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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/07/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 347/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 347/2025 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Arianna Alessandri e dall'Avv. Francesco
Palmi, presso il cui studio in Siena, Via di Fontebranda n. 69, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Rossella De
Franco, presso il cui studio in Siena, Piazza Bargagli Petrucci n. 18, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO N. 347/2025 R.G. 2 / 5
avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 16.7.2025, per l'Avv. Alessandri Arianna e l'Avv. Francesco Palmi e per Parte_1
l'Avv. Rossella De Franco concludevano chiedendo Controparte_1 modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 207/2021 del 22.3.2021, emessa dal Tribunale di Siena alle condizioni concordate di seguito riportate:
“- revocare il mantenimento dei figli e a carico del Per_1 Persona_2 padre e stante la corresponsione da parte di quest'ultimo di assegno una tantum a loro favore della somma di € 15.000,00 cadauno a titolo di contributo paterno al loro mantenimento ed alle spese universitarie da sostenere fino al compimento degli studi intrapresi;
- revocare l'assegnazione della ex casa familiare sita in Monteriggioni (SI), strada del
Poggiolo, 8, di proprietà del Sig. disposta a favore dei figli e Parte_2 Per_1
e della Signora in quanto genitore convivente Persona_2 Controparte_1 con i figli;
- assegnare alla Signora ed ai figli e Controparte_1 Per_1 Persona_2 termine per il rilascio della stessa entro e non oltre la data del 15 ottobre 2025;
- stabilire che per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, la signora
[...] sarà tenuta a corrispondere al signor una penale di € CP_1 Parte_1
1.000,00 (Euro Mille/00) per ciascun giorno di ritardo;
- con la sottoscrizione dell'accordo prodotto unitamente alla presente, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere in virtù della sentenza n. 207/2021 del
22.03.2021;
- autorizzare la Conservatoria dei registri immobiliari a procedere alla cancellazione della trascrizione relativa all'assegnazione alla Signora dell'ex casa Controparte_1 familiare sita in Monteriggioni (SI), strada del Poggiolo, 8, di proprietà del Sig.
[...]
Parte_1
Spese compensate.”
PUBBLICO MINISTERO: visto in data 21.2.2025 N. 347/2025 R.G. 3 / 5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.02.2025 dinanzi al Tribunale di Siena, Parte_1 esponeva che aveva contratto matrimonio civile con in Siena in data Controparte_1
14.10.1995, che dal matrimonio erano nati i figli il 30.03.1999 e il Per_1 Per_2
9.8.2003, che il Tribunale di Siena, con sentenza n. 647/2024 del 18.6.2019, aveva pronunciato la separazione personale e, quindi, con sentenza n. 207/2021 del
22.3.2021, aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate;
in particolare, evidenziava che - per quel che interessa in questa sede – il
Tribunale aveva confermato l'assegnazione della casa coniugale in favore della già disposta in sede di separazione, e previsto l'obbligo per il CP_1 Persona_2 di versare, quale contributo al mantenimento dei figli, in forma diretta al figlio maggiorenne intervenuto personalmente in sede di divorzio, la somma di € Per_1
350,00 mensili, aumentata gradualmente fino ad arrivare ad € 550,00 dal mese di febbraio 2022, ed alla per il figlio minorenne , la somma di € CP_1 Per_2
350,00 dal mese di marzo 2021, somma poi aumentata gradualmente fino ad € 400,00 dal mese di settembre 2022, nonché la ripartizione delle spese straordinarie a metà tra ciascun coniuge ed ancora l'obbligo per il di corrispondere la somma Persona_2 forfettaria di € 2.000,00 per le spese universitarie e di alloggio presso l'Università di
Lancaster di evidenziava che erano mutate le condizioni familiari ed Per_1 economiche in ragione delle quali era stato emesso il citato provvedimento, dal momento che, anche se i suoi rapporti personali con i figli si erano interrotti, dal punto di vista personale ed economico, in quanto lavorava ed aveva acquistato Per_1
l'immobile dove viveva, mentre , anch'egli ormai maggiorenne, aveva Per_2 ricevuto dal nonno paterno ingenti somme di denaro, mentre la a seguito CP_1 della morte della madre, aveva recuperato la piena disponibilità dell'immobile posto in
Siena, Via Cassia Nord 16, di cui era proprietaria esclusiva, precedentemente concesso in comodato d'uso gratuito alla madre medesima;
concludeva, pertanto, chiedendo revocare l'assegno di mantenimento e di ogni altro provvedimento di natura economica in favore dei figli e , ogni consequenziale provvedimento Per_1 Per_2 N. 347/2025 R.G. 4 / 5
relativo alle spese straordinarie e l'esborso forfettario di € 2000,00 nonché
l'assegnazione della casa coniugale alla con vittoria di spese. CP_1
Ritualmente notificato il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, la resistente si costituiva in giudizio opponendosi alla Controparte_1 richiesta di modifica delle condizioni di divorzio;
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al figlio quanto al figlio , sosteneva Per_1 Per_2 che il medesimo, ancorché maggiorenne, non era ancora economicamente autosufficiente, in quanto attualmente iscritto al terzo anno della Facoltà di Scienze
Agrarie, Alimentari e Ambientali presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore;
contestava altresì la richiesta di revoca dell'assegnazione della casa familiare, visto che entrambi i figli, oltre ad aver conservato presso la casa familiare la loro residenza, vi facevano regolarmente ritorno;
in riconvenzionale, stante il peggioramento delle proprie condizioni economiche derivanti dal decesso della madre, chiedeva che il partecipasse alle spese universitarie e di alloggio dei figli nella misura del Persona_2
50%, oltre che alle restanti spese straordinarie.
