Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00904/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00554/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 554 del 2021, proposto da
SS NT UC e IR NT, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Bruno Campagni e Ilaria Torracchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marliana, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato PA Golini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n. 1689 del Comune di Marliana, datato 11 febbraio 2021, recante “rigetto della SCIA 23.11.2020 (prot. n. 13654), con divieto di prosecuzione delle eventuali opere realizzate e riduzione in pristino delle parti già poste in essere”;
b) nota prot. n. 2600 del Comune di Marliana datata 25 febbraio 2021 di “riscontro alla istanza di riesame 24.02.2021, prot. n. 2509”;
c) atti presupposti, preliminari e/o conseguenti, ancorché incogniti;
e, per quanto occorrer possa:
dell’art. 17, comma 1, N.T.A. del Regolamento Urbanistico ex D.C.C. 24 marzo 2017, n. 11, recante “interventi edilizi”, senza previsione di quelli c.d. “pertinenziali”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 24 marzo 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. PA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
I ricorrenti SS NT UC e IR NT sono comproprietari di immobile in Marliana (PT), via della Castellina n. 33/A (ex N.C.E.U., fg. 43, map. 231), in zona “BB3 - aggregati di recente formazione esterni al sistema insediativo”.
Il fabbricato, edificato in virtù di licenza n. 126, datata 04 ottobre 1973, è classificato “edificio privo di valore storico-architettonico-ambientale”.
In data 23 novembre 2020 il ricorrente ha presentato “SCIA” per l’installazione di un manufatto ligneo pertinenziale, ai sensi dell’art. 135, comma 2, lett. e), l. r. n. 65 del 2014.
A seguito di richiesta di integrazione documentale del 18 febbraio 2020 (p.g. n. 14892) e note tecniche del 14 gennaio 2021, parte ricorrente ha presentato elaborati e precisazioni.
L’Amministrazione, ha comunicato in data 15 gennaio 2021 il “preavviso di rigetto” cui sono seguite le osservazioni dei ricorrenti in data 03 febbraio 2021.
Ha fatto seguito il provvedimento del Comune, in data 11 febbraio 2021, in forza del quale è stata respinta la SCIA con divieto di prosecuzione delle eventuali opere realizzate e riduzione in pristino delle parti già poste in essere in quanto « la costruzione del fabbricato in esame non costituisce addizione volumetrica, considerato che l’art. 19, NTA del RU, definisce tale fattispecie come “addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all’esterno della sagoma esistente” e il successivo art. 39.7, specifico delle zone “BB3”, non porti alcuna novità a riguardo […] L’intervento proposto non trova legittimazione nelle NTA del RU in quanto non compreso né fra quelli previsti dall’art. 39.7 riguardanti le zone BB3 né fra quelli previsti dall’art. 23.2 - Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia »
Con istanza 24 febbraio 2021, i ricorrenti hanno chiesto il riesame, ribadendo la natura pertinenziale del locale tecnico ex art. 135, comma 2, lett. e), l. r. Toscana n. 65 del 2014, in ossequio ai parametri ed alle definizioni del “Regolamento edilizio tipo” di cui al D.P.G.R. n. 39/R/2018.
Ha fatto seguito la nota comunale del 25 febbraio 2021 (prot. n. 2600), che ha confermato quanto già disposto precedentemente.
Con avviso del 02 marzo 2021, è stato dato inizio al procedimento sanzionatorio, al quale i ricorrenti hanno partecipato con memoria 1 aprile 2021.
Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe il ricorrente hanno proposto impugnazione chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. secondo i ricorrenti, poiché la categoria degli “interventi pertinenziali” non è contemplata dalle previsioni e norme di piano del Comune intimato e, trovando, quindi, diretta ed immediata applicazione le norme statali e regionali in materia, l’installazione del locale tecnico in contestazione deve ritenersi consentita;
2. nel caso di specie si tratterebbe di “volume tecnico” di modesta consistenza, in rapporto di strumentalità esclusiva con l’abitazione dei ricorrenti, come tale ammissibile, secondo parte ricorrente; il manufatto potrebbe essere ricondotto alla categoria degli “ampliamenti volumetrici” consentiti in loco, ai sensi dell’art. 135, co. 2, lett. e), l.r. Toscana n. 65/2014; quanto asserito dal Comune resistente, secondo cui le “addizioni volumetriche” devono realizzarsi “all’esterno della sagoma esistente”, non sarebbe dirimente in quanto il vano tecnologico risulterebbe ubicato nel resede di pertinenza e, dunque, esternamente alla civile abitazione, ancorché non in aderenza;
3. l’Amministrazione non avrebbe compiutamente motivato rispetto alle osservazioni presentate da parte ricorrente a seguito della comunicazione di motivi ostativi;
4. l’argomentazione, addotta in sede di riesame, secondo cui il compendio immobiliare in contestazione risulta inserito in “area agricola” (zona “E”), sarebbe, in primo luogo, del tutto nuova e, come tale, sottratta al contraddittorio endoprocedimentale; in secondo luogo, errata, in quanto la civile abitazione, con il terreno di pertinenza, ricade in “area edificata a prevalente destinazione residenziale” (area “BB3” ex art. 39.7 NTA), sì che il richiamo alla normativa, comunale e regionale, in materia di “zone agricole” è inconferente.
Si è costituito in giudizio il Comune di Marliana per resistere al ricorso.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
IT
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Occorre partire dalla consistenza del manufatto oggetto di contestazione.
Si tratta di un manufatto ligneo per l’allocazione di impianti tecnologici a servizio dell’edificio residenziale, di superficie pari a mq 14,00 circa, ubicato ad una distanza di ml. 8,36 dall’edificio principale, ma comunque all’interno del resede di pertinenza dell’abitazione.
L’art. 135, comma 2, lett. e), l. r. Toscana n. 65/2014, sottopone a scia « gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all’interno del resede di riferimento o in aderenza all’edificio principale, di una volumetria aggiuntiva non superiore al 20 per cento della volumetria complessiva dell’edificio medesimo, compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all’interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell’edificio principale ».
Il manufatto in esame risulta rientrare in questa fattispecie normativa che è direttamente applicabile anche nel caso di specie.
Infatti, come emerge dalla documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente il vano in contestazione è destinato ad un uso meramente accessorio e strumentale rispetto all’immobile principale, con particolare riguardo alle necessità legate al riscaldamento di quest’ultimo.
Inoltre, il volume del manufatto, pari a mc. 40,36, risulta inferiore al 20% rispetto alla volumetria complessiva del fabbricato residenziale, pari a mc. 288,08.
Il fatto che l’immobile non rientri né nell’ipotesi dell’art. 39.7, né in quella di cui agli artt. 19 e 17 NTA, non venendo in rilievo in senso tecnico un’addizione volumetrica, non significa che il manufatto non possa essere realizzato quale intervento pertinenziale ai sensi dell’art. 135, comma 2, lett. e), fattispecie rispetto alla quale le NTA non risultano prevedere una puntuale disciplina.
Peraltro, il concetto di “addizione volumetrica” di cui all’art. 17 NTA, fa riferimento all’ “ampliamento volumetrico all’esterno della sagoma esistente”: nel caso di specie viene in rilievo un vano tecnologico ubicato nel resede di pertinenza di parte ricorrente e, quindi, esternamente alla civile abitazione e il fatto che non sia adiacente non necessariamente può escludere la configurabilità di una “addizione volumetrica”.
L’amministrazione comunale, poi, solo con la nota del 25 febbraio 2021, ha fatto riferimento all’asserito inserimento in area agricola dell’immobile de quo , quando quest’ultimo risulta ubicato in “area edificata a prevalente destinazione residenziale” (area “BB3” ex art. 39.7 NTA).
Non è, poi, valorizzabile l’art. 23.2. delle NTA, in quanto si tratta di norma che fa riferimento a manufatti rientranti non nell’ipotesi di cui all’art. 135, comma 2, lett. e), l. r. Toscana, n. 65/2014, ma in quella di cui all’art. 137 della medesima legge, riguardante le opere, gli interventi e i manufatti privi di rilevanza edilizia, fattispecie non applicabile al caso in esame.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
CC NI, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
PA IN, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| PA IN | CC NI |
IL SEGRETARIO