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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/11/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna DI US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 533 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi promossa
DA
, nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Ingrao, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
attrice
E
, nato a [...], il [...], elettivamente do- Controparte_1
miciliato presso lo studio dell'avv. Calogero Li Calzi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
convenuto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 14 novembre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 7 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 3 marzo 2025, , pre- Parte_1
mettendo di avere, in data 7 giugno 1986, contratto matrimonio con
[...]
, dalla cui unione sono nati tre figli, e Controparte_2 Per_1 Per_2 Per_3
, maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha chiesto pronun-
[...]
ciarsi la separazione dal convenuto, con addebito a quest'ultimo.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'af- fectio coniugalis, a causa del comportamento del , il quale, nel CP_1
2012, avrebbe abbandonato la casa coniugale, manifestando un totale di- sinteresse nei confronti della moglie e dei figli.
La medesima, allegando di essere priva di reddito e di occupazione, ha chiesto la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore di im- porto pari ad euro 350,00.
Costituitosi con comparsa, depositata il 4 settembre 2025, Controparte_3
ha aderito alla richiesta di separazione, ma ha contestato la domanda
[...]
di addebito avanzata dalla ricorrente, deducendo la preesistenza di una irreversibile e profonda crisi coniugale, che lo avrebbe indotto ad allon- tanarsi dalla casa coniugale, opponendosi anche alla richiesta di manteni- mento formulata dalla ricorrente per la medesima.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione
- 2 - all'udienza del 20 ottobre 2025, il giudice delegato ha adottato i provve- dimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 14 novembre 2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti,
è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, deve, senz'altro, accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dall'attrice, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconci- liarsi e l'ostilità che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese reciproche, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
L'attrice ha formulato domanda di addebito.
È da evidenziare come, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determi- nazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01), dovendosi, tale nesso, ritenersi escluso ogni- qualvolta la crisi matrimoniale sia antecedente rispetto alla predetta vio- lazione o sia comunque intervenuta semplicemente ad aggravare o a ren- dere definitiva una crisi già in atto.
Ebbene, nel caso di specie, le allegazioni di parte attrice in ordine alle presunte condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio poste in
- 3 - essere dal convenuto sono rimaste sfornite di adeguato supporto proba- torio, non avendo la stessa articolato alcuna prova, al fine di dimostrare la fondatezza dei propri assunti.
Invero, nel corso del giudizio, non è stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare che l'allontanamento del abbia costituito la causa CP_1
della crisi matrimoniale e non piuttosto l'effetto di una preesistente situa- zione di deterioramento del rapporto tra i coniugi.
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito proposta dalla . Pt_1
Venendo alla richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente in suo favore, tenuto conto che la ha dichiarato di percepire un assegno Pt_1
di inclusione di € 1060,00 e che il ha, invece, dichiarato di per- CP_1
cepire € 750,00 a titolo di pensione, non essendo emersa la sussistenza di una sperequazione reddituale tra le parti, va disattesa la domanda dell'attrice volta ad ottenere un assegno di mantenimento in suo favore.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della
contro
- versia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichia- rare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Canicattì il 22 aprile 1964, e , nato a [...], il 27 Controparte_1
luglio 1958, i quali hanno contratto matrimonio a Canicattì il 7 giugno
1986, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
- 4 - Canicattì al n. 51, part II, Serie A, dell'anno 1986; rigetta la domanda di addebito formulata da;
Parte_1
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, 26 novembre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. DI US
- 5 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna DI US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 533 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi promossa
DA
, nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Ingrao, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
attrice
E
, nato a [...], il [...], elettivamente do- Controparte_1
miciliato presso lo studio dell'avv. Calogero Li Calzi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
convenuto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 14 novembre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 7 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 3 marzo 2025, , pre- Parte_1
mettendo di avere, in data 7 giugno 1986, contratto matrimonio con
[...]
, dalla cui unione sono nati tre figli, e Controparte_2 Per_1 Per_2 Per_3
, maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha chiesto pronun-
[...]
ciarsi la separazione dal convenuto, con addebito a quest'ultimo.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'af- fectio coniugalis, a causa del comportamento del , il quale, nel CP_1
2012, avrebbe abbandonato la casa coniugale, manifestando un totale di- sinteresse nei confronti della moglie e dei figli.
La medesima, allegando di essere priva di reddito e di occupazione, ha chiesto la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore di im- porto pari ad euro 350,00.
Costituitosi con comparsa, depositata il 4 settembre 2025, Controparte_3
ha aderito alla richiesta di separazione, ma ha contestato la domanda
[...]
di addebito avanzata dalla ricorrente, deducendo la preesistenza di una irreversibile e profonda crisi coniugale, che lo avrebbe indotto ad allon- tanarsi dalla casa coniugale, opponendosi anche alla richiesta di manteni- mento formulata dalla ricorrente per la medesima.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione
- 2 - all'udienza del 20 ottobre 2025, il giudice delegato ha adottato i provve- dimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 14 novembre 2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti,
è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, deve, senz'altro, accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dall'attrice, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconci- liarsi e l'ostilità che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese reciproche, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
L'attrice ha formulato domanda di addebito.
È da evidenziare come, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determi- nazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01), dovendosi, tale nesso, ritenersi escluso ogni- qualvolta la crisi matrimoniale sia antecedente rispetto alla predetta vio- lazione o sia comunque intervenuta semplicemente ad aggravare o a ren- dere definitiva una crisi già in atto.
Ebbene, nel caso di specie, le allegazioni di parte attrice in ordine alle presunte condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio poste in
- 3 - essere dal convenuto sono rimaste sfornite di adeguato supporto proba- torio, non avendo la stessa articolato alcuna prova, al fine di dimostrare la fondatezza dei propri assunti.
Invero, nel corso del giudizio, non è stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare che l'allontanamento del abbia costituito la causa CP_1
della crisi matrimoniale e non piuttosto l'effetto di una preesistente situa- zione di deterioramento del rapporto tra i coniugi.
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito proposta dalla . Pt_1
Venendo alla richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente in suo favore, tenuto conto che la ha dichiarato di percepire un assegno Pt_1
di inclusione di € 1060,00 e che il ha, invece, dichiarato di per- CP_1
cepire € 750,00 a titolo di pensione, non essendo emersa la sussistenza di una sperequazione reddituale tra le parti, va disattesa la domanda dell'attrice volta ad ottenere un assegno di mantenimento in suo favore.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della
contro
- versia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichia- rare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Canicattì il 22 aprile 1964, e , nato a [...], il 27 Controparte_1
luglio 1958, i quali hanno contratto matrimonio a Canicattì il 7 giugno
1986, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
- 4 - Canicattì al n. 51, part II, Serie A, dell'anno 1986; rigetta la domanda di addebito formulata da;
Parte_1
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, 26 novembre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. DI US
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