Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/06/2025, n. 3273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3273 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 25/06/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6045/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DISTEFANO ALFIO giusta procura in atti.
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SPAGNOLO Controparte_1 P.IVA_1
SANTO giusta procura in atti
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, allegava di avere subito il furto Parte_1 della propria vettura BMW tg. FM 979 BB il giorno 8.12.2018 tra le ore 13.00 e le ore 14.00, mentre era parcata chiusa a chiave e con antifurto inserito in via dei Calici a Catania;
che aveva stipulato una polizza assicurativa contro il furto con le la quale non aveva inteso Controparte_1 corrispondere l'indennizzo previsto. Chiedeva, quindi, di condannare la Compagnia a pagare la somma di euro 27.000,00, pari al valore commerciale del veicolo (euro 30.000,00) detratto lo scoperto del 10%.
Si costituiva la convenuta, contestando sia la veridicità del furto che la esistenza stessa di un veicolo marciante e chiedendo il rigetto della domanda.
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La domanda attorea è infondata e va rigettata.
Il principale onere a carico di parte attrice è relativo alla prova del furto e dell'operatività della polizza. Inoltre, l'attore deve fornire la prova della sussistenza e dell'ammontare del danno, in quanto l'assicuratore è tenuto a versare al danneggiato una somma corrispondente al valore che i beni assicurati avevano davvero e concretamente al momento del furto, fino al limite della somma indicata nel contratto.
Nel caso di specie, la convenuta ha contestato fermamente il furto e l'esistenza stessa della vettura come auto dotata di valore economico apprezzabile, in quanto la stessa auto era stata gravemente incidentata in un sinistro stradale del novembre 2017.
Effettivamente, l'auto in questione risulta immatricolata il 5.10.2017 ed acquistata da una società di leasing in data 11.10.2017 al prezzo di euro 31.000,00 circa;
in data 8.11.2017 la stessa auto risulta coinvolta in un gravissimo incidente stradale, nel quale resta praticamente distrutta, come si evince dal rapporto di incidente stradale e dalle fotografie prodotte dalla convenuta. Dopo
l'incidente l'auto è ridotta ad un rottame, tanto che, tre mesi dopo, in data 14.2.2018, l'auto risulta acquistata da tale al prezzo di soli euro 3.000,00 circa. Persona_1
Solo due mesi dopo, in data 4.4.2018 l'auto risulta acquistata dall'attore, il quale ammette (ed i suoi testi confermano) che non era marciante (tanto da essere stata trasportata da un carro attrezzi) e che era fortemente incidentata.
Addirittura, l'attore afferma nella memoria terzo termine che il l'aveva acquistata nello Per_1 stato in cui si trovava ed era stato a lui rivenduto ancora sinistrato, eppure, inspiegabilmente l'auto viene acquistata al prezzo d euro 10.000,00.
I testi attorei hanno tutti dichiarato che l'auto è stata riparata in autonomia, nel garage del suocero e del genero dell'attore, che si dilettano ad effettuare riparazioni nel tempo libero, mentre le parti di carrozzeria sono state riparate da un carrozziere.
Tuttavia, le deposizioni testimoniali, tutte provenienti da familiari e come tali non dotate di particolare attendibilità, non hanno trovato alcun valido riscontro esterno.
In primo luogo, non è verosimile il pagamento di un prezzo di acquisto di euro 10.000,00 per una pagina 2 di 4 vettura che, a tre mesi dall'incidente era stata acquistata al prezzo di euro 3.000,00 e che si trovava nelle condizioni di cui al rapporto di sinistro stradale.
La presunta violazione accertata dalla Sostare è illeggibile, sia quanto alla data sia quanto al mezzo e, comunque, nulla prova circa le condizioni del mezzo sul quale è stata elevata la contravvenzione.
La foto prodotta dall'attore nella memoria II termine è priva di data e di targa, per cui potrebbe rappresentare qualsiasi veicolo;
peraltro, tale foto confligge con quanto dichiarato dal teste
[...]
il teste ha dichiarato che l'auto è arrivata con il carro attrezzi, mentre la foto in Tes_1 questione ritrae un'auto trasportata da una bisarca. Anche le successive fotografie prodotte con la memoria III termine nulla provano, in quanto sono prive di data certa e, soprattutto, non c'è assolutamente certezza che i luoghi siano l'abitazione dell'attore.
Anche le fatture di acquisto dei pezzi di ricambio nulla provano, in quanto si tratta di documenti di provenienza unilaterale, il cui contenuto non è stato neppure confermato in sede testimoniale dall'autore della fattura, non indicato tra i testimoni;
inoltre non provano che i pezzi siano stati effettivamente utilizzati sulla vettura in questione. Inoltre, una spesa complessiva di soli 5.000,00 euro circa per rimettere a nuovo una vettura tanto incidentata non è affatto plausibile.
In conclusione, il furto stesso non è assistito da idonea prova e non è tal fine sufficiente a dimostrarlo la sola denuncia presentata alla autorità di polizia, che consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo, oppure la dichiarazione della figlia dell'attore, alla luce delle incongruenze sopra rappresentate.
Ma comunque, anche a volere ritenere l'esistenza del veicolo, parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo fornito affatto la prova del valore commerciale del mezzo all'epoca del furto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
pagina 3 di 4 Letta all'udienza, il 25 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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