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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 754/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AN AC, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4044/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 3 - Sede Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 11567 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. 11567 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 169/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: il rappresentante delle'Agenzia delle Dogane dichiara di aver chiesto con nota
3689 del 17/12/2025 alla società attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di cui al ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 11567 e data 12 giugno 2025, avente ad oggetto il diniego di rimborso delle addizionali alle accise sul consumo di energia elettrica corrisposte per i periodi di imposta
2010 e 2011, con riferimento alle forniture del cliente finale società Società_1 S.r.l., notificato alla menzionata Società il 12 giugno 2025 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT Campania, Ufficio delle Dogane di Caserta, Sezione Tributi e URP con cui l'Ufficio ha negato il diritto della Ricorrente_1 a vedersi restituite le addizionali alle accise sull'energia elettrica restituite alla predetta Società_1 S.r.l. a seguito di sentenza civile di condanna passata in giudicato.
Premetteva che Ricorrente_1 opera come soggetto venditore di energia elettrica dedicato ai clienti del mercato libero su tutto il territorio nazionale regolarmente autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per mezzo del codice ditta Num_1. Con sentenza n. Num_2, pubbl. il 2 settembre 2024 all'esito del giudizio R.G. Num_3, non notificata la Società è stata condannata dal Tribunale Ordinario di Roma a restituire € 3.064,65 alla Società_1 S.r.l., a titolo di addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 1 lett. c), D.L. n. 511/1988 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 20/1989), a suo tempo addebitate alla predetta Società_1 S.r.l. in regresso, in base all'art. 56, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1995 (c.d. T.U. delle 3 accise), con l'aggiunta di interessi e oneri accessori, e condanna alla rifusione delle spese di lite separatamente quantificate. Più nello specifico, la
Ricorrente_1 è stata condannata a restituire l'indebito avente ad oggetto le addizionali per i consumi di energia elettrica sull'utenza intestata alla menzionata Cliente Finale, avente potenza nominale disponibile inferiore a 200 kW, POD n. Num_4, in relazione alla fornitura energetica sita in sede in Luogo_1. Altresì, la Ricorrente_1 ha restituito alla Società_1 S.r.l., così come indicato in sentenza gli interessi legali calcolati su detto importo dal momento della domanda fino al saldo. In particolare, la condanna al rimborso della scrivente Società è stata fondata dal giudice sulla riconosciuta incompatibilità comunitaria dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6, D.L. n. 511/1988 per contrasto, con l'art. 1, comma 2, Direttiva n. 2008/118/CE. lo si anticipa ma verrà meglio approfondito nel prosieguo, detta incompatibilità è stata di recente e definitivamente riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza 43/2025, che ha definitivamente abrogato l'art. 6 D.L. n. 511/1988. La citata sentenza è passata in giudicato in data 3 marzo 2025. La Ricorrente_1 S.p.A., in esecuzione della citata sentenza, ha effettuato la restituzione di euro 3.064,65 a titolo di addizionali, oltre interessi e oneri e accessori e spese di lite, a favore della Società_1 S.r.l. in relazione alla utenza ubicata in Provincia di Luogo_2. In base all'art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1995 (c.d. T.U. delle accise) “qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal 4 predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”. Su tali basi, in data 29 maggio 2025, l'Ricorrente_1, con rituale istanza di rimborso notificata, ha richiesto il rimborso dell'importo dell'addizionale che ha dovuto restituire alla Società_1 S.r.l. in base alla suddetta sentenza, oltre ad interessi e spese di lite sostenute nel giudizio civile. Con il provvedimento di cui in epigrafe oggi sub iudice, l'Ufficio ha negato il rimborso nel presupposto che “questa
Agenzia non ha alcuna competenza né riveste alcuna posizione di soggetto attivo del tributo rispetto alle fattispecie in argomento”.
Ciò premesso il ricorrente, con il ricorso introduttivo del giudizio chiedeva l'annullamento del diniego adducendo la competenza passiva dell'ADM, così come confermata anche da nutrita giurisprudenza sia di merito che di legittimità.
Si costituiva l'Agenzia delle Dogane protestando la legittimità dell'azione amministrativa che escluderebbe la legittimazione passiva del richiesto Ufficio delle Dogane rispetto all'istanza di rimborso inoltrata dalla ricorrente, sulla base di una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale si è pronunciata con sentenza del 19/06/2025 resa nella causa C-645/2023, statuendo che l'addizionale ha natura diversa dall'accisa e che per tanto l'ADM non costituisce soggetto legittimato passivo delle istanze di rimborso de quibus.