Comunicati gli atti al Pubblico Ministero ed espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 20.5.2025, la causa veniva rinviata in pendenza di trattative tra le parti.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 16.5.2025, le parti precisavano le conclusioni congiuntamente, come in epigrafe indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti nel corso del procedimento, Parte_1 Controparte_1 originariamente di natura contenziosa, hanno raggiunto un accordo ed hanno congiuntamente richiesto di pronunciare la modifica delle condizioni stabilite in sede di divorzio, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c..
In questo senso, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso congiunto e per la conseguente modifica delle condizioni previgenti, in quanto le condizioni ulteriormente concordate appaiono legittime e non confliggenti con i principi di ordine pubblico morale e N. 347/2025 R.G. 5 / 5
familiare.
L'intervenuto accordo tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, dispone che le condizioni del divorzio tra e Parte_1 [...] siano modificate per come indicato nelle condizioni concordate supra CP_1 riportate;
spese compensate.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 28 luglio 2025
Il Giudice Relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 347/2025 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Arianna Alessandri e dall'Avv. Francesco
Palmi, presso il cui studio in Siena, Via di Fontebranda n. 69, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Rossella De
Franco, presso il cui studio in Siena, Piazza Bargagli Petrucci n. 18, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO N. 347/2025 R.G. 2 / 5
avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 16.7.2025, per l'Avv. Alessandri Arianna e l'Avv. Francesco Palmi e per Parte_1
l'Avv. Rossella De Franco concludevano chiedendo Controparte_1 modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 207/2021 del 22.3.2021, emessa dal Tribunale di Siena alle condizioni concordate di seguito riportate:
“- revocare il mantenimento dei figli e a carico del Per_1 Persona_2 padre e stante la corresponsione da parte di quest'ultimo di assegno una tantum a loro favore della somma di € 15.000,00 cadauno a titolo di contributo paterno al loro mantenimento ed alle spese universitarie da sostenere fino al compimento degli studi intrapresi;
- revocare l'assegnazione della ex casa familiare sita in Monteriggioni (SI), strada del
Poggiolo, 8, di proprietà del Sig. disposta a favore dei figli e Parte_2 Per_1
e della Signora in quanto genitore convivente Persona_2 Controparte_1 con i figli;
- assegnare alla Signora ed ai figli e Controparte_1 Per_1 Persona_2 termine per il rilascio della stessa entro e non oltre la data del 15 ottobre 2025;
- stabilire che per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, la signora
[...] sarà tenuta a corrispondere al signor una penale di € CP_1 Parte_1
1.000,00 (Euro Mille/00) per ciascun giorno di ritardo;
- con la sottoscrizione dell'accordo prodotto unitamente alla presente, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere in virtù della sentenza n. 207/2021 del
22.03.2021;
- autorizzare la Conservatoria dei registri immobiliari a procedere alla cancellazione della trascrizione relativa all'assegnazione alla Signora dell'ex casa Controparte_1 familiare sita in Monteriggioni (SI), strada del Poggiolo, 8, di proprietà del Sig.
[...]
Parte_1
Spese compensate.”
