Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9618 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicola Longobardi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Macciotta, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/02/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sinnai, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore (nato a [...] il [...], C.F. Per_1 C.F._3
) viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione
[...] prevalente presso la madre, con la quale continuerà a vivere e presso la quale continuerà ad avere la residenza anagrafica.
Pertanto, alla IG.ra viene assegnata la casa coniugale in Parte_1
Quartucciu nella Via Barbagia piano 1 e catastalmente censito al N.C.E.U. del predetto Comune al F. 9, mapp. 4522, sub. 31 (in locazione al IG.
[...]
in virtù di contratto di locazione sottoscritto in data 10.06.2022 Pt_2 regolarmente registrato in data 30.06.2022 al DPCA UT CAGLIARI 2, serie 3t,
n. 2771) con tutti gli arredi nello stesso presenti.
Il IG. potrà mantenere una copia delle chiavi dell'immobile Parte_2 coniugale, tuttavia, potrà accedere allo stesso solo in caso di specifica richiesta e conseguente consenso espresso da parte della IG.ra , anche per Parte_1 le vie brevi.
3) Entrambi i genitori assicureranno al minore cura, educazione ed istruzione, impegnandosi, altresì, a mantenere con lo stesso rapporti equilibrati e continuativi e a far sì che questo abbia, con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, rapporti IGnificativi;
eserciteranno la responsabilità genitoriale e adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'eventuale indirizzo religioso e quanto altro risulti necessario alla sua formazione;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
4) Il IG. - salvo diverso accordo con la IG.ra - Parte_2 Parte_1 terrà con sé il minore nella sua giornata di riposo settimanale dal lavoro.
Pag. 2 di 5 Per le giornate di festività verrà previsto un ordinario regime di alternanza tra i genitori.
5) I coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso all'emissione di documenti per il minore validi per l'espatrio.
Qualsiasi spostamento del minore per viaggi dovrà essere previamente concordato dai coniugi con congruo preavviso;
gli spostamenti nel territorio nazionale ed estero in assenza del minore, dovranno invece essere semplicemente comunicati all'altro genitore con congruo preavviso.
6) Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra un Parte_2 Parte_1 assegno mensile a titolo di mantenimento nell'interesse del minore pari Per_1 ad euro 400,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
7) Le spese straordinarie nell'interesse del minore saranno poste rispettivamente al
60% a carico del IG. ed il restante 40% a carico della IG.ra Parte_2
, ivi incluse quelle già assunte. Parte_1
In particolare, tale ripartizione si applicherà anche per il pagamento delle spese di apparecchio odontoiatrico del minore, che consistono in una rata mensile pari ad euro 170,00.
Il IG. si impegna, invece, a pagare in via esclusiva la retta Parte_2 mensile per la frequentazione del minore alla scuola calcio. Per_1
8) in merito alle spese straordinarie per le parti terranno conto di quanto Per_1 in appresso:
A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private o pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista; d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
B) spese mediche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: a) cure termali e fisioterapiche;
b) farmaci omeopatici;
C) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola (in tal caso le parti si accorderanno prima sul modello di fascia meno costosa); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Pag. 3 di 5 D) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
F) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative;
e) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
9) Nonostante l'assenza di stabile occupazione lavorativa della IG.ra
[...]
e la presenza di un reddito tanto scarso quanto incerto, la IG.ra Pt_1 [...]
, non riceverà direttamente alcun contributo economico per sé. Pt_1
Tuttavia, vista tale carenza di reddito da parte della IG.ra , il IG. Parte_1
si impegna a corrispondere mensilmente il 50% del canone di Parte_2 locazione e relative spese condominiali dell'immobile coniugale (attualmente pari ad euro 640,00 circa, già comprensivi delle spese condominiali ordinarie a carico del conduttore).
Tale importo verrà aggiornato in base agli adeguamenti ISTAT e in base alle eventuali delibere condominiali di modifica della quota ordinaria condominiale.
Per il pagamento della metà di tale importo, il IG. utilizzerà Parte_2
l'assegno unico familiare (attualmente pari a circa 200 euro mensili) che viene da lui oggi interamente percepito.
Le parti concorderanno su chi dei due coniugi eseguirà il pagamento integrale del canone al proprietario dell'immobile, salvo poi ottenere il rimborso della metà da parte dell'altro.
La IG.ra avrà facoltà di presentare domanda all' per percepire Pt_1 CP_1 integralmente a proprio nome l'assegno familiare e il IG. presta fin d'ora Pt_2 il proprio consenso affinché ciò avvenga.
In tal caso il IG. continuerà a corrispondere al coniuge la metà del Pt_2 canone di locazione e spese condominiali sopra menzionato, però il pagamento avverrà al netto dell'importo dell'assegno familiare da lui oggi percepito (in base agli importi calcolati alla data odierna, il IG. corrisponderebbe così Pt_2
Pag. 4 di 5 120,00 euro, ossia 320,00 euro pari alla metà del canone e oneri condominiali, dai quali andranno detratti 200,00 euro pari all'assegno unico).
Il IG. presta fin da ora il proprio consenso all'eventuale voltura Parte_2 del contratto di locazione in favore della IG.ra . Parte_1
10) Considerato che nell'immobile coniugale vi è un unico contatore idrico condominiale e tenuto conto che solo nei prossimi mesi verrà eseguito da parte dell'Amministratore di Condominio un calcolo delle quote e/o conguagli pregressi a carico di ciascuna unità immobiliare, i coniugi concordano che l'importo che verrà comunicato dal Condominio per i consumi idrici pregressi - maturati fino al mese di ottobre 2024 compreso - verrà ripartito tra loro in parti uguali.
11) Entro 60 giorni dal provvedimento di omologa della separazione, il IG.
[...]
si obbliga a trasferire gratuitamente alla IG.ra la Pt_2 Parte_1 proprietà dell'autovettura Toyota Yaris targata FL979LH e quest'ultima si sobbarcherà i relativi costi di passaggio di proprietà.
Poiché il citato trasferimento di proprietà di autoveicolo avviene in virtù di accordo raggiunto dai coniugi volto a regolare la crisi coniugale, le parti dichiarano espressamente fin d'ora di volersi avvalere dell'esenzione di cui all'art. 19 della legge n.74 del 1987, ovvero di ogni altra esenzione tributaria/fiscale esistente.
Il IG. resterà invece proprietario esclusivo del motociclo Honda Parte_2
Hornet 600, targato CW96573.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conIGlio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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