Articolo 45 della Legge 25 luglio 1941, n. 934
Articolo 44Articolo 46
Versione
27 settembre 1941
Art. 45.

Nessun conferimento d'indennita' o di pensione, dirette o indirette, puo' essere fatto se il salariato non abbia contribuito alla Cassa di previdenza durante almeno cinque anni compiuti di servizio utile, eccezione fatta per i casi di cui ai precedenti articoli 32 lettera d) e 39.

Ove pero' l'iscritto abbia ottenuto il riscatto di cui al successivo art. 66 ed all'art. 21 della parte II dell'Ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 19996-IV, n. 679, il periodo cosi' riscattato e' utile per il computo del prescritto periodo minimo di contribuzione.

La norma di cui al comma precedente si applica anche nel caso di riscatto di servizi ai sensi dell' art. 7 della legge 20 dicembre 1914, n. 1382 e dell' art. 2 della legge 11 giugno 1916, n. 720 , e le quote eventualmente ancora dovute sono trattenute sulla indennita' o sulla pensione.

Sono pure computabili per il predetto periodo minimo i servizi prestati con iscrizione ai regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni o alle Casse, Istituti o Fondi speciali contemplati dai precedenti articoli 7, ultimo comma, 10, 11 e 13, quelli resi allo Stato, che siano cumulabili ai termini del presente Ordinamento, e quelli cumulabili a norma del successivo art. 54.

Entrata in vigore il 27 settembre 1941