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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/12/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1174/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. LE RU Presidente rel./est.
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1174/2025, promossa da:
, C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. LA PORTA MARIA,
E
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
MI VA,
Ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 27/11/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/7/2025 domandava la Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio, regolate con sentenza del Tribunale di Trapani pubblicata il 12/07/2018 (n. 996/2018, R.G. n. 266/2014) formulando le seguenti conclusioni:
“disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra per il CP_1 mantenimento della figlia pari ad € 300,00 mensili, a far data della presente Per_1
domanda.”, in ragione del venir meno dei presupposti per cui tale statuizione era stata disposta in sede di divorzio, avendo la figlia costituito un proprio nucleo familiare.
In data 13/10/2025 si costituiva la resistente che chiedeva: CP_1 “nel merito:
a) Dichiarare l'adesione alla domanda di revoca delle condizioni divorzili di contribuzione al mantenimento della figlia fissato in euro 300,00 versato Per_1
mensilmente alla sig.ra , sul presupposto che la figlia e' CP_1 Persona_2 convolata a nozze il 12 Luglio 2025;
b) Accertare e dichiarare che il Sig. ha omesso il versamento Parte_1 dell'assegno di mantenimento in favore della figlia fissato in euro Persona_2
300,00, con decorrenza luglio 2025 in assenza di provvedimento, conseguentemente condannarlo al pagamento in favore della Sig.ra di tutte le mensilità da detta data CP_1 dovute fino alla statuizione resa dal Tribunale;
in via riconvenzionale e per le ragioni sopra esposte;
a) Accertare e dichiarare, in virtù dei fatti esposti, il mancato adempimento da parte del Sig. di quanto disposto a suo carico per le spese straordinarie in forza dei Parte_1 titoli spiegati per gli anni 2016, 2021, 2022, 2023 e 2024 e per l'effetto condannarlo al pagamento, a titolo di rimborso in favore della Sig. , della somma di euro CP_1
4.534,50, oltre interessi e rivalutazione economica e/ o nella misura che il Tribunale riterrà;
b) Accertare e dichiarare, in virtù dei fatti esposti, il mancato adempimento da parte del Sig. con riguardo alle spese straordinarie sostenute per l'intero dalla Parte_1
Sig.ra , pur in assenza di titolo dal luglio 2018 al gennaio 2021 e per l'effetto CP_1
condannarlo al pagamento della somma di euro 4.709,70, a titolo di rimborso in favore della
Sig. , oltre interessi e rivalutazione economica e/ o nella misura che il CP_1
Tribunale riterrà;
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Con note ritualmente depositate in data 7/11/2025, inoltre, parte resistente chiedeva:
“Dichiarare temerario il comportamento processuale del ricorrente, il quale ha contrastato in modo pretestuoso e strumentale la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente e conseguentemente condannare il Sig. , ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., Parte_1 al risarcimento dei danni per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., anche tenendo conto del pregiudizio e delle spese aggravate derivanti dalla condotta processuale infondata e pretestuosa;”.
All'udienza del 27/11/2025 parte resistente chiedeva la cancellazione delle frasi ritenute offensive contenute a pagina 4 della memoria della parte ricorrente depositata in data 13.11.2025 ed entrambi i procuratori insistevano nelle conclusioni contenute nei rispettivi atti difensivi.
Indi la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, per quanto attiene alla revoca dell'assegno di mantenimento giova ricordare che il matrimonio del figlio maggiorenne rappresenta un indice certo del raggiungimento di una piena maturità affettiva e personale. Secondo il principio dell'autoresponsabilità, la scelta della figlia maggiorenne di unirsi in matrimonio costituendo un nuovo nucleo familiare, è di per sé indicativa di una maturità affettiva e personale, tale da doversi accompagnare ancor più alla diligente e coerente ricerca di un lavoro (Cass. civ., sez.
I, ord., 27 luglio 2023, n. 22813).
Attraverso la scelta di contrarre matrimonio, infatti, il figlio manifesta la volontà di dar vita a un nuovo consortium vitae, assumendo anche le relative responsabilità economiche. Ne deriva che non può sopravvivere un obbligo di mantenimento a carico del genitore.
Nel caso di specie la figlia ha contratto matrimonio il 15 luglio 2025 ed Per_1
entrambe le parti si sono espresse a favore della revoca del mantenimento nei confronti della stessa. Alla luce di ciò deve ritenersi venuto meno ogni presupposto giustificativo dell'obbligo di contribuzione a favore della figlia e la domanda merita quindi accoglimento.
*****
Va ora esaminata la richiesta riconvenzionale proposta dalla parte resistente, diretta ad ottenere la condanna della controparte al pagamento di specifiche spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Tale domanda non può essere accolta.
Il giudice della famiglia, infatti, non è competente a liquidare né a condannare al pagamento di somme determinate relative a spese straordinarie già maturate in forza di precedenti provvedimenti di separazione o divorzio.
A tal proposito deve osservarsi che, per come da ultimo chiarito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 379 del 13 gennaio 2021, "le spese, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio”.
