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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/05/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 431/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Ramacciotti Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. r.g.v. 431/2025 promosso da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LUGLI NICOLO' ricorrenti adottanti per l'adozione del maggiorenne (C.F. ) Persona_1 C.F._3
con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dai coniugi , nato a [...] – Marocco (EE), il Parte_1
05.08.1955, e , nata a [...] – Marocco (EE), il 03.10.1960, cittadini italiani di Parte_2
origine marocchina, entrambi residenti in [...], che intendono adottare
[...]
nato a [...] – Marocco (EE) il 27.01.1994, è fondata e può Persona_1
essere accolta.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 40 della legge n. 218 del 1995 (diritto internazionale privato), essendo gli adottanti cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 38 della stessa legge i presupposti dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante, quindi la legge italiana.
Secondo l'art. 291 c.c., per come originariamente formulato, “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”. Sennonché, la Corte
Costituzionale, con la sentenza 19.5.1988, n. 557, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del pagina 1 di 3 richiamato articolo “nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti (…) maggiorenni e consenzienti”.
In primo luogo, risulta soddisfatta la condizione posta dall'art. 291 c.c. dell'età degli adottanti (69 e
64) e della differenza di età con l'adottando (39 e 34).
Risulta poi soddisfatta la condizione posta dall'art. 296 c.c. per cui “per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando”, che, secondo l'art. 311 c.c., “deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale (…)”.
Infatti, all'udienza presidenziale del 13/05/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno dichiarato che intendono adottare che considerano come un Persona_1
loro figlio. E ha dichiarato che intende essere adottato da Persona_1
e . Parte_1 Parte_2
L'adottando non ha indicazioni sui genitori naturali, in quanto, i predetti, per cause ignote, hanno abbandonato in orfanotrofio il figlio appena poco dopo la nascita;
il minorenne in seguito, è Per_1
stato affidato in custodia ai coniugi nato in [...] il [...] e Parte_3 Persona_2
nata in [...] in data [...], che sono i genitori dell'adottante Vista anche l'età Parte_2
avanzata dei sigg.ri e ha sempre mantenuto rapporti stretti con Parte_3 Per_2 Per_1
la quale più che una sorella acquisita, ha svolto nei suoi confronti funzioni materne. Il Parte_2
legame tra la ricorrente e non si è mai interreotto, nemmeno quando ha deciso di Per_1 Parte_2
crearsi una famiglia con e si è trasferita in Italia. Anche il ricorrente si è Parte_1 Pt_1
profondamente affezionato ad tanto da considerarlo il figlio maschio che non ha avuto. Per_1
Della mancanza di indicazioni sui genitori biologici dell'adottando si è già detto.
Alla stessa udienza le tre figlie maggiorenni degli adottanti, (nata il Persona_3
28.03.1992), (nata il [...]) e (nata il [...]), Persona_4 Parte_4
hanno manifestato l'assenso a che i loro genitori adottino che Persona_1
considerano da sempre come un loro fratello.
L'adozione risponde dunque all'interesse dell'adottando a sancire legalmente lo stretto rapporto familiare di fatto con gli adottanti.
L'istituto dell'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, come è indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza, ha perso infatti la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonchè di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi pagina 2 di 3 vincoli personali, morali e civili.
In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela.
E' pacifico poi che l'adozione di persone maggiori di età non implica necessariamente l'instaurarsi o il permanere della convivenza familiare.
Non ostano in senso contrario informazioni o documenti di sorta.
Pertanto, va pronunciata ex art. 313 comma 1 c.c. l'adozione di (cognome Persona_1
composto) (nome), nato a [...] – Marocco (EE) il 27.01.1994 da parte dei Per_1
coniugi , nato a [...] – Marocco (EE), il 05.08.1955, e Parte_1 Pt_2
, nata a [...] – Marocco (EE), il 03.10.1960, ad ogni conseguente effetto, compresa
[...]
l'anteposizione del cognome del marito l proprio da parte dell'adottato ex art. 299 co. 1 e Pt_1
3 c.c.
Non si provvede al regolamento delle spese in considerazione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
I - fa luogo all'adozione di l'adozione di (cognome) (nome), nato a Persona_1 Per_1
Tetouan El Azhar – Marocco (EE) il 27.01.1994 da parte dei coniugi (cognome) Pt_1
(nome), nato a [...] – Marocco (EE), il 05.08.1955, e (cognome) Pt_1 Pt_2
(nome), nata a [...] – Marocco (EE), il 03.10.1960, ad ogni conseguente effetto;
Pt_2
II – dichiara che antepone il cognome l proprio;
Persona_1 Pt_1
III – nulla sulle spese.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 14 maggio 2025
Il Presidente estensore dott. Eleonora Ramacciotti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Ramacciotti Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. r.g.v. 431/2025 promosso da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LUGLI NICOLO' ricorrenti adottanti per l'adozione del maggiorenne (C.F. ) Persona_1 C.F._3
con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dai coniugi , nato a [...] – Marocco (EE), il Parte_1
05.08.1955, e , nata a [...] – Marocco (EE), il 03.10.1960, cittadini italiani di Parte_2
origine marocchina, entrambi residenti in [...], che intendono adottare
[...]
