Articolo 14 della Legge 6 giugno 1974, n. 298
Articolo 13Articolo 15
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1 agosto 1974
Art. 14. Iscrizione delle imprese estere

Le persone fisiche e giuridiche di uno Stato estero membro della Comunita' economica europea possono essere iscritte all'albo; le persone fisiche e giuridiche degli altri Stati possono essere iscritte all'albo se abbiano in Italia una sede amministrativa o di fatto (succursale, filiale o simili) e se vi sia trattamento di reciprocita' nello Stato di appartenenza.
Entrata in vigore il 1 agosto 1974
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