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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 16/02/2026, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2313/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DI STAZIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5419/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Nominativo_1 E Resistente_1 - 82004680581
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240286715865000 Consorzio_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1456/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese;
Resistente: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe con cui l'Agenzia delle Entrate - SC (Ader) di Roma ingiunge il pagamento di euro 503.00 a titolo di quota consortile per l'anno 2024 dovuta al Consorzio di Lavinio S. OL S. SI (di seguito “Consorzio”).
A sostegno del ricorso vengono dedotte le seguenti censure:
1. Violazione dello Statuto del contribuente ed errata indicazione dell'immobile. Si adduce che il Consorzio non ha mai inviato alcun precedente avviso di pagamento bonario. Inoltre, la pretesa si riferisce ad un immobile di terzi o inesistente, atteso che la cartella indica un immobile sito in Indirizzo_1 interno 1-2 fg. 26 p.lla 144 sub 501-502“, mentre l'immobile di proprietà del ricorrente è sito in Indirizzo_2 fg. 26 p.lla 144 sub 603;
2. Illegittimità della cartella ex art. 7 D.Lgt. 1446/1918 per l'assenza del piano di riparto e dell'approvazione da parte del Consiglio comunale di Anzio di tale piano e dei bilanci consuntivi del Consorzio.
3. Cessazione dello scopo statutario del Consorzio.
Si adduce che la cessazione dello scopo statutario emerge chiaramente dalla relazione del Comune di Anzio datata 16.10.2024, ove si precisa che le strade vicinali già gestite dal Consorzio sono diventate a tutti gli effetti strade comunali sin dal piano regolatore del 2005, che classifica la zona come urbana B1 “Satura”.
Parte ricorrente chiede di annullare la cartella impugnata con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Ader che eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in quanto le eccezioni di parte ricorrente sono tutte rivolte all'attività del Consorzio quale ente creditore della pretesa azionata. Chiede quindi di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione e, in subordine, di dichiarare l'assenza di responsabilità del medesimo anche ai fini delle spese di lite. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
Si è costituito in giudizio anche il Consorzio, che contesta la fondatezza delle opposte censure. Ribadisce la natura del Consorzio come ente di diritto pubblico non economico, legalmente costituito dal Comune di
Anzio con delibera n. 34/1951, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa in data 8/11/1951 n. 3162
(come da convenzione del 4/07/2016), regolato dalla L. 473/1925 e riconosciuto come ente pubblico da numerose sentenze dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria (v. sentenza della Cort di cassazione n. 1044/1958)
e recentemente anche dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
Richiama la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 2362/2022 (secondo la quale se la parte ricorrente è un consorziato, a norma di Statuto può impugnare i bilanci dopo la loro pubblicazione;
con la conseguenza che “la condizione necessaria per contestare la pretesa tributaria, è costituita dalla tempestiva impugnazione, nella sede propria, delle delibere consortili che avevano determinato il contributo in questione”; in mancanza di tale impugnativa la cartella di pagamento costituisce un atto di mera riscossione non essendo ipotizzabile che “l'Ente impositore possa considerarsi onerato della necessità di fornire al contribuente inciso anche gli atti presupposti, dovendo essere, piuttosto, quest'ultimo a rendersi parte diligente nel verificare quanto stabilito in via generale e astratta dall'Ente stesso, orientando le proprie difese non sul solo atto esecutivo, ma aggredendo a monte i provvedimenti che avevano fatto insorgere il debito tributario”).
Il Consorzio precisa altresì che la notifica della cartella di pagamento è stata preceduta dall'invio dell'avviso di pagamento n. 09720240000571055000, che contiene tutte le indicazioni necessarie per individuare il soggetto creditore, il bene di proprietà del ricorrente e le giustificazioni delle spese da sostenere nell'anno.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza pubblica, assenti parte ricorrente e l'Ader, il difensore del Consorzio si riporta alla memoria in atti e alle conclusioni ivi rassegnate. La causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in rito disposta l'estromissione dal giudizio dell'agente della riscossione per difetto di legittimazione passiva, atteso che le censure proposte attengono a vizi inerenti l'attività dell'ente impositore.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Questo Giudice condivide sia le motivazioni che le conclusioni a cui è giunta la CGT di secondo grado del
Lazio con la sentenza n. 2362 del 2022, pronunciandosi su un ricorso del tutto analogo a quello qui in esame proposto da altro consorziato avverso il Consorzio di Lavinio S. OL S. SI.
In detta pronuncia, nell'affermare la natura di diritto pubblico del Consorzio di Lavinio S. OL S. SI, la Corte ha osservato che “i contributi spettanti ai consorzi costituiti per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, imposti ai proprietari per le spese relative alle attività per quale sono obbligatoriamente costituiti, rientrano nella categoria generale dei tributi. Essi, a differenza dei consorzi di bonifica, hanno la funzione di costruire e manutenere le strade, ivi comprese quelle aperte al pubblico transito”.
Circa la spettanza del tributo consortile, la Corte ha affermato che “E' necessario che a detta contribuzione si correli un beneficio per il consorziato, beneficio che, però, non può che essere determinato dal relativo statuto dell'Ente, in quanto l'utente può usufruire delle strade a suo piacimento, sicché non è possibile individuare un criterio determinativo del quantum debeatur in funzione dell'uso che il contribuente concretamente effettua” e “che la condizione necessaria per contestare la pretesa tributaria è costituita dalla tempestiva impugnazione, nella sede propria, delle delibere consortili che avevano determinato la misura del contributo in questione”.
Inoltre, relativamente al prospettato (anche in quel giudizio) vizio della cartella di pagamento perché non preceduta da alcun atto presupposto (leggasi: avviso bonario di pagamento), la Corte ha affermato che già
“il primo Giudice aveva evidenziato come gli atti presupposti alla cartella di pagamento non fossero stati gravati da parte sia della Società che degli altri consorziati.”.
La medesima censura è stata proposta anche con il ricorso all'esame, avendo parte ricorrente contestato la legittimità della cartella impugnata in ragione del mancato invio di un precedente avviso di pagamento bonario.
La censura è infondata, alla luce della produzione, da parte del Consorzio – e dalla mancata contestazione da parte del ricorrente – di copia dell'avviso di pagamento n. 09720240000571055000, portante un credito di euro 503,00 a titolo di contributo consortile per l'anno 2024, pagabile in due rate.
Questo Giudice condivide, la conclusione a cui è giunta, sul punto, la CGT del Lazio nella citata sentenza n. 2362/2022, laddove afferma che “Risulta così implicitamente superato anche il vizio formale addotto nei confronti della cartella di pagamento che, per sua stessa natura, può essere legittimamente motivata con il rinvio agli atti alla stessa presupposti” e nella parte in cui, a sostegno di detta conclusione, afferma che “in assenza di una specifica iniziativa processuale nella sede propria, la cognizione del Giudice tributario deve considerarsi limitata alla mera cartella di pagamento, non potendosi perciò condividere quanto sostenuto dalla Società quando afferma che la suddetta cartella costituirebbe il primo atto dal quale aveva avuto conoscenza di quelli ad essa presupposti, dovendo essere, piuttosto, quest'ultimo a rendersi parte diligente nel verificare quanto stabilito in via generate ed astratta dall'Ente stesso, orientando le proprie difese non sul solo atto esecutivo, ma aggredendo a monte i provvedimenti che avevano fatto insorgere il debito tributario.”.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo in favore del costituito Consorzio;
vanno invece compensate nei confronti dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 23, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro trecento, oltre agli accessori di legge se dovuti. Così deciso il 9 febbraio 2026 Il giudice Antonio Di Stazio
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DI STAZIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5419/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Nominativo_1 E Resistente_1 - 82004680581
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240286715865000 Consorzio_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1456/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese;
Resistente: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe con cui l'Agenzia delle Entrate - SC (Ader) di Roma ingiunge il pagamento di euro 503.00 a titolo di quota consortile per l'anno 2024 dovuta al Consorzio di Lavinio S. OL S. SI (di seguito “Consorzio”).
A sostegno del ricorso vengono dedotte le seguenti censure:
1. Violazione dello Statuto del contribuente ed errata indicazione dell'immobile. Si adduce che il Consorzio non ha mai inviato alcun precedente avviso di pagamento bonario. Inoltre, la pretesa si riferisce ad un immobile di terzi o inesistente, atteso che la cartella indica un immobile sito in Indirizzo_1 interno 1-2 fg. 26 p.lla 144 sub 501-502“, mentre l'immobile di proprietà del ricorrente è sito in Indirizzo_2 fg. 26 p.lla 144 sub 603;
2. Illegittimità della cartella ex art. 7 D.Lgt. 1446/1918 per l'assenza del piano di riparto e dell'approvazione da parte del Consiglio comunale di Anzio di tale piano e dei bilanci consuntivi del Consorzio.
3. Cessazione dello scopo statutario del Consorzio.
Si adduce che la cessazione dello scopo statutario emerge chiaramente dalla relazione del Comune di Anzio datata 16.10.2024, ove si precisa che le strade vicinali già gestite dal Consorzio sono diventate a tutti gli effetti strade comunali sin dal piano regolatore del 2005, che classifica la zona come urbana B1 “Satura”.
Parte ricorrente chiede di annullare la cartella impugnata con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Ader che eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in quanto le eccezioni di parte ricorrente sono tutte rivolte all'attività del Consorzio quale ente creditore della pretesa azionata. Chiede quindi di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione e, in subordine, di dichiarare l'assenza di responsabilità del medesimo anche ai fini delle spese di lite. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
Si è costituito in giudizio anche il Consorzio, che contesta la fondatezza delle opposte censure. Ribadisce la natura del Consorzio come ente di diritto pubblico non economico, legalmente costituito dal Comune di
Anzio con delibera n. 34/1951, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa in data 8/11/1951 n. 3162
(come da convenzione del 4/07/2016), regolato dalla L. 473/1925 e riconosciuto come ente pubblico da numerose sentenze dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria (v. sentenza della Cort di cassazione n. 1044/1958)
e recentemente anche dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
Richiama la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 2362/2022 (secondo la quale se la parte ricorrente è un consorziato, a norma di Statuto può impugnare i bilanci dopo la loro pubblicazione;
con la conseguenza che “la condizione necessaria per contestare la pretesa tributaria, è costituita dalla tempestiva impugnazione, nella sede propria, delle delibere consortili che avevano determinato il contributo in questione”; in mancanza di tale impugnativa la cartella di pagamento costituisce un atto di mera riscossione non essendo ipotizzabile che “l'Ente impositore possa considerarsi onerato della necessità di fornire al contribuente inciso anche gli atti presupposti, dovendo essere, piuttosto, quest'ultimo a rendersi parte diligente nel verificare quanto stabilito in via generale e astratta dall'Ente stesso, orientando le proprie difese non sul solo atto esecutivo, ma aggredendo a monte i provvedimenti che avevano fatto insorgere il debito tributario”).
Il Consorzio precisa altresì che la notifica della cartella di pagamento è stata preceduta dall'invio dell'avviso di pagamento n. 09720240000571055000, che contiene tutte le indicazioni necessarie per individuare il soggetto creditore, il bene di proprietà del ricorrente e le giustificazioni delle spese da sostenere nell'anno.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza pubblica, assenti parte ricorrente e l'Ader, il difensore del Consorzio si riporta alla memoria in atti e alle conclusioni ivi rassegnate. La causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in rito disposta l'estromissione dal giudizio dell'agente della riscossione per difetto di legittimazione passiva, atteso che le censure proposte attengono a vizi inerenti l'attività dell'ente impositore.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Questo Giudice condivide sia le motivazioni che le conclusioni a cui è giunta la CGT di secondo grado del
Lazio con la sentenza n. 2362 del 2022, pronunciandosi su un ricorso del tutto analogo a quello qui in esame proposto da altro consorziato avverso il Consorzio di Lavinio S. OL S. SI.
In detta pronuncia, nell'affermare la natura di diritto pubblico del Consorzio di Lavinio S. OL S. SI, la Corte ha osservato che “i contributi spettanti ai consorzi costituiti per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, imposti ai proprietari per le spese relative alle attività per quale sono obbligatoriamente costituiti, rientrano nella categoria generale dei tributi. Essi, a differenza dei consorzi di bonifica, hanno la funzione di costruire e manutenere le strade, ivi comprese quelle aperte al pubblico transito”.
Circa la spettanza del tributo consortile, la Corte ha affermato che “E' necessario che a detta contribuzione si correli un beneficio per il consorziato, beneficio che, però, non può che essere determinato dal relativo statuto dell'Ente, in quanto l'utente può usufruire delle strade a suo piacimento, sicché non è possibile individuare un criterio determinativo del quantum debeatur in funzione dell'uso che il contribuente concretamente effettua” e “che la condizione necessaria per contestare la pretesa tributaria è costituita dalla tempestiva impugnazione, nella sede propria, delle delibere consortili che avevano determinato la misura del contributo in questione”.
Inoltre, relativamente al prospettato (anche in quel giudizio) vizio della cartella di pagamento perché non preceduta da alcun atto presupposto (leggasi: avviso bonario di pagamento), la Corte ha affermato che già
“il primo Giudice aveva evidenziato come gli atti presupposti alla cartella di pagamento non fossero stati gravati da parte sia della Società che degli altri consorziati.”.
La medesima censura è stata proposta anche con il ricorso all'esame, avendo parte ricorrente contestato la legittimità della cartella impugnata in ragione del mancato invio di un precedente avviso di pagamento bonario.
La censura è infondata, alla luce della produzione, da parte del Consorzio – e dalla mancata contestazione da parte del ricorrente – di copia dell'avviso di pagamento n. 09720240000571055000, portante un credito di euro 503,00 a titolo di contributo consortile per l'anno 2024, pagabile in due rate.
Questo Giudice condivide, la conclusione a cui è giunta, sul punto, la CGT del Lazio nella citata sentenza n. 2362/2022, laddove afferma che “Risulta così implicitamente superato anche il vizio formale addotto nei confronti della cartella di pagamento che, per sua stessa natura, può essere legittimamente motivata con il rinvio agli atti alla stessa presupposti” e nella parte in cui, a sostegno di detta conclusione, afferma che “in assenza di una specifica iniziativa processuale nella sede propria, la cognizione del Giudice tributario deve considerarsi limitata alla mera cartella di pagamento, non potendosi perciò condividere quanto sostenuto dalla Società quando afferma che la suddetta cartella costituirebbe il primo atto dal quale aveva avuto conoscenza di quelli ad essa presupposti, dovendo essere, piuttosto, quest'ultimo a rendersi parte diligente nel verificare quanto stabilito in via generate ed astratta dall'Ente stesso, orientando le proprie difese non sul solo atto esecutivo, ma aggredendo a monte i provvedimenti che avevano fatto insorgere il debito tributario.”.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo in favore del costituito Consorzio;
vanno invece compensate nei confronti dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 23, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro trecento, oltre agli accessori di legge se dovuti. Così deciso il 9 febbraio 2026 Il giudice Antonio Di Stazio