Con memorie di replica il ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso. All'udienza del 19.1.2026 ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto. L'assunto sulla base del quale le Dogane oggi negano la propria legittimazione nelle liti da rimborso per forniture aventi potenza nominale inferiore a 200 kW, non è condivisibile, in particolare questo Ufficio concorda con Cass, n. 21883 depositata il 2 agosto 2024, secondo cui: “Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6, del decreto- legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 4 kW”
Spese compensate stante i diversi oreitamenti giurisprudenziali sopra richiamati.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AN AC, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4044/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 3 - Sede Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 11567 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. 11567 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 169/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: il rappresentante delle'Agenzia delle Dogane dichiara di aver chiesto con nota
3689 del 17/12/2025 alla società attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di cui al ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 11567 e data 12 giugno 2025, avente ad oggetto il diniego di rimborso delle addizionali alle accise sul consumo di energia elettrica corrisposte per i periodi di imposta
2010 e 2011, con riferimento alle forniture del cliente finale società Società_1 S.r.l., notificato alla menzionata Società il 12 giugno 2025 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT Campania, Ufficio delle Dogane di Caserta, Sezione Tributi e URP con cui l'Ufficio ha negato il diritto della Ricorrente_1 a vedersi restituite le addizionali alle accise sull'energia elettrica restituite alla predetta Società_1 S.r.l. a seguito di sentenza civile di condanna passata in giudicato.
Premetteva che Ricorrente_1 opera come soggetto venditore di energia elettrica dedicato ai clienti del mercato libero su tutto il territorio nazionale regolarmente autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per mezzo del codice ditta Num_1. Con sentenza n. Num_2, pubbl. il 2 settembre 2024 all'esito del giudizio R.G. Num_3, non notificata la Società è stata condannata dal Tribunale Ordinario di Roma a restituire € 3.064,65 alla Società_1 S.r.l., a titolo di addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 1 lett. c), D.L. n. 511/1988 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 20/1989), a suo tempo addebitate alla predetta Società_1 S.r.l. in regresso, in base all'art. 56, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1995 (c.d. T.U. delle 3 accise), con l'aggiunta di interessi e oneri accessori, e condanna alla rifusione delle spese di lite separatamente quantificate. Più nello specifico, la
Ricorrente_1 è stata condannata a restituire l'indebito avente ad oggetto le addizionali per i consumi di energia elettrica sull'utenza intestata alla menzionata Cliente Finale, avente potenza nominale disponibile inferiore a 200 kW, POD n. Num_4, in relazione alla fornitura energetica sita in sede in Luogo_1. Altresì, la Ricorrente_1 ha restituito alla Società_1 S.r.l., così come indicato in sentenza gli interessi legali calcolati su detto importo dal momento della domanda fino al saldo. In particolare, la condanna al rimborso della scrivente Società è stata fondata dal giudice sulla riconosciuta incompatibilità comunitaria dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6, D.L. n. 511/1988 per contrasto, con l'art. 1, comma 2, Direttiva n. 2008/118/CE. lo si anticipa ma verrà meglio approfondito nel prosieguo, detta incompatibilità è stata di recente e definitivamente riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza 43/2025, che ha definitivamente abrogato l'art. 6 D.L. n. 511/1988. La citata sentenza è passata in giudicato in data 3 marzo 2025. La Ricorrente_1 S.p.A., in esecuzione della citata sentenza, ha effettuato la restituzione di euro 3.064,65 a titolo di addizionali, oltre interessi e oneri e accessori e spese di lite, a favore della Società_1 S.r.l. in relazione alla utenza ubicata in Provincia di Luogo_2. In base all'art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1995 (c.d. T.U. delle accise) “qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal 4 predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”. Su tali basi, in data 29 maggio 2025, l'Ricorrente_1, con rituale istanza di rimborso notificata, ha richiesto il rimborso dell'importo dell'addizionale che ha dovuto restituire alla Società_1 S.r.l. in base alla suddetta sentenza, oltre ad interessi e spese di lite sostenute nel giudizio civile. Con il provvedimento di cui in epigrafe oggi sub iudice, l'Ufficio ha negato il rimborso nel presupposto che “questa
Agenzia non ha alcuna competenza né riveste alcuna posizione di soggetto attivo del tributo rispetto alle fattispecie in argomento”.
Ciò premesso il ricorrente, con il ricorso introduttivo del giudizio chiedeva l'annullamento del diniego adducendo la competenza passiva dell'ADM, così come confermata anche da nutrita giurisprudenza sia di merito che di legittimità.
Si costituiva l'Agenzia delle Dogane protestando la legittimità dell'azione amministrativa che escluderebbe la legittimazione passiva del richiesto Ufficio delle Dogane rispetto all'istanza di rimborso inoltrata dalla ricorrente, sulla base di una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale si è pronunciata con sentenza del 19/06/2025 resa nella causa C-645/2023, statuendo che l'addizionale ha natura diversa dall'accisa e che per tanto l'ADM non costituisce soggetto legittimato passivo delle istanze di rimborso de quibus.
Con memorie di replica il ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso. All'udienza del 19.1.2026 ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto. L'assunto sulla base del quale le Dogane oggi negano la propria legittimazione nelle liti da rimborso per forniture aventi potenza nominale inferiore a 200 kW, non è condivisibile, in particolare questo Ufficio concorda con Cass, n. 21883 depositata il 2 agosto 2024, secondo cui: “Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6, del decreto- legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 4 kW”
Spese compensate stante i diversi oreitamenti giurisprudenziali sopra richiamati.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese