TAR Firenze, sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 904
TAR
Sentenza 12 maggio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancanza di previsione degli interventi pertinenziali nel piano comunale

    Il Tribunale ha ritenuto che il manufatto rientri nella fattispecie normativa di cui all'art. 135, comma 2, lett. e), l.r. Toscana n. 65/2014, relativa agli interventi pertinenziali, anche se le norme urbanistiche comunali non prevedono puntualmente tale fattispecie. Il volume del manufatto è inferiore al 20% di quello complessivo dell'edificio principale e destinato ad uso strumentale.

  • Accolto
    Natura di volume tecnico di modesta consistenza e strumentalità esclusiva

    Il Tribunale ha confermato che il manufatto è un vano tecnologico ubicato nel resede di pertinenza, esterno alla civile abitazione, e che il suo volume è inferiore al 20% di quello complessivo del fabbricato residenziale. Ha altresì chiarito che il concetto di 'addizione volumetrica' non esclude la configurabilità di un intervento pertinenziale anche se non in aderenza.

  • Accolto
    Mancata motivazione su osservazioni dei ricorrenti

    Non esplicitato nel dettaglio, ma implicito nell'accoglimento del ricorso.

  • Accolto
    Erroneo riferimento ad area agricola e novità dell'argomentazione

    Il Tribunale ha ritenuto errato il riferimento del Comune all'area agricola, confermando che l'immobile è ubicato in 'area edificata a prevalente destinazione residenziale' (area BB3). Ha inoltre evidenziato che il riferimento all'area agricola è emerso solo tardivamente, nella nota del 25 febbraio 2021.

  • Accolto
    Conferma del rigetto della SCIA

    L'accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di rigetto della SCIA comporta l'annullamento anche della nota di riscontro che confermava tale rigetto.

  • Accolto
    Vizi degli atti principali

    L'annullamento degli atti principali comporta l'annullamento degli atti conseguenti.

  • Rigettato
    Norma urbanistica comunale non applicabile

    Il Tribunale ha ritenuto che la norma regionale (art. 135, comma 2, lett. e), l.r. Toscana n. 65/2014) sia direttamente applicabile e che le norme urbanistiche comunali non siano di ostacolo alla realizzazione dell'intervento pertinenziale. Non vi è un annullamento diretto della norma comunale, ma una sua disapplicazione in favore della normativa sovraordinata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 904
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 904
    Data del deposito : 12 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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