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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/11/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 732/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice Dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 732/2024 r.g. promossa da:
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce all'atto di appello, dall'Avv. Paolo Madaro, elettivamente domiciliata in Lecce, Via G.
Marconi, 4, presso lo studio del predetto difensore;
appellante contro
(c.f. , Controparte_1 C.F._1 appellato contumace
Oggetto: Appello avverso la Sentenza n. 828/2024 del Giudice di Pace di Vibo
Valentia, depositata in data 04/04/2024.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 21/02/2023, Controparte_1 impugnava, dinanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia, l'intimazione di pagamento n. 13920229000156613000 limitatamente alle sottese cartelle di pagamento n.
13920140004381589000, afferente il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2008, la n. 13920140006134340000, afferente il mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2009 e 2010 e la n.
13920180004736739000, afferente il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2013, ente Regione Calabria. L'opponente chiedeva che venisse dichiarata la prescrizione del credito riportato negli atti impositivi e, quindi, pagina 1 di 7 l'inesistenza di qualsivoglia pretesa creditoria. A sostegno della propria opposizione, il contribuente eccepiva l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sopra indicate e di atti prodromici alla cartella medesima, sosteneva la giurisdizione nella fattispecie del Giudice ordinario, l'estinzione della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione triennale;
chiedeva, pertanto, venisse dichiarata l'illegittimità e la nullità dell'intimazione di pagamento e di tutti gli atti presupposti e conseguenziali, con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via Parte_1 preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello tributario, asserendo, in ogni caso, di avere provveduto, in data 05/07/2022, a notificare l'intimazione di pagamento n. 13920229000156613000, come confermato da controparte e non oggetto di contestazione;
che anche le cartelle sottese n.
13920140004381589000, n. 13920140006134340000 e n.
13920180004736739000 sono state regolarmente notificate rispettivamente in data
09/06/2016, 29/06/2016 e 02/11/2019. Rilevava che, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento n. 13920140004381589000 e n.
13920140006134340000, l' ebbe a notificare la Controparte_2 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976201600000527000 (in data 01.03.2016), l'intimazione di pagamento n. 13920179002512030000 (in data
11.06.2018) nonché l'impugnata intimazione di pagamento n.
13920229000156613000 (in data 05.07.2022).
Rilevava, inoltre, che nessuna prescrizione poteva ritenersi maturata nella fattispecie, considerata la normativa emergenziale dettata al fine di fronteggiare l'epidemia da Covid-19, di cui al D.L. n. 18/2020 il cui art. 68, sospendendo l'attività notificatoria e di riscossione dell' per il periodo 8/3/2020 – 30/6/2021 CP_3
(termine ulteriormente prorogato al 31/08/2021 dal D.L. 73/2021) avrebbe di fatto comportato la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione stante l'inammissibilità e l'infondatezza della stessa.
pagina 2 di 7 Con la sentenza oggi appellata il Giudice di Pace di Vibo Valentia accoglieva il ricorso del contribuente ed annullava l'atto impositivo impugnato per intervenuta prescrizione dei crediti in esso contenuto, in assenza di prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento, così come di altri atti interruttivi della prescrizione, ritenendola nel caso di specie triennale, condannava l' al Controparte_2 pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta Sentenza n. 828/2024 del Giudice di Pace di Vibo Valentia,
l' proponeva atto di citazione in appello, che Parte_1 notificava, in data 20/05/2024, all'indirizzo pec
( del difensore domiciliatario di parte appellata, Email_1 formulando le seguenti conclusioni:
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale Civile, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente atto di citazione in appello, per riformare la sentenza n. 828/2024, emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, in persona del
Dott. , a definizione del giudizio N.R.G. 1740/2023, depositata in Parte_2 data 04.04.2024, e non notifica e, per l'effetto, respingere l'opposizione del sig.
avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
13920229000156613000, relativamente alle cartelle n. 13920140006134340000 e n.
13920180004736739000, in quanto inammissibile ed infondata, per tutti i motivi sopra esposti. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
L' deduceva, tra i motivi di gravame, l'assoluta Parte_1 mancanza di intervenuta prescrizione della pretesa creditoria stante, a suo dire,
l'avvenuta regolare notifica delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento per cui è causa. L'appellante chiedeva al Tribunale sopra intestato di accogliere l'appello, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado. Nessuno si costituiva in appello per il sig. CP_1 CP_1
, seppure regolarmente citato in giudizio.
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita solo documentalmente, a seguito dell'udienza del 13/10/2025, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 7 Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del sig. Controparte_1
che, seppure regolarmente citato, non si è costituito nel presente giudizio.
[...]
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall' già nel giudizio di primo Parte_1 grado.
Giova osservare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico”
(Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (omesso pagamento della tassa automobilistica).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria pagina 4 di 7 successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalle cartelle medesime. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n. 23832/2007. Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.
16986/2022).
pagina 5 di 7 Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi [cfr. Cass., S.U. n. 1394/2022; conf. Cass., S.U. n.
20693/2021], anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e anteriormente all'intimazione di pagamento opposta, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo.
Sul punto si deve osservare che l'intimazione di pagamento non costituisce atto esecutivo ma svolge una funzione equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Pertanto, sulla scorta di quanto sopra, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione all'opposizione promossa avverso l'intimazione di pagamento n. 13920229000156613000 limitatamente alle sottese cartelle di pagamento n. 13920140004381589000, n. 13920140006134340000 e n.
pagina 6 di 7 13920180004736739000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio, cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, non sempre sovrapponibili, giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della Sentenza n. 828/2024 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, emessa nel giudizio n. 1740/2023 r.g., dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del
Giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Vibo Valentia, 14 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice Dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 732/2024 r.g. promossa da:
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce all'atto di appello, dall'Avv. Paolo Madaro, elettivamente domiciliata in Lecce, Via G.
