite nei confronti Parte_1
CP_ dell' che non ha inteso rinunciarvi.
In applicazione del criterio della soccombenza prevalente, l' Controparte_1
deve essere, infine, condannata alla rifusione delle spese di lite anticipate
[...] dall'opponente.
Le spese si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri per le cause di previdenza di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00 (infatti, il valore dei crediti rappresentati nei titoli posti illegittimamente a base del preavviso di iscrizione ipotecaria è pari ad euro 19.277,78 considerando solo quelli di CP_ pertinenza dell' ai quali si aggiunge il credito rappresentato nella cartella di pagamento per premi dell' . È esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è CP_5 svolta.
Nessuna pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. deve essere resa
(come invece richiesto dall'opponente) nei confronti dell' , la Controparte_1 cui condotta processuale non può dirsi connotata da dolo o colpa grave. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, CP_
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' e dell' CP_5
- dichiara che l' non ha diritto di iscrivere ipoteca ai Controparte_1 sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602/1973 in forza dei seguenti titoli: avviso di addebito n.
325 2016 0000479090 501; avviso di addebito n. 325 2016 0003268484 501; avviso di addebito n. 325 2017 0002438747 501; avviso di addebito n. 325 2017 0003243706
501; avviso di addebito n. 325 2017 0003407967 501; avviso di addebito n. 325 2018
0004325620 501; avviso di addebito n. 325 2018 0006229688 501; avviso di addebito n. 325 2019 0001323319 501; avviso di addebito n. 325 2019 0005356279 501; avviso di addebito n. 325 2019 0006456616 501;
- dichiara che l' ha diritto di iscrivere ipoteca per il Controparte_1 credito dell' rappresentato nella cartella n. 025 2019 0001288653 501 riquantificato CP_5 nell'importo di euro 233,65, se cumulato, fino a raggiungere la soglia di euro 20.000,00, con gli altri crediti indicati nel preavviso di iscrizione ipotecaria, rappresentati in titoli la cui esecutività non sia stata sospesa dal giudice tributario e non costituenti oggetto di questo giudizio;
- compensa integralmente le spese di lite tra l'opponente e l' CP_5
CP_
- condanna l'opponente alla rifusione in favore dell' delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.865,00 per compenso, oltre spese generali al 15%;
- condanna l' alla rifusione in favore dell'opponente Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compenso, oltre euro 43,00 per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 26 novembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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