nato a [...] – Marocco (EE) il 27.01.1994, è fondata e può Persona_1
essere accolta.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 40 della legge n. 218 del 1995 (diritto internazionale privato), essendo gli adottanti cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 38 della stessa legge i presupposti dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante, quindi la legge italiana.
Secondo l'art. 291 c.c., per come originariamente formulato, “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”. Sennonché, la Corte
Costituzionale, con la sentenza 19.5.1988, n. 557, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del pagina 1 di 3 richiamato articolo “nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti (…) maggiorenni e consenzienti”.
In primo luogo, risulta soddisfatta la condizione posta dall'art. 291 c.c. dell'età degli adottanti (69 e
64) e della differenza di età con l'adottando (39 e 34).
Risulta poi soddisfatta la condizione posta dall'art. 296 c.c. per cui “per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando”, che, secondo l'art. 311 c.c., “deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale (…)”.
Infatti, all'udienza presidenziale del 13/05/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno dichiarato che intendono adottare che considerano come un Persona_1
loro figlio. E ha dichiarato che intende essere adottato da Persona_1
e . Parte_1 Parte_2
L'adottando non ha indicazioni sui genitori naturali, in quanto, i predetti, per cause ignote, hanno abbandonato in orfanotrofio il figlio appena poco dopo la nascita;
il minorenne in seguito, è Per_1
stato affidato in custodia ai coniugi nato in [...] il [...] e Parte_3 Persona_2
nata in [...] in data [...], che sono i genitori dell'adottante Vista anche l'età Parte_2
avanzata dei sigg.ri e ha sempre mantenuto rapporti stretti con Parte_3 Per_2 Per_1
la quale più che una sorella acquisita, ha svolto nei suoi confronti funzioni materne. Il Parte_2
legame tra la ricorrente e non si è mai interreotto, nemmeno quando ha deciso di Per_1 Parte_2
crearsi una famiglia con e si è trasferita in Italia. Anche il ricorrente si è Parte_1 Pt_1
profondamente affezionato ad tanto da considerarlo il figlio maschio che non ha avuto. Per_1
Della mancanza di indicazioni sui genitori biologici dell'adottando si è già detto.
Alla stessa udienza le tre figlie maggiorenni degli adottanti, (nata il Persona_3
28.03.1992), (nata il [...]) e (nata il [...]), Persona_4 Parte_4
hanno manifestato l'assenso a che i loro genitori adottino che Persona_1
considerano da sempre come un loro fratello.
L'adozione risponde dunque all'interesse dell'adottando a sancire legalmente lo stretto rapporto familiare di fatto con gli adottanti.
L'istituto dell'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, come è indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza, ha perso infatti la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonchè di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi pagina 2 di 3 vincoli personali, morali e civili.
In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela.
E' pacifico poi che l'adozione di persone maggiori di età non implica necessariamente l'instaurarsi o il permanere della convivenza familiare.
Non ostano in senso contrario informazioni o documenti di sorta.
Pertanto, va pronunciata ex art. 313 comma 1 c.c. l'adozione di (cognome Persona_1
composto) (nome), nato a [...] – Marocco (EE) il 27.01.1994 da parte dei Per_1
coniugi , nato a [...] – Marocco (EE), il 05.08.1955, e Parte_1 Pt_2
, nata a [...] – Marocco (EE), il 03.10.1960, ad ogni conseguente effetto, compresa
[...]
l'anteposizione del cognome del marito l proprio da parte dell'adottato ex art. 299 co. 1 e Pt_1
3 c.c.
Non si provvede al regolamento delle spese in considerazione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
I - fa luogo all'adozione di l'adozione di (cognome) (nome), nato a Persona_1 Per_1
Tetouan El Azhar – Marocco (EE) il 27.01.1994 da parte dei coniugi (cognome) Pt_1
(nome), nato a [...] – Marocco (EE), il 05.08.1955, e (cognome) Pt_1 Pt_2
(nome), nata a [...] – Marocco (EE), il 03.10.1960, ad ogni conseguente effetto;
Pt_2
II – dichiara che antepone il cognome l proprio;
Persona_1 Pt_1
III – nulla sulle spese.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 14 maggio 2025
Il Presidente estensore dott. Eleonora Ramacciotti
pagina 3 di 3