Sentenza 12 febbraio 2026
Commentario • 1
- 1. Concessioni demaniali marittime: l’Europa ferma le proroghe automaticheAccesso limitatoMarco Panato · https://www.altalex.com/ · 25 marzo 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 12/02/2026, n. 2773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2773 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02773/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08290/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8290 del 2023, proposto da Stabilimento Balneare Tirrena s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coppacchioli, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Comune di Anzio, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Annibali, Andrea Ruffini, Marco Orlando e Antonietta Favale, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
Regione Lazio, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale n. 22 del 16.2.2023, pubblicata sull'Albo il 21.2.2023, riguardante l'approvazione della scheda riepilogativa dati concessioni demaniali marittime anno 2022 finalità turistico – ricreativa, con allegata la detta scheda riepilogativa, nella parte in cui il Comune di Anzio inserisce nella casella relativa alla ricorrente la scadenza della concessione demaniale marittima al 31.12.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Anzio e di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. IE NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 5.5.2023 (dep. l’1.6) la società Stabilimento Balneare Tirrena, premesso di essere titolare della concessione demaniale marittima n. 138/2011 per la conduzione dello stabilimento balneare pubblico denominato “Tirrena” sito in Anzio (RM), Riviera Zanardelli n. 76, ha impugnato l’atto in epigrafe, nella parte in cui il Comune di Anzio avrebbe erroneamente indicato il 31.12.2023 quale data di scadenza del titolo.
In particolare, la ricorrente ha articolato due motivi:
(i) “Eccesso di potere, violazione di legge, errore sui presupposti di fatto e di diritto, genericità, carenza e contraddittorietà della motivazione”: la concessione rilasciata alla società non sarebbe soggetta alla “Direttiva Bolkestein”, in quanto antecedente all’affermazione del principio di trasparenza da parte della C.g.U.e. nel 2000 nonché al termine di trasposizione della predetta direttiva; inoltre, il Comune di Anzio avrebbe quantomeno dovuto attendere gli esiti della controversia instaurata dall’odierna ricorrente dinanzi al Tribunale (n.r.g. 10957/2022), le cui censure vengono in questa sede riproposte, volta proprio all’accertamento dell’inapplicabilità nei suoi confronti dei principi espressi dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le note sentenze nn. 17 e 18 del 2021;
(ii) “Eccesso di potere, violazione di legge, errore sui presupposti di fatto e di diritto, genericità, carenza e contraddittorietà della motivazione”: in ogni caso, il Comune avrebbe già concesso alla ricorrente l’estensione della concessione demaniale fino al 31.12.2033, sulla base di una procedura che sarebbe stata adeguatamente pubblicizzata.
2. Il Comune di Anzio si è costituito in resistenza con atto di stile.
3. All’odierna udienza, in vista della quale le parti hanno presentato memorie e documenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Disattesa l’istanza di riunione presentata dalla società (v. mem. del 23.12.2025) perché contrastante con il principio di economia processuale e assorbita l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa comunale (v. mem. del 24.12.2025) in espressa applicazione del principio della c.d. ragione più liquida ( ex plur., Cons. Stato, Ad. plen., 27.4.2025, n. 5, par. 9.3.4.3, lett. a ), il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
5. Con riguardo al primo motivo - dato atto che il giudizio richiamato dalla società è stato definito con la sentenza di questo Tribunale, sez. V- ter (s), 27.10.2025, n. 18681, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’odierna ricorrente - non emergono ragioni per discostarsi da quanto già statuito dalla Sezione in casi analoghi (di recente, sent. n. 17381 del 10.10.2025, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 88, co. 1, lett. d ).
In particolare è stato inter alia osservato che:
- «come ricordato dall’Adunanza Plenaria nelle sentenze n. 17 e 18/2021 del 9 novembre 2021, il rapporto che deriva dal rilascio o dal rinnovo della concessione demaniale marittima è un rapporto di durata, cosicché vale per esso il consolidato principio secondo cui la sopravvenienza normativa (alla quale è equiparabile la sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale) incide sulle situazioni giuridiche durevoli per la parte di esse non coperta da un giudicato di tenore contrario, ossia per la parte del rapporto che si svolge successivamente al giudicato stesso, ovvero per la parte successiva all’intervento dello ius superveniens (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2025, n. 1059; id. , 22 aprile 2024, n. 3627)»;
- pertanto, «non può trovare accoglimento la pretesa all’inapplicabilità dei principi di cui alla sentenza CGUE del 7 dicembre 2000 e della direttiva n. 2006/123/CE al rapporto concessorio che riguarda la ricorrente, siccome sorto prima: “la tesi […] prova troppo, perché l’opzione ermeneutica dell’insensibilità dei rapporti giuridici di durata in corso, non esauriti, allo ius superveniens di matrice eurounitaria, da una parte contrasta con il principio del c.d. effetto utile (che prescrive un’interpretazione degli atti dell’Unione funzionale al raggiungimento della finalità perseguita: cfr. Corte di Giustizia UE 19 ottobre 2004 in C-200/02, ‘Zhu e Chen’; id., 14 ottobre 1999 in C-223/98, ‘Adidas’; id., 22 settembre 1988, in C-187/87, ‘Land de Sarre’); dall’altra parte, comporta una ‘deroga permanente’ a favore dell’operatore già in attività, che vanifica gli obiettivi avuti di mira dal Legislatore comunitario, sottraendo tale operatore, con un singolare privilegio, all’applicazione della disciplina proconcorrenziale di matrice unionale (arg. ex C.d.S., Sez. IV, n. 1059/2025, cit.) e avvantaggiandolo rispetto agli altri operatori, tenuti invece alla suddetta disciplina” (Cons. Stato, sez. VII, 9 maggio 2025, n. 4014)»;