Marconi, 4, presso lo studio del predetto difensore;
appellante contro
(c.f. , Controparte_1 C.F._1 appellato contumace
Oggetto: Appello avverso la Sentenza n. 828/2024 del Giudice di Pace di Vibo
Valentia, depositata in data 04/04/2024.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 21/02/2023, Controparte_1 impugnava, dinanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia, l'intimazione di pagamento n. 13920229000156613000 limitatamente alle sottese cartelle di pagamento n.
13920140004381589000, afferente il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2008, la n. 13920140006134340000, afferente il mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2009 e 2010 e la n.
13920180004736739000, afferente il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2013, ente Regione Calabria. L'opponente chiedeva che venisse dichiarata la prescrizione del credito riportato negli atti impositivi e, quindi, pagina 1 di 7 l'inesistenza di qualsivoglia pretesa creditoria. A sostegno della propria opposizione, il contribuente eccepiva l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sopra indicate e di atti prodromici alla cartella medesima, sosteneva la giurisdizione nella fattispecie del Giudice ordinario, l'estinzione della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione triennale;
chiedeva, pertanto, venisse dichiarata l'illegittimità e la nullità dell'intimazione di pagamento e di tutti gli atti presupposti e conseguenziali, con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via Parte_1 preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello tributario, asserendo, in ogni caso, di avere provveduto, in data 05/07/2022, a notificare l'intimazione di pagamento n. 13920229000156613000, come confermato da controparte e non oggetto di contestazione;
che anche le cartelle sottese n.
13920140004381589000, n. 13920140006134340000 e n.
13920180004736739000 sono state regolarmente notificate rispettivamente in data
09/06/2016, 29/06/2016 e 02/11/2019. Rilevava che, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento n. 13920140004381589000 e n.
13920140006134340000, l' ebbe a notificare la Controparte_2 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976201600000527000 (in data 01.03.2016), l'intimazione di pagamento n. 13920179002512030000 (in data
11.06.2018) nonché l'impugnata intimazione di pagamento n.
13920229000156613000 (in data 05.07.2022).
Rilevava, inoltre, che nessuna prescrizione poteva ritenersi maturata nella fattispecie, considerata la normativa emergenziale dettata al fine di fronteggiare l'epidemia da Covid-19, di cui al D.L. n. 18/2020 il cui art. 68, sospendendo l'attività notificatoria e di riscossione dell' per il periodo 8/3/2020 – 30/6/2021 CP_3
(termine ulteriormente prorogato al 31/08/2021 dal D.L. 73/2021) avrebbe di fatto comportato la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione stante l'inammissibilità e l'infondatezza della stessa.
pagina 2 di 7 Con la sentenza oggi appellata il Giudice di Pace di Vibo Valentia accoglieva il ricorso del contribuente ed annullava l'atto impositivo impugnato per intervenuta prescrizione dei crediti in esso contenuto, in assenza di prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento, così come di altri atti interruttivi della prescrizione, ritenendola nel caso di specie triennale, condannava l' al Controparte_2 pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta Sentenza n. 828/2024 del Giudice di Pace di Vibo Valentia,
l' proponeva atto di citazione in appello, che Parte_1 notificava, in data 20/05/2024, all'indirizzo pec
( del difensore domiciliatario di parte appellata, Email_1 formulando le seguenti conclusioni:
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale Civile, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente atto di citazione in appello, per riformare la sentenza n. 828/2024, emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, in persona del
Dott. , a definizione del giudizio N.R.G. 1740/2023, depositata in Parte_2 data 04.04.2024, e non notifica e, per l'effetto, respingere l'opposizione del sig.
avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
13920229000156613000, relativamente alle cartelle n. 13920140006134340000 e n.
13920180004736739000, in quanto inammissibile ed infondata, per tutti i motivi sopra esposti. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
L' deduceva, tra i motivi di gravame, l'assoluta Parte_1 mancanza di intervenuta prescrizione della pretesa creditoria stante, a suo dire,
l'avvenuta regolare notifica delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento per cui è causa. L'appellante chiedeva al Tribunale sopra intestato di accogliere l'appello, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado. Nessuno si costituiva in appello per il sig. CP_1 CP_1
, seppure regolarmente citato in giudizio.
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita solo documentalmente, a seguito dell'udienza del 13/10/2025, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 7 Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del sig. Controparte_1
che, seppure regolarmente citato, non si è costituito nel presente giudizio.
[...]
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall' già nel giudizio di primo Parte_1 grado.
Giova osservare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico”
(Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (omesso pagamento della tassa automobilistica).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria pagina 4 di 7 successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalle cartelle medesime. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n. 23832/2007. Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.
16986/2022).
pagina 5 di 7 Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi [cfr. Cass., S.U. n. 1394/2022; conf. Cass., S.U. n.
20693/2021], anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e anteriormente all'intimazione di pagamento opposta, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo.
Sul punto si deve osservare che l'intimazione di pagamento non costituisce atto esecutivo ma svolge una funzione equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Pertanto, sulla scorta di quanto sopra, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione all'opposizione promossa avverso l'intimazione di pagamento n. 13920229000156613000 limitatamente alle sottese cartelle di pagamento n. 13920140004381589000, n. 13920140006134340000 e n.
pagina 6 di 7 13920180004736739000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio, cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, non sempre sovrapponibili, giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della Sentenza n. 828/2024 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, emessa nel giudizio n. 1740/2023 r.g., dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del
Giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Vibo Valentia, 14 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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