Di conseguenza l'accertamento e la liquidazione delle spese straordinarie pregresse devono essere fatti valere tramite autonoma azione di accertamento.
Nel caso di specie la parte resistente ha chiesto a questo giudice una quantificazione giudiziale delle spese straordinarie già sostenute e la relativa condanna al pagamento, sollecitando di fatto un accertamento che esula dalle competenze del giudice della famiglia e che non può essere svolto in questa sede.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale deve essere rigettata, restando la parte libera di azionare i rimedi processuali propri per il recupero delle somme eventualmente dovute.
*****
Passando ora alla domanda di condanna per lite temeraria formulata dalla parte resistente ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., essa non può trovare accoglimento.
In primo luogo, la resistenza processuale, ancor più quando mira a far valere una causa di inammissibilità, costituisce esercizio pienamente legittimo delle facoltà difensive riconosciute dalla legge e non un'ipotesi di abuso del processo.
In secondo luogo, la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede un contegno illecito assunto con dolo o colpa grave nella proposizione o nella resistenza della domanda, oltre che il requisito imprescindibile della soccombenza.
Nel caso di specie non sussiste alcuno di questi presupposti.
La parte ricorrente ha opposto alla domanda riconvenzionale una difesa motivata e fondata, che ha trovato conferma nell'esito del giudizio, senza che sia emerso alcun intento di arrecare un pregiudizio alla controparte. Pertanto, la domanda ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
*****
Da ultimo, ritenuto che – in relazione alle frasi contenute a pagina 4 della memoria della parte ricorrente depositata in data 13.11.2025 in merito alla produzione della corrispondenza pec – non si ritiene di ordinare la cancellazione di tali frasi in quanto esse non eccedono i limiti di un civile esercizio del diritto di difesa, né sembrano caratterizzate dall'intento di offendere la controparte e il suo patrocinatore (verso i quali va sempre mantenuto il doveroso riguardo evitando manifestazioni di disistima e di dispregio) e comunque certamente non pregiudicano il decoro del procedimento e la serenità del giudizio.
*****
Le spese del giudizio vista la parziale soccombenza di parte resistente devono essere compensate per il 30% e poste per il 70% a carico della resistente. Tale 70% va liquidato in
€ 2.034,20 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita: modifica le condizioni di divorzio revocando l'assegno di mantenimento in favore della figlia Per_1
compensa le spese di lite per il 30% e condanna parte resistente al pagamento del 70% delle spese di lite, 70% che va liquidato in € 2.034,20, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente rel.
LE RU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. LE RU Presidente rel./est.
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1174/2025, promossa da:
, C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. LA PORTA MARIA,
E
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
MI VA,
Ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 27/11/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/7/2025 domandava la Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio, regolate con sentenza del Tribunale di Trapani pubblicata il 12/07/2018 (n. 996/2018, R.G. n. 266/2014) formulando le seguenti conclusioni:
“disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra per il CP_1 mantenimento della figlia pari ad € 300,00 mensili, a far data della presente Per_1
domanda.”, in ragione del venir meno dei presupposti per cui tale statuizione era stata disposta in sede di divorzio, avendo la figlia costituito un proprio nucleo familiare.
In data 13/10/2025 si costituiva la resistente che chiedeva: CP_1 “nel merito:
a) Dichiarare l'adesione alla domanda di revoca delle condizioni divorzili di contribuzione al mantenimento della figlia fissato in euro 300,00 versato Per_1
mensilmente alla sig.ra , sul presupposto che la figlia e' CP_1 Persona_2 convolata a nozze il 12 Luglio 2025;
b) Accertare e dichiarare che il Sig. ha omesso il versamento Parte_1 dell'assegno di mantenimento in favore della figlia fissato in euro Persona_2
300,00, con decorrenza luglio 2025 in assenza di provvedimento, conseguentemente condannarlo al pagamento in favore della Sig.ra di tutte le mensilità da detta data CP_1 dovute fino alla statuizione resa dal Tribunale;
in via riconvenzionale e per le ragioni sopra esposte;
a) Accertare e dichiarare, in virtù dei fatti esposti, il mancato adempimento da parte del Sig. di quanto disposto a suo carico per le spese straordinarie in forza dei Parte_1 titoli spiegati per gli anni 2016, 2021, 2022, 2023 e 2024 e per l'effetto condannarlo al pagamento, a titolo di rimborso in favore della Sig. , della somma di euro CP_1
4.534,50, oltre interessi e rivalutazione economica e/ o nella misura che il Tribunale riterrà;
b) Accertare e dichiarare, in virtù dei fatti esposti, il mancato adempimento da parte del Sig. con riguardo alle spese straordinarie sostenute per l'intero dalla Parte_1
Sig.ra , pur in assenza di titolo dal luglio 2018 al gennaio 2021 e per l'effetto CP_1
condannarlo al pagamento della somma di euro 4.709,70, a titolo di rimborso in favore della
Sig. , oltre interessi e rivalutazione economica e/ o nella misura che il CP_1
Tribunale riterrà;
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Con note ritualmente depositate in data 7/11/2025, inoltre, parte resistente chiedeva:
“Dichiarare temerario il comportamento processuale del ricorrente, il quale ha contrastato in modo pretestuoso e strumentale la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente e conseguentemente condannare il Sig. , ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., Parte_1 al risarcimento dei danni per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., anche tenendo conto del pregiudizio e delle spese aggravate derivanti dalla condotta processuale infondata e pretestuosa;”.
