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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 11/11/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 866/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 866/2023 promossa da:
, (C.F. , in proprio e in qualità di titolare Parte_1 C.F._1 della ditta individuale ''Il , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
LE CO e dell'avv. GIORGIO DI TOMASSI, elettivamente domiciliata in VIA TRIESTE
26 NUORO
RICORRENTE contro
Controparte_2
, con il patrocinio del
[...] funzionario delegato MARIA CARMELA SANNA
CONVENUTA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.9.2023 , in proprio e in qualità di titolare Parte_1 della ditta ha proposto opposizione avverso Parte_2
l'ordinanza-ingiunzione n. 1512 notificata in data 17.8.2023, emanata dall'
[...]
, avente ad oggetto il pagamento della somma di € Controparte_2
20.000,00, a titolo di sanzione pecuniaria per avere messo a disposizione, in violazione dell'art. 7, comma 3 quater D.L. 158/2012, dell'art. 1, comma 646 e comma 648, L. 190/2014, dell'art. 1 comma 923, L. 208/2015, gli apparecchi Totem 1 e Totem 2 che consentivano, attraverso la pagina 1 di 4 connessione telematica, il collegamento a piattaforme di gioco per l'offerta del gioco a distanza ovvero consentivano agli utenti di giocare su piattaforme per il gioco a distanza.
L'opponente ha dedotto che i due apparecchi erano delle semplici postazioni atte all'effettuazione di ricariche e alla navigazione in rete;
che i due computer erano dotati di una black list (consistente in un firewall) finalizzata ad inibire l'accesso ai siti di gioco a distanza;
che gli apparecchi non erano dotati di giochi residenti, né di software che consentivano l'accesso diretto ai giochi.
Con comparsa depositata il 12.2.2024 si è costituita in giudizio l'
[...]
, sezione operativa territoriale di Nuoro, la quale ha Controparte_2 chiesto il rigetto dell'opposizione. In particolare l'amministrazione opposta ha dedotto che gli apparecchi consentivano l'accesso ai siti di gioco attraverso la connessione telematica, in violazione dell'art. 7 comma 3 quater, D.L. 58/2012 che prevede il divieto della messa a disposizione all'interno di pubblici esercizi di apparecchi che, attraverso la connessione telematica, consentono di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione da concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità;
Svolta la ctu, rilevato che con sentenza n. 20483/2024 la Corte di Cassazione ha rimesso alla
Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma 3-quater, D.L.
158/2012, e dell'art. 1 comma 923, L. 208/2015, il giudice ha rinviato la causa per verificare la decisione della Corte Costituzionale.
All'udienza odierna l' ha dato atto di aver annullato l'ordinanza Controparte_2 ingiunzione all'esito della pronuncia della Corte Costituzionale e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. La parte opponente ha dato atto dell'annullamento dell'ordinanza, e ha confermato le conclusioni rassegnate con condanna alle spese di lite.
Il giudice ha deciso la causa con la presente sentenza di cui ha dato lettura.
La domanda avanzata dall' volta a dichiarare la cessazione della Controparte_2 materia del contendere va accolta.
Tramite ordinanza del 17.8.2023 l' Controparte_3 operativa di Nuoro ha ordinato a , quale
[...] Parte_1 titolare della ditta individuale “Il Cavallino di Ririche di Salvatorina Chessa” il pagamento della pagina 2 di 4 somma di € 20.000,00 a titolo di sanzione per avere messo a disposizione in un pubblico esercizio, in violazione dell'art. 7, comma 3 quater D.L. 158/2012, dell'art. 1, comma 646 e comma 648, L.
190/2014, dell'art. 1 comma 923, L. 208/2015, gli apparecchi Totem 1 e Totem 2 che consentivano, attraverso la connessione telematica, il collegamento a piattaforme di gioco per l'offerta del gioco a distanza ovvero consentivano agli utenti di giocare su piattaforme per il gioco a distanza.
Come emerge dall'ordinanza impugnata, l'amministrazione ha ritenuto dimostrato, sulla base degli accertamenti svolti, che gli apparecchi di tipo Totem presentano delle modalità di configurazione atte a consentire e agevolare la creazione di un punto fisico volto alla raccolta di gioco a distanza, ovvero a consentire agli utenti, attraverso la connessione telematica, di giocare su piattaforme di gioco.
L'art. 7 comma 3 quater D.L. 158/2012, ha disposto che “fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio di giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”. L'art. 1, comma 923, L. 208/2015 ha disposto che “ Ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 646, lett. B, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, in caso di violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio”.
