Versione
1 agosto 1974
1 agosto 1974
Art. 14. Iscrizione delle imprese estere
Le persone fisiche e giuridiche di uno Stato estero membro della Comunita' economica europea possono essere iscritte all'albo; le persone fisiche e giuridiche degli altri Stati possono essere iscritte all'albo se abbiano in Italia una sede amministrativa o di fatto (succursale, filiale o simili) e se vi sia trattamento di reciprocita' nello Stato di appartenenza.
Le persone fisiche e giuridiche di uno Stato estero membro della Comunita' economica europea possono essere iscritte all'albo; le persone fisiche e giuridiche degli altri Stati possono essere iscritte all'albo se abbiano in Italia una sede amministrativa o di fatto (succursale, filiale o simili) e se vi sia trattamento di reciprocita' nello Stato di appartenenza.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. III, ordinanza 08/06/2018, n. 14901Provvedimento: to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10006-2016 proposto da: DITTA AUTOTRASPORTI LE IA in persona dell'omonimo titolare LE IA, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DELLA GANCIA l, presso lo studio dell'avvocato RENATO MIELE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGINO MARIA MARTELLATO giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro SCHENKER ITALIANA SPA in persona del proprio rappresentante legale pro tempore ED IR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APRICALE 31, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO VITOLO, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO ORSENICO giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la …Leggi di più...
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