- si tratta, è stato ulteriormente soggiunto, «di una soluzione in linea anche con CGUE, sez. VII, 4 giugno 2025, in C-464/24, che, al punto 42, ha confermato che le “concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative, rilasciate prima del 28 dicembre 2009 e rinnovate successivamente a tale data, rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva al momento del loro rinnovo, essendo irrilevante, al riguardo, la data in cui tali concessioni sono state inizialmente rilasciate” »;
- né «può essere accolta la prospettiva secondo cui osterebbe all’applicazione del suddetto principio di trasparenza come della direttiva servizi il “diritto di proprietà”, così come riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, laddove rinvia alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo», trattandosi di rilievo «confutato dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, 11 luglio 2024, resa in C-598/22 (“ S.I.I.B. S.r.l. ”), che - nell’affrontare la questione della contrarietà al diritto unionale della disciplina dell’art. 49 cod. nav., secondo cui, alla scadenza della concessione per l’occupazione del demanio (e salva una diversa pattuizione nell’atto di concessione), il concessionario è tenuto a cedere immediatamente, gratuitamente e senza un indennizzo, le opere non amovibili da lui realizzate nell’area in concessione, anche in caso di rinnovo di questa - ha affermato il carattere temporalmente limitato delle concessioni demaniali, rilevando che “il principio di inalienabilità [dell’area] implica segnatamente che il demanio pubblico resta di proprietà di soggetti pubblici e che le autorizzazioni di occupazione demaniali hanno carattere precario, nel senso che esse hanno una durata determinata e sono inoltre revocabili” , con il corollario che nessun privato concessionario può ignorare, sin dalla stipula dell’atto di concessione, che l’autorizzazione all’occupazione dell’area è temporanea ed è “revocabile” »;
- neppure è fondata la pretesa all’accertamento dell’assenza, nel caso concreto, di “ una causa di pubblico interesse, che possa giustificare la messa a bando delle concessioni demaniali della ricorrente e una sua scadenza al 31.12.2023, non ricorrendo, oltretutto né un interesse transfrontaliero certo, né il requisito della scarsità della risorsa ” (cfr. p. 10, ricorso), dovendosi
richiamare «le argomentazioni delle tre sentenze nn. 4479, 4480 e 4481 del 20 maggio 2024 della Sezione VII del Consiglio di Stato in ordine all’applicabilità alle fattispecie come quella in esame della direttiva 2006/123/CE, sia per quanto concerne la scarsità della risorsa che per quanto riguarda la presenza dell’interesse transfrontaliero (cfr. in termini, Cons. Stato, sez. VII, 11 febbraio 2025, n. 1128)» nonché «l’ultima posizione espressa dalla CGUE che, nella sentenza del 4 giugno 2025 sopra menzionata, ha ribadito che “rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123 le concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative, il cui titolare non effettua una prestazione di servizi determinata dall’ente aggiudicatore, ma esercita un’attività economica in un’area demaniale statale sulla base di un accordo che gli conferisce il diritto di gestire taluni beni o risorse pubblici, nell’ambito di un regime di diritto privato o pubblico, di cui lo Stato si limita a fissare le condizioni generali d’uso, una volta che tali concessioni riguardano risorse naturali, ai sensi di tale disposizione e posto che il numero di autorizzazioni disponibili per le attività turistico-ricreative è limitato per via della scarsità delle risorse naturali” »;
- neppure meritano inoltre accoglimento le doglianze di illegittima soppressione del diritto di insistenza da parte dell’art. 1, co. 18, del d.l. n. 194/2009, in quanto «tale diritto è, invero, in contrasto con la libertà di stabilimento e, più in generale, con i principi proconcorrenziali di matrice eurounitaria (cfr. Cons. Stato, n. 4014/2025, cit.), con la conseguenza che va, parimenti, disattesa la richiesta di rinvio pregiudiziale formulata (peraltro, genericamente) dalla ricorrente in relazione alla supposta incompatibilità della soppressione del diritto di insistenza in questione rispetto alle norme unionali»;
- il ravvisato contrasto «impedisce poi in radice la possibilità per la società concessionaria di nutrire un legittimo affidamento allo sfruttamento sine die dell’area demaniale marittima assentita in concessione. Per la giurisprudenza costante, la prassi di uno Stato membro non conforme alla normativa eurounitaria non può ingenerare un legittimo affidamento nell’operatore economico che benefici della situazione così creatasi (cfr. CGUE, 26 aprile 1988, in C-316/86, “ Hauptzollamt ”; id ., 16 novembre 1983, in C-188/82, “ Thyssen ”; id. , 15 dicembre 1982, in C-5/82, “ Maizena ”)».
6. Con riferimento al secondo motivo, la tesi secondo cui l’estensione della durata della concessione sarebbe comunque avvenuta all’esito di una procedura competitiva è smentita dalle risultanze in atti, da cui si evince che: l’istanza di proroga della concessione era stata pubblicata sull’albo pretorio del Comune “ai soli fini della trasparenza”, dando genericamente atto che nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione chiunque vi avesse interesse avrebbe potuto “presentare osservazioni” (doc. 10 res.); la proroga è stata poi invero pronunciata dall’ente espressamente ope legis ( ex art. 1, co. 682, l. n. 145/2018) ed è stata successivamente da questi disapplicata perché contrastante con il diritto unionale ( ex multis, Cons. Stato, sez. VII, 7.7.2023, n. 6675).
7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
8. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V- ter , definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in 2.000,00 euro, oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN MA RL, Presidente FF
ANlisa Tricarico, Referendario
IE NA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE NA | AN MA RL |
IL SEGRETARIO