Con sentenza n. 104 del 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma 3 quater, D.L. 158/2012 e dell'art. 1 comma 923 primo periodo, L.
208/2015, in quanto il divieto “sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessi contrapposti, fra i quali la libertà di impresa”.
All'esito della declaratoria di incostituzionalità, in data 15.10.2025 l'
[...] ha annullato in autotutela l'ordinanza Controparte_4 ingiunzione e confisca prot. n. 1512/23 del 17/08/2023, emessa nei confronti di , Parte_1 in qualità di titolare della Ditta individuale “Il Cavallino di Ririche”, per la sanzione amministrativa di €. 20.000,00. Deve ritenersi pertanto che sia venuto meno l'interesse della parte opponente ad una pronuncia sul merito della domanda. pagina 3 di 4 Di conseguenza va disposta la cessazione della materia del contendere.
Per quanto concerne le spese di lite, va preliminarmente evidenziato che, secondo quanto risulta dalla ctu, i dispositivi esaminati “non presentano meccanismi di blocco lato client per l'accesso a piattaforme di gioco online, sia quelle fornite da concessionari autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza sia quelle gestite da soggetti privi di autorizzazioni. Tuttavia la possibilità di scaricare da Internet una lista di URL denominata 'blacklist' suggerisce che eventuali funzionalità di blocco possano essere state implementate lato server anche se non è stato possibile ottenere il contenuto di questa lista. Questa implementazione non certificabile dei sistemi di filtraggio e la presenza di promozioni al gioco quali quella per il sito 'https://slots4.fun/' suggerisce che i dispositivi potessero potenzialmente essere utilizzati per l'accesso ai siti di gioco on-line”.
Considerato che, come sottolineato dalla Corte Costituzionale, la norma dichiarata illegittima vieta “la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che offra la possibilità di navigare in rete e, quindi, di accedere sia a piattaforme di gioco legale, poiché gestite «da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza», sia a piattaforme di gioco illegale, in quanto gestite «da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio»”, per cui la condotta contestata all'opponente rientra nella fattispecie normativa e la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione in base alla quale è stato emesso il provvedimento impugnato, si ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in pari misura.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti in pari misura.
Nuoro, 11 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Tiziana Longu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 866/2023 promossa da:
, (C.F. , in proprio e in qualità di titolare Parte_1 C.F._1 della ditta individuale ''Il , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
LE CO e dell'avv. GIORGIO DI TOMASSI, elettivamente domiciliata in VIA TRIESTE
26 NUORO
RICORRENTE contro
Controparte_2
, con il patrocinio del
[...] funzionario delegato MARIA CARMELA SANNA
CONVENUTA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.9.2023 , in proprio e in qualità di titolare Parte_1 della ditta ha proposto opposizione avverso Parte_2
l'ordinanza-ingiunzione n. 1512 notificata in data 17.8.2023, emanata dall'
[...]
, avente ad oggetto il pagamento della somma di € Controparte_2
20.000,00, a titolo di sanzione pecuniaria per avere messo a disposizione, in violazione dell'art. 7, comma 3 quater D.L. 158/2012, dell'art. 1, comma 646 e comma 648, L. 190/2014, dell'art. 1 comma 923, L. 208/2015, gli apparecchi Totem 1 e Totem 2 che consentivano, attraverso la pagina 1 di 4 connessione telematica, il collegamento a piattaforme di gioco per l'offerta del gioco a distanza ovvero consentivano agli utenti di giocare su piattaforme per il gioco a distanza.
L'opponente ha dedotto che i due apparecchi erano delle semplici postazioni atte all'effettuazione di ricariche e alla navigazione in rete;
che i due computer erano dotati di una black list (consistente in un firewall) finalizzata ad inibire l'accesso ai siti di gioco a distanza;
che gli apparecchi non erano dotati di giochi residenti, né di software che consentivano l'accesso diretto ai giochi.
Con comparsa depositata il 12.2.2024 si è costituita in giudizio l'
[...]
, sezione operativa territoriale di Nuoro, la quale ha Controparte_2 chiesto il rigetto dell'opposizione. In particolare l'amministrazione opposta ha dedotto che gli apparecchi consentivano l'accesso ai siti di gioco attraverso la connessione telematica, in violazione dell'art. 7 comma 3 quater, D.L. 58/2012 che prevede il divieto della messa a disposizione all'interno di pubblici esercizi di apparecchi che, attraverso la connessione telematica, consentono di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione da concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità;
Svolta la ctu, rilevato che con sentenza n. 20483/2024 la Corte di Cassazione ha rimesso alla
Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma 3-quater, D.L.