PUBBLICO MINISTERO: visto in data 21.2.2025 N. 347/2025 R.G. 3 / 5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.02.2025 dinanzi al Tribunale di Siena, Parte_1 esponeva che aveva contratto matrimonio civile con in Siena in data Controparte_1
14.10.1995, che dal matrimonio erano nati i figli il 30.03.1999 e il Per_1 Per_2
9.8.2003, che il Tribunale di Siena, con sentenza n. 647/2024 del 18.6.2019, aveva pronunciato la separazione personale e, quindi, con sentenza n. 207/2021 del
22.3.2021, aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate;
in particolare, evidenziava che - per quel che interessa in questa sede – il
Tribunale aveva confermato l'assegnazione della casa coniugale in favore della già disposta in sede di separazione, e previsto l'obbligo per il CP_1 Persona_2 di versare, quale contributo al mantenimento dei figli, in forma diretta al figlio maggiorenne intervenuto personalmente in sede di divorzio, la somma di € Per_1
350,00 mensili, aumentata gradualmente fino ad arrivare ad € 550,00 dal mese di febbraio 2022, ed alla per il figlio minorenne , la somma di € CP_1 Per_2
350,00 dal mese di marzo 2021, somma poi aumentata gradualmente fino ad € 400,00 dal mese di settembre 2022, nonché la ripartizione delle spese straordinarie a metà tra ciascun coniuge ed ancora l'obbligo per il di corrispondere la somma Persona_2 forfettaria di € 2.000,00 per le spese universitarie e di alloggio presso l'Università di
Lancaster di evidenziava che erano mutate le condizioni familiari ed Per_1 economiche in ragione delle quali era stato emesso il citato provvedimento, dal momento che, anche se i suoi rapporti personali con i figli si erano interrotti, dal punto di vista personale ed economico, in quanto lavorava ed aveva acquistato Per_1
l'immobile dove viveva, mentre , anch'egli ormai maggiorenne, aveva Per_2 ricevuto dal nonno paterno ingenti somme di denaro, mentre la a seguito CP_1 della morte della madre, aveva recuperato la piena disponibilità dell'immobile posto in
Siena, Via Cassia Nord 16, di cui era proprietaria esclusiva, precedentemente concesso in comodato d'uso gratuito alla madre medesima;
concludeva, pertanto, chiedendo revocare l'assegno di mantenimento e di ogni altro provvedimento di natura economica in favore dei figli e , ogni consequenziale provvedimento Per_1 Per_2 N. 347/2025 R.G. 4 / 5
relativo alle spese straordinarie e l'esborso forfettario di € 2000,00 nonché
l'assegnazione della casa coniugale alla con vittoria di spese. CP_1
Ritualmente notificato il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, la resistente si costituiva in giudizio opponendosi alla Controparte_1 richiesta di modifica delle condizioni di divorzio;
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al figlio quanto al figlio , sosteneva Per_1 Per_2 che il medesimo, ancorché maggiorenne, non era ancora economicamente autosufficiente, in quanto attualmente iscritto al terzo anno della Facoltà di Scienze
Agrarie, Alimentari e Ambientali presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore;
contestava altresì la richiesta di revoca dell'assegnazione della casa familiare, visto che entrambi i figli, oltre ad aver conservato presso la casa familiare la loro residenza, vi facevano regolarmente ritorno;
in riconvenzionale, stante il peggioramento delle proprie condizioni economiche derivanti dal decesso della madre, chiedeva che il partecipasse alle spese universitarie e di alloggio dei figli nella misura del Persona_2
50%, oltre che alle restanti spese straordinarie.
Comunicati gli atti al Pubblico Ministero ed espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 20.5.2025, la causa veniva rinviata in pendenza di trattative tra le parti.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 16.5.2025, le parti precisavano le conclusioni congiuntamente, come in epigrafe indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti nel corso del procedimento, Parte_1 Controparte_1 originariamente di natura contenziosa, hanno raggiunto un accordo ed hanno congiuntamente richiesto di pronunciare la modifica delle condizioni stabilite in sede di divorzio, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c..
In questo senso, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso congiunto e per la conseguente modifica delle condizioni previgenti, in quanto le condizioni ulteriormente concordate appaiono legittime e non confliggenti con i principi di ordine pubblico morale e N. 347/2025 R.G. 5 / 5
familiare.
L'intervenuto accordo tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, dispone che le condizioni del divorzio tra e Parte_1 [...] siano modificate per come indicato nelle condizioni concordate supra CP_1 riportate;
spese compensate.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 28 luglio 2025
Il Giudice Relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott.ssa Marianna Serrao