All'udienza del 27/11/2025 parte resistente chiedeva la cancellazione delle frasi ritenute offensive contenute a pagina 4 della memoria della parte ricorrente depositata in data 13.11.2025 ed entrambi i procuratori insistevano nelle conclusioni contenute nei rispettivi atti difensivi.
Indi la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, per quanto attiene alla revoca dell'assegno di mantenimento giova ricordare che il matrimonio del figlio maggiorenne rappresenta un indice certo del raggiungimento di una piena maturità affettiva e personale. Secondo il principio dell'autoresponsabilità, la scelta della figlia maggiorenne di unirsi in matrimonio costituendo un nuovo nucleo familiare, è di per sé indicativa di una maturità affettiva e personale, tale da doversi accompagnare ancor più alla diligente e coerente ricerca di un lavoro (Cass. civ., sez.
I, ord., 27 luglio 2023, n. 22813).
Attraverso la scelta di contrarre matrimonio, infatti, il figlio manifesta la volontà di dar vita a un nuovo consortium vitae, assumendo anche le relative responsabilità economiche. Ne deriva che non può sopravvivere un obbligo di mantenimento a carico del genitore.
Nel caso di specie la figlia ha contratto matrimonio il 15 luglio 2025 ed Per_1
entrambe le parti si sono espresse a favore della revoca del mantenimento nei confronti della stessa. Alla luce di ciò deve ritenersi venuto meno ogni presupposto giustificativo dell'obbligo di contribuzione a favore della figlia e la domanda merita quindi accoglimento.
*****
Va ora esaminata la richiesta riconvenzionale proposta dalla parte resistente, diretta ad ottenere la condanna della controparte al pagamento di specifiche spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Tale domanda non può essere accolta.
Il giudice della famiglia, infatti, non è competente a liquidare né a condannare al pagamento di somme determinate relative a spese straordinarie già maturate in forza di precedenti provvedimenti di separazione o divorzio.
A tal proposito deve osservarsi che, per come da ultimo chiarito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 379 del 13 gennaio 2021, "le spese, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio”.
Di conseguenza l'accertamento e la liquidazione delle spese straordinarie pregresse devono essere fatti valere tramite autonoma azione di accertamento.
Nel caso di specie la parte resistente ha chiesto a questo giudice una quantificazione giudiziale delle spese straordinarie già sostenute e la relativa condanna al pagamento, sollecitando di fatto un accertamento che esula dalle competenze del giudice della famiglia e che non può essere svolto in questa sede.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale deve essere rigettata, restando la parte libera di azionare i rimedi processuali propri per il recupero delle somme eventualmente dovute.
*****
Passando ora alla domanda di condanna per lite temeraria formulata dalla parte resistente ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., essa non può trovare accoglimento.
In primo luogo, la resistenza processuale, ancor più quando mira a far valere una causa di inammissibilità, costituisce esercizio pienamente legittimo delle facoltà difensive riconosciute dalla legge e non un'ipotesi di abuso del processo.
In secondo luogo, la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede un contegno illecito assunto con dolo o colpa grave nella proposizione o nella resistenza della domanda, oltre che il requisito imprescindibile della soccombenza.
Nel caso di specie non sussiste alcuno di questi presupposti.
La parte ricorrente ha opposto alla domanda riconvenzionale una difesa motivata e fondata, che ha trovato conferma nell'esito del giudizio, senza che sia emerso alcun intento di arrecare un pregiudizio alla controparte. Pertanto, la domanda ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
*****
Da ultimo, ritenuto che – in relazione alle frasi contenute a pagina 4 della memoria della parte ricorrente depositata in data 13.11.2025 in merito alla produzione della corrispondenza pec – non si ritiene di ordinare la cancellazione di tali frasi in quanto esse non eccedono i limiti di un civile esercizio del diritto di difesa, né sembrano caratterizzate dall'intento di offendere la controparte e il suo patrocinatore (verso i quali va sempre mantenuto il doveroso riguardo evitando manifestazioni di disistima e di dispregio) e comunque certamente non pregiudicano il decoro del procedimento e la serenità del giudizio.
*****
Le spese del giudizio vista la parziale soccombenza di parte resistente devono essere compensate per il 30% e poste per il 70% a carico della resistente. Tale 70% va liquidato in
€ 2.034,20 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita: modifica le condizioni di divorzio revocando l'assegno di mantenimento in favore della figlia Per_1
compensa le spese di lite per il 30% e condanna parte resistente al pagamento del 70% delle spese di lite, 70% che va liquidato in € 2.034,20, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente rel.
LE RU