Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 3331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3331 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03331/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01860/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1860 del 2025, proposto da
Sevri Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Specchiale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caltagirone, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
della non conformità a diritto del silenzio serbato dal Comune intimato sulla diffida della società ricorrente del 7 agosto 2025, con cui è stata richiesta zonizzazione dell'area sita in Caltagirone, Via Andrea Ferrari, meglio individuata in catasto al foglio 109, particelle 12 - 1006 - 866 - 1012 - 1008 - 1236.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 il dott. GU VA RO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Sevri Immobiliare s.r.l. è proprietaria del terreno sito in Caltagirone, Via Ferrara, meglio individuato in catasto al foglio 109, particelle 12 – 1006 – 866 – 1012 – 1008 e 1236, acquistato a mezzo di contratto di compravendita del 24 luglio 2000. Essa, con pec del 7 agosto 2025, ricevuta in pari data e protocollata l’8 agosto 2025 a n. 37978, ha espressamente invitato il Comune di Caltagirone a procedere all’assegnazione di destinazione urbanistica a tale area divenuta oramai zona bianca, precisando in proposito che:
“ l’area, nel vigente piano regolatore, ha destinazione urbanistica Servizi Civici, Parcheggi e Verde Pubblico. I vincoli urbanistici quinquennali, tuttavia, sono decaduti l’11 marzo 2009 e da allora non si è provveduto né alla loro reiterazione, né all’assegnazione all’area in argomento di nuova destinazione urbanistica ”.
Decorsi inutilmente più di 30 giorni dalla trasmissione di tale richiesta, la società Sevri Immobiliare s.r.l. impugnava il silenzio-inadempimento sulla relativa istanza da parte del Comune di Caltagirone con un ricorso notificato l’11 settembre 2025, con il quale si imputava al Comune intimato una violazione per mancata applicazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990 e dell’art. 9 del D.P.R. n. 327/2001, nonché vizi di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta.
Non si costituiva in giudizio il Comune intimato.
In data 20 novembre 2025 si teneva la camera di consiglio per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.
Come da prevalente giurisprudenza la scadenza di vincoli preordinati all’espropriazione ““ non sarebbe in grado di esimere il Comune dall'obbligo di provvedere a dettare una nuova disciplina urbanistica ” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VIII, sent. 15 febbraio 2019, n. 864; Tar Puglia - Bari, sez. III, sent. 10 dicembre 2014, n. 1514).
Nel caso di specie, ov’anche la – non dimostrata positivamente in giudizio dalla società ricorrente – scadenza dei vincoli urbanistici quinquennali preordinati all’esproprio sull’area oggetto della propria istanza prot. numero n. 37978 del 08/08/2025 non vi fosse stata a partire dalla data delll’11 marzo 2009, nondimeno ciò non avrebbe esentato l’intimato Comune di Caltagirone dall’obbligo di una risposta, quand’anche di segno negativo, sulla stessa. Infatti, come da prevalente e condivisa giurisprudenza, “ l'Amministrazione non è tenuta a pronunciarsi a fronte di istanze manifestamente infondate o, comunque, sulle quali si sia già pronunciata in precedenza. Il dovere dell'Amministrazione non sorge laddove l'istanza costituisca la riproposizione di una precedente richiesta sulla quale sussiste già una determinazione. In tale ipotesi, risulterebbe del tutto inutile e diseconomico obbligare l'Amministrazione a provvedere (v. Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2013, n. 2902)” [T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III, sentenza 17 settembre 2020, n. 1160]. Ma nel caso a mani l’istanza proposta dalla società ricorrente potrebbe tutt’al più non risultare accoglibile nel merito perché la destinazione urbanistica Servizi Civici, Parcheggi e Verde Pubblico del terreno sito in Caltagirone, Via Ferrara, meglio individuato in catasto al foglio 109, particelle 12 – 1006 – 866 – 1012 – 1008 e 1236 non era scaduta alla data dell’11 marzo 2009, come invece da tesi attorea: ma non è certo “ manifestamente infondat (a)”, né si risolve nella “ riproposizione di una precedente richiesta sulla quale sussiste già una determinazione ”, assolvendo così il Comune di Caltagirone dall’obbligo di un atto formale che dia comunque risposta - quale che ne sia il segno – all’istanza della società ricorrente protocollata l’8 agosto 2025 con numero n. 37978.
Il Collegio di conseguenza accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti condanna il Comune intimato a provvedere con atto formale sull’istanza della società ricorrente protocollata l’8 agosto 2025 con numero n. 37978 entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Sulla refusione delle spese di lite fra le parti il Collegio statuisce come da soccombenza, con rinvio al dispositivo per la loro liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Comune intimato alla refusione delle spese di lite nei confronti della società ricorrente, che liquida nell’importo di 1.000,00 (mille/00) euro, più accessori così come per legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA BU, Presidente
GU VA RO IN, Consigliere, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GU VA RO IN | DA BU |
IL SEGRETARIO