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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 01/12/2025, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4688/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Procedimenti Presidenziali CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RI SS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. CA NO giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4688/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Di Parte_1 C.F._1
Giammatteo
RICORRENTE
Nei confronti di
C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 17.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le parti in epigrafe hanno contratto matrimonio a Messina in data 2.9.1994 (atto annotato nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Messina al n. 638, parte 2, Serie A, Mandamento - Anno
1994).
Dall'unione coniugale è nata la figlia in data 15.1.2000. Persona_1 Con ricorso depositato in data 15.7.2022 la ricorrente ha evocato in giudizio il resistente al fine di sentire pronunciare la separazione personale dei coniugi, con onere a carico del resistente di corrispondere un assegno di euro 300,00 mensili per il mantenimento della figlia oltre al 50% Per_1 del pagamento del canone di locazione della casa coniugale.
Il resistente non si è costituito.
Il PM è regolarmente intervenuto nel giudizio mediante l'apposizione del visto.
A seguito di vari rinvii per il rinnovo della notifica, all'udienza presidenziale del 13.11.2024 è comparsa la ricorrente, la quale ha esibito la prova dell'avvenuta notifica al resistente. Il Presidente delegato, rilevato lo stato di reclusione (presso il carcere di Poggioreale) del resistente, ha autorizzato le parti a vivere separate, ponendo a carico del resistente un contributo per il mantenimento della figlia di euro 150,00 mensili e disponendo la prosecuzione dell'istruttoria. Nella memoria Per_1 integrativa la ricorrente ha insistito nella pronuncia di separazione nonché nella domanda relativa all'assegno di mantenimento per la figlia Per_1
Il resistente non si è costituito in giudizio neanche nella fase di merito ed è stato dichiarato contumace.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.11.2025.
Nelle note depositate per tale udienza parte ricorrente ha insistito nelle proprie domande, chiedendo di porre a carico del padre “un assegno mensile di € 300,00 o nella diversa misura di € 150,00 mensili disposta nei provvedimenti presidenziali atteso l'attuale stato di reclusione”, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.; il Giudice ha riservato di riferire la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, attesa la sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia previste dall'art. 151 c.c..
L'esame degli atti nonché la condotta processuale delle parti evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione spirituale e materiale che costituisce il fondamento del matrimonio, sicché è da ritenersi impossibile il ripristino della convivenza, divenuta non più tollerabile.
Si prende atto del fatto che, come dichiarato dalla ricorrente, ciascun coniuge provvederà al suo mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Quanto al mantenimento della figlia maggiorenne ma non indipendente economicamente, Per_1 ritiene questo Collegio di confermare la quantificazione dello stesso in euro 150,00 mensili così come stabilito in sede presidenziale - oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Velletri-, in difetto di elementi per una diversa determinazione e atteso lo stato di reclusione del resistente.
Non si accollano le spese di lite alla parte convenuta, che non si è opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio a Messina in data 2.9.1994 (atto annotato nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Messina al n. 638, parte 2, Serie A, Mandamento - Anno 1994);
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Messina;
- dispone che le parti, economicamente indipendenti, provvedano ognuno al proprio mantenimento;
- pone a carico del resistente per il mantenimento della figlia un assegno di Persona_1 mantenimento di euro 150,00 mensili, oltre alla rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie da corrispondersi entro il giorno 5 del mese alla ricorrente;
- nulla sulle spese di lite.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 26.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente
CA NO RI SS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Procedimenti Presidenziali CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RI SS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. CA NO giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4688/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Di Parte_1 C.F._1
Giammatteo
RICORRENTE
Nei confronti di
C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 17.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le parti in epigrafe hanno contratto matrimonio a Messina in data 2.9.1994 (atto annotato nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Messina al n. 638, parte 2, Serie A, Mandamento - Anno
1994).
Dall'unione coniugale è nata la figlia in data 15.1.2000. Persona_1 Con ricorso depositato in data 15.7.2022 la ricorrente ha evocato in giudizio il resistente al fine di sentire pronunciare la separazione personale dei coniugi, con onere a carico del resistente di corrispondere un assegno di euro 300,00 mensili per il mantenimento della figlia oltre al 50% Per_1 del pagamento del canone di locazione della casa coniugale.
Il resistente non si è costituito.
Il PM è regolarmente intervenuto nel giudizio mediante l'apposizione del visto.
A seguito di vari rinvii per il rinnovo della notifica, all'udienza presidenziale del 13.11.2024 è comparsa la ricorrente, la quale ha esibito la prova dell'avvenuta notifica al resistente. Il Presidente delegato, rilevato lo stato di reclusione (presso il carcere di Poggioreale) del resistente, ha autorizzato le parti a vivere separate, ponendo a carico del resistente un contributo per il mantenimento della figlia di euro 150,00 mensili e disponendo la prosecuzione dell'istruttoria. Nella memoria Per_1 integrativa la ricorrente ha insistito nella pronuncia di separazione nonché nella domanda relativa all'assegno di mantenimento per la figlia Per_1
Il resistente non si è costituito in giudizio neanche nella fase di merito ed è stato dichiarato contumace.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.11.2025.
Nelle note depositate per tale udienza parte ricorrente ha insistito nelle proprie domande, chiedendo di porre a carico del padre “un assegno mensile di € 300,00 o nella diversa misura di € 150,00 mensili disposta nei provvedimenti presidenziali atteso l'attuale stato di reclusione”, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.; il Giudice ha riservato di riferire la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, attesa la sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia previste dall'art. 151 c.c..
L'esame degli atti nonché la condotta processuale delle parti evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione spirituale e materiale che costituisce il fondamento del matrimonio, sicché è da ritenersi impossibile il ripristino della convivenza, divenuta non più tollerabile.
Si prende atto del fatto che, come dichiarato dalla ricorrente, ciascun coniuge provvederà al suo mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Quanto al mantenimento della figlia maggiorenne ma non indipendente economicamente, Per_1 ritiene questo Collegio di confermare la quantificazione dello stesso in euro 150,00 mensili così come stabilito in sede presidenziale - oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Velletri-, in difetto di elementi per una diversa determinazione e atteso lo stato di reclusione del resistente.
Non si accollano le spese di lite alla parte convenuta, che non si è opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio a Messina in data 2.9.1994 (atto annotato nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Messina al n. 638, parte 2, Serie A, Mandamento - Anno 1994);
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Messina;
- dispone che le parti, economicamente indipendenti, provvedano ognuno al proprio mantenimento;
- pone a carico del resistente per il mantenimento della figlia un assegno di Persona_1 mantenimento di euro 150,00 mensili, oltre alla rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie da corrispondersi entro il giorno 5 del mese alla ricorrente;
- nulla sulle spese di lite.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 26.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente
CA NO RI SS