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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 14/01/2026, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 586/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12247/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250086578437000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22417/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli, la sig.ra Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l' ADER e la Regione Campania al fine di impugnare la cartella di pagamento n. .07120250086578437000 notificata in data 11/06/2025 a mezzo raccomandata , con la quale l'Agenzia delle entrate- riscossione intimava il pagamento della somma di euro 452.71 per il mancato pagamento della Tassa automobilistica, anno di riferimento 2020 da parte della Regione Campania UOD Tasse automobilistiche regionali .
Parte ricorrente eccepisce l' illegittimità dell' impugnato atto per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica atti prodromici
2. Intervenuta prescrizione triennale/ Decadenza
Tanto premesso, conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite con attribuzione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari
Si costituisce in data 07.07.2025 l' ADER che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva rappresentando che, ogni doglianza relativa alla notifica degli atti supposti va avanzata esclusivamente nei confronti dell' Ente Creditore Regione Campania.
Rimarca quindi la legittimità del proprio operato e conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
Si costituisce la Regione Campania che contesta punto per punto le doglianze del contribuente.
In particolare, l' Ufficio esibisce in via immediata copia della notifica dell' atto prodromico che si assume correttamente notificato al contribuente per compiuta giacenza presso l' indirizzo di residenza del ricorrente tramite servizio postale semplificato in data 28.08.2023
Esibisce e deposita copia dell' estratto anagrafico di residenza della ricorrente da cui si evince che alla data della notifica degli atti la ricorrente aveva la residenza alla Indirizzo_1 – EI (NA)
Conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice osserva:
Il ricorso è infondato e va rigettato in quanto, a seguito della probante documentazione esibita dalla
Regione Campania sono state disattese tutte le eccezioni del ricorrente
L' Ufficio, infatti, costituendosi, ha dato prova di aver ritualmente notificato il supposto avviso di accertamento.
Quanto al prodromico avviso di accertamento, si osserva che lo stesso è stato notificato per compiuta giacenza in data 28.08.2023 presso l' indirizzo di residenza della ricorrente in Pompei alla Indirizzo_1 L' Ufficio ha anche esibito copia del certificato di residenza da coi si evince che la raccomandata è stata spedita effettivamente all' indirizzo di residenza
La notifica è stata effettuata tramite servizio postale semplificato e pertanto, al fine del suo perfezionamento, non è necessario il successivo invio della CAD
Dalla ritualità della notifica dell' atto prodromico, mai impugnato nei 60 giorni successivi e quindi divenuto definivo, discende il rigetto del ricorso.
Infatti nel caso di specie, attesa la regolare notifica del supposto avviso in data 28.08.2023 è da considerarsi tempestivo l' operato dell' Ufficio che ha impedito il maturarsi della prescrizione triennale
Il ricorso va quindi rigettato
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione
Campania e dell'ADER che vengono liquidate in complessivi euro 150,00 in favore di ciascun Ufficio costituito.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12247/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250086578437000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22417/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli, la sig.ra Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l' ADER e la Regione Campania al fine di impugnare la cartella di pagamento n. .07120250086578437000 notificata in data 11/06/2025 a mezzo raccomandata , con la quale l'Agenzia delle entrate- riscossione intimava il pagamento della somma di euro 452.71 per il mancato pagamento della Tassa automobilistica, anno di riferimento 2020 da parte della Regione Campania UOD Tasse automobilistiche regionali .
Parte ricorrente eccepisce l' illegittimità dell' impugnato atto per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica atti prodromici
2. Intervenuta prescrizione triennale/ Decadenza
Tanto premesso, conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite con attribuzione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari
Si costituisce in data 07.07.2025 l' ADER che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva rappresentando che, ogni doglianza relativa alla notifica degli atti supposti va avanzata esclusivamente nei confronti dell' Ente Creditore Regione Campania.
Rimarca quindi la legittimità del proprio operato e conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
Si costituisce la Regione Campania che contesta punto per punto le doglianze del contribuente.
In particolare, l' Ufficio esibisce in via immediata copia della notifica dell' atto prodromico che si assume correttamente notificato al contribuente per compiuta giacenza presso l' indirizzo di residenza del ricorrente tramite servizio postale semplificato in data 28.08.2023
Esibisce e deposita copia dell' estratto anagrafico di residenza della ricorrente da cui si evince che alla data della notifica degli atti la ricorrente aveva la residenza alla Indirizzo_1 – EI (NA)
Conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice osserva:
Il ricorso è infondato e va rigettato in quanto, a seguito della probante documentazione esibita dalla
Regione Campania sono state disattese tutte le eccezioni del ricorrente
L' Ufficio, infatti, costituendosi, ha dato prova di aver ritualmente notificato il supposto avviso di accertamento.
Quanto al prodromico avviso di accertamento, si osserva che lo stesso è stato notificato per compiuta giacenza in data 28.08.2023 presso l' indirizzo di residenza della ricorrente in Pompei alla Indirizzo_1 L' Ufficio ha anche esibito copia del certificato di residenza da coi si evince che la raccomandata è stata spedita effettivamente all' indirizzo di residenza
La notifica è stata effettuata tramite servizio postale semplificato e pertanto, al fine del suo perfezionamento, non è necessario il successivo invio della CAD
Dalla ritualità della notifica dell' atto prodromico, mai impugnato nei 60 giorni successivi e quindi divenuto definivo, discende il rigetto del ricorso.
Infatti nel caso di specie, attesa la regolare notifica del supposto avviso in data 28.08.2023 è da considerarsi tempestivo l' operato dell' Ufficio che ha impedito il maturarsi della prescrizione triennale
Il ricorso va quindi rigettato
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione
Campania e dell'ADER che vengono liquidate in complessivi euro 150,00 in favore di ciascun Ufficio costituito.