158/2012, e dell'art. 1 comma 923, L. 208/2015, il giudice ha rinviato la causa per verificare la decisione della Corte Costituzionale.
All'udienza odierna l' ha dato atto di aver annullato l'ordinanza Controparte_2 ingiunzione all'esito della pronuncia della Corte Costituzionale e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. La parte opponente ha dato atto dell'annullamento dell'ordinanza, e ha confermato le conclusioni rassegnate con condanna alle spese di lite.
Il giudice ha deciso la causa con la presente sentenza di cui ha dato lettura.
La domanda avanzata dall' volta a dichiarare la cessazione della Controparte_2 materia del contendere va accolta.
Tramite ordinanza del 17.8.2023 l' Controparte_3 operativa di Nuoro ha ordinato a , quale
[...] Parte_1 titolare della ditta individuale “Il Cavallino di Ririche di Salvatorina Chessa” il pagamento della pagina 2 di 4 somma di € 20.000,00 a titolo di sanzione per avere messo a disposizione in un pubblico esercizio, in violazione dell'art. 7, comma 3 quater D.L. 158/2012, dell'art. 1, comma 646 e comma 648, L.
190/2014, dell'art. 1 comma 923, L. 208/2015, gli apparecchi Totem 1 e Totem 2 che consentivano, attraverso la connessione telematica, il collegamento a piattaforme di gioco per l'offerta del gioco a distanza ovvero consentivano agli utenti di giocare su piattaforme per il gioco a distanza.
Come emerge dall'ordinanza impugnata, l'amministrazione ha ritenuto dimostrato, sulla base degli accertamenti svolti, che gli apparecchi di tipo Totem presentano delle modalità di configurazione atte a consentire e agevolare la creazione di un punto fisico volto alla raccolta di gioco a distanza, ovvero a consentire agli utenti, attraverso la connessione telematica, di giocare su piattaforme di gioco.
L'art. 7 comma 3 quater D.L. 158/2012, ha disposto che “fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio di giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”. L'art. 1, comma 923, L. 208/2015 ha disposto che “ Ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 646, lett. B, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, in caso di violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio”.
Con sentenza n. 104 del 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma 3 quater, D.L. 158/2012 e dell'art. 1 comma 923 primo periodo, L.
208/2015, in quanto il divieto “sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessi contrapposti, fra i quali la libertà di impresa”.
All'esito della declaratoria di incostituzionalità, in data 15.10.2025 l'
[...] ha annullato in autotutela l'ordinanza Controparte_4 ingiunzione e confisca prot. n. 1512/23 del 17/08/2023, emessa nei confronti di , Parte_1 in qualità di titolare della Ditta individuale “Il Cavallino di Ririche”, per la sanzione amministrativa di €. 20.000,00. Deve ritenersi pertanto che sia venuto meno l'interesse della parte opponente ad una pronuncia sul merito della domanda. pagina 3 di 4 Di conseguenza va disposta la cessazione della materia del contendere.
Per quanto concerne le spese di lite, va preliminarmente evidenziato che, secondo quanto risulta dalla ctu, i dispositivi esaminati “non presentano meccanismi di blocco lato client per l'accesso a piattaforme di gioco online, sia quelle fornite da concessionari autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza sia quelle gestite da soggetti privi di autorizzazioni. Tuttavia la possibilità di scaricare da Internet una lista di URL denominata 'blacklist' suggerisce che eventuali funzionalità di blocco possano essere state implementate lato server anche se non è stato possibile ottenere il contenuto di questa lista. Questa implementazione non certificabile dei sistemi di filtraggio e la presenza di promozioni al gioco quali quella per il sito 'https://slots4.fun/' suggerisce che i dispositivi potessero potenzialmente essere utilizzati per l'accesso ai siti di gioco on-line”.
Considerato che, come sottolineato dalla Corte Costituzionale, la norma dichiarata illegittima vieta “la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che offra la possibilità di navigare in rete e, quindi, di accedere sia a piattaforme di gioco legale, poiché gestite «da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza», sia a piattaforme di gioco illegale, in quanto gestite «da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio»”, per cui la condotta contestata all'opponente rientra nella fattispecie normativa e la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione in base alla quale è stato emesso il provvedimento impugnato, si ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in pari misura.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti in pari misura.
Nuoro, 11 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Tiziana Longu
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