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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/12/2025, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3349/2021 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 3349
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
avente ad oggetto: finita locazione – uso abitativo.
TRA
(C.F. , nata il [...] a [...]- Parte_1 C.F._1
mare di Stabia (NA) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Abagnale, (C.F. ) – PEC C.F._2 Emai_1 [...]
ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Castellammare di Stabia Email_2
(NA) in via Surripa n. 30,
-intimante-
E
1 , (C.F. ) nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
AN (Spagna) e residente in [...] in Via Castellammare di Stabia
n. 241 rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Riccio (C.F.
) – PEC ed eletti- C.F._4 Email_3
vamente domiciliata presso il suo studio di Roma in Via Asmara n. 38;
-intimata-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, conveniva in giudizio , innanzi a Parte_1 Controparte_1
Questo Tribunale, per sentir dichiarare cessato il rapporto di locazione, inter partes,
per la data del 05.03.2019, (contratto registrato in data 03.04.2007 presso l'Agenzia
delle Entrate ufficio provinciale di Castellammare di Stabia al n. 2849), avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Gragnano (NA) in via Castellammare n. 241
piano secondo, scala A, int. 10.
L'intimante rappresentava di aver inviato alla conduttrice ulteriore disdetta dal re-
lativo contratto di locazione in data 03.09.2018, ricevuta dalla conduttrice in data
04.09.2018.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'intimata la quale impugnava e contestava la domanda, rappresentando:
l'inefficacia della comunicazione di disdetta anticipata, per mancanza di specifico motivo ex art. 3 legge 431/1998 in ordine al diniego di rinnovo, con conseguente rinnovo del contratto di locazione fino al 2023;
2 l'inadempienza della locatrice per non aver effettuato gli adempimenti ed i paga-
menti di competenza, dovendo la conduttrice sopperire, a proprie spese, alle carenze strutturali dell'immobile stesso, con conseguenti danni alla sua salute.
Chiedeva, pertanto, rigettarsi la richiesta di convalida dello sfratto per finita loca-
zione per la data del 05.03.2019, ridursi ad equità del canone, la restituzione delle somme pagate ed il risarcimento dei danni alla salute.
All'udienza del 09.11.2020, l'immobile veniva rilasciato dalla conduttrice con con-
segna delle chiavi alla locatrice, banco iudicis.
Successivamente, in mancanza di accordo fra le parti, il Tribunale, in data
07.06.2021 disponeva il mutamento del rito, da ordinario in speciale, ordinando l'eventuale integrazione degli atti introduttivi. Entrambe le parti integravano gli atti.
Il giudizio, dopo la formulazione di una proposta ex art. 185 – bis c.p.c. da parte del
Tribunale (non accolta dalla parte intimata in quanto la condizionava CP_1
l'accettazione di tale proposta conciliativa alla risoluzione anche di ulteriore con-
troversia insorta fra le parti), veniva rinviato per la discussione con concessione alle parti di termine per note di discussione, in quanto maturo per la decisione.
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento, del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013 con esito negativo.
Consegue l'assolvimento della condizione di procedibilità.
Nel merito, si ritiene che la disdetta inviata dalla locatrice in data 31.08.2018 e ricevuta dalla conduttrice in data 04.09.2018 sia valida e produttiva di effetti giuri-
dici per la scadenza del 05.03.2019.
Ed infatti, il contratto di locazione inter partes, con decorrenza 06.03.2007, rinno-
vatosi prima fino al 05.03.2011 e, poi, a fino al 05.03.2015, è definitivamente sca-
duto in data 05.03.2019 in virtù della disdetta inviata dalla locatrice. Detta disdetta
3 non necessitava, pertanto, dell'indicazione di specifici motivi in quanto non riguar-
dava il diniego di rinnovo alla prima scadenza bensì alla terza.
Consegue la dichiarazione di finita locazione del rapporto locativo inter partes per la data del 05.03.2019.
Nulla si deve disporre in ordine al rilascio dell'immobile in quanto avvenuto in corso di giudizio con consegna delle chiavi banco judicis in data 09.11.2020.
Riguardo la domanda riconvenzionale proposta dall'intimata/resistente si osserva:
1. sulla richiesta di parte intimata di restituzione del deposito cauzionale versato,
si ritiene che la stessa sia proponibile in quanto la conduttrice ha effettivamente rilasciato l'immobile, ma non accoglibile in quanto tale domanda non risulta provata. Ed infatti, nel contratto di locazione del 06.03.2007, all'art. 13, si dice che la conduttrice si impegna a versare l'importo di euro 420,00 a titolo di de-
posito cauzionale, con il pagamento della prima mensilità, ma del relativo av-
venuto pagamento non vi è la minima prova in atti. Consegue il rigetto della richiesta;
2. sulla domanda riconvenzionale, di parte intimata, avente ad oggetto la restitu-
zione di somme che la conduttrice assume di aver versato a vario titolo, in ec-
cedenza e/o di non sua spettanza, nonché quelle richieste a titolo di risarcimento del danno alla salute, si ritiene, da un congiunto esame di tutte le risultanze giudiziali, che tutte le relative richieste siano infondate e non provate e, come tali, non possano trovare accoglimento;
3. sull'eccezione riconvenzionale di compensazione, proposta dalla locatrice, si ritiene superfluo il suo esame in quanto dipendente dall'accoglimento della do-
manda riconvenzionale che, viceversa, risulta essere stata rigettata.
4 Le spese di giudizio, in considerazione dell'accoglimento della domanda di risolu-
zione per finita locazione devono essere poste a carico della parte intimata e si li-
quidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
a) dichiara cessata la locazione inter partes per la data del 05.03.2019;
b) nulla per l'esecuzione in quanto l'immobile è stato già rilasciato in corso di giu-
dizio in data 09.11.2020;
c) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'intimata in quanto infondata e non provata;
d) condanna la parte intimata al pagamento delle spese di giudizio, in favore della parte intimante, che liquida in complessivi euro 2.300,00 di cui euro 300,00 per spese ed euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali,
iva e cpa come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 07.12.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
5
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 3349
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
avente ad oggetto: finita locazione – uso abitativo.
TRA
(C.F. , nata il [...] a [...]- Parte_1 C.F._1
mare di Stabia (NA) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Abagnale, (C.F. ) – PEC C.F._2 Emai_1 [...]
ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Castellammare di Stabia Email_2
(NA) in via Surripa n. 30,
-intimante-
E
1 , (C.F. ) nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
AN (Spagna) e residente in [...] in Via Castellammare di Stabia
n. 241 rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Riccio (C.F.
) – PEC ed eletti- C.F._4 Email_3
vamente domiciliata presso il suo studio di Roma in Via Asmara n. 38;
-intimata-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, conveniva in giudizio , innanzi a Parte_1 Controparte_1
Questo Tribunale, per sentir dichiarare cessato il rapporto di locazione, inter partes,
per la data del 05.03.2019, (contratto registrato in data 03.04.2007 presso l'Agenzia
delle Entrate ufficio provinciale di Castellammare di Stabia al n. 2849), avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Gragnano (NA) in via Castellammare n. 241
piano secondo, scala A, int. 10.
L'intimante rappresentava di aver inviato alla conduttrice ulteriore disdetta dal re-
lativo contratto di locazione in data 03.09.2018, ricevuta dalla conduttrice in data
04.09.2018.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'intimata la quale impugnava e contestava la domanda, rappresentando:
l'inefficacia della comunicazione di disdetta anticipata, per mancanza di specifico motivo ex art. 3 legge 431/1998 in ordine al diniego di rinnovo, con conseguente rinnovo del contratto di locazione fino al 2023;
2 l'inadempienza della locatrice per non aver effettuato gli adempimenti ed i paga-
menti di competenza, dovendo la conduttrice sopperire, a proprie spese, alle carenze strutturali dell'immobile stesso, con conseguenti danni alla sua salute.
Chiedeva, pertanto, rigettarsi la richiesta di convalida dello sfratto per finita loca-
zione per la data del 05.03.2019, ridursi ad equità del canone, la restituzione delle somme pagate ed il risarcimento dei danni alla salute.
All'udienza del 09.11.2020, l'immobile veniva rilasciato dalla conduttrice con con-
segna delle chiavi alla locatrice, banco iudicis.
Successivamente, in mancanza di accordo fra le parti, il Tribunale, in data
07.06.2021 disponeva il mutamento del rito, da ordinario in speciale, ordinando l'eventuale integrazione degli atti introduttivi. Entrambe le parti integravano gli atti.
Il giudizio, dopo la formulazione di una proposta ex art. 185 – bis c.p.c. da parte del
Tribunale (non accolta dalla parte intimata in quanto la condizionava CP_1
l'accettazione di tale proposta conciliativa alla risoluzione anche di ulteriore con-
troversia insorta fra le parti), veniva rinviato per la discussione con concessione alle parti di termine per note di discussione, in quanto maturo per la decisione.
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento, del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013 con esito negativo.
Consegue l'assolvimento della condizione di procedibilità.
Nel merito, si ritiene che la disdetta inviata dalla locatrice in data 31.08.2018 e ricevuta dalla conduttrice in data 04.09.2018 sia valida e produttiva di effetti giuri-
dici per la scadenza del 05.03.2019.
Ed infatti, il contratto di locazione inter partes, con decorrenza 06.03.2007, rinno-
vatosi prima fino al 05.03.2011 e, poi, a fino al 05.03.2015, è definitivamente sca-
duto in data 05.03.2019 in virtù della disdetta inviata dalla locatrice. Detta disdetta
3 non necessitava, pertanto, dell'indicazione di specifici motivi in quanto non riguar-
dava il diniego di rinnovo alla prima scadenza bensì alla terza.
Consegue la dichiarazione di finita locazione del rapporto locativo inter partes per la data del 05.03.2019.
Nulla si deve disporre in ordine al rilascio dell'immobile in quanto avvenuto in corso di giudizio con consegna delle chiavi banco judicis in data 09.11.2020.
Riguardo la domanda riconvenzionale proposta dall'intimata/resistente si osserva:
1. sulla richiesta di parte intimata di restituzione del deposito cauzionale versato,
si ritiene che la stessa sia proponibile in quanto la conduttrice ha effettivamente rilasciato l'immobile, ma non accoglibile in quanto tale domanda non risulta provata. Ed infatti, nel contratto di locazione del 06.03.2007, all'art. 13, si dice che la conduttrice si impegna a versare l'importo di euro 420,00 a titolo di de-
posito cauzionale, con il pagamento della prima mensilità, ma del relativo av-
venuto pagamento non vi è la minima prova in atti. Consegue il rigetto della richiesta;
2. sulla domanda riconvenzionale, di parte intimata, avente ad oggetto la restitu-
zione di somme che la conduttrice assume di aver versato a vario titolo, in ec-
cedenza e/o di non sua spettanza, nonché quelle richieste a titolo di risarcimento del danno alla salute, si ritiene, da un congiunto esame di tutte le risultanze giudiziali, che tutte le relative richieste siano infondate e non provate e, come tali, non possano trovare accoglimento;
3. sull'eccezione riconvenzionale di compensazione, proposta dalla locatrice, si ritiene superfluo il suo esame in quanto dipendente dall'accoglimento della do-
manda riconvenzionale che, viceversa, risulta essere stata rigettata.
4 Le spese di giudizio, in considerazione dell'accoglimento della domanda di risolu-
zione per finita locazione devono essere poste a carico della parte intimata e si li-
quidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
a) dichiara cessata la locazione inter partes per la data del 05.03.2019;
b) nulla per l'esecuzione in quanto l'immobile è stato già rilasciato in corso di giu-
dizio in data 09.11.2020;
c) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'intimata in quanto infondata e non provata;
d) condanna la parte intimata al pagamento delle spese di giudizio, in favore della parte intimante, che liquida in complessivi euro 2.300,00 di cui euro 300,00 per spese ed euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali,
iva e cpa come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 07.12.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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