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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 30/10/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini, a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c. 4 c..p.c, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. nel procedimento N. R.G. 1583/2024 promosso da:
cod. fisc. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 cod. fisc. rappresentata e difesa dall'avv. VANNI AN-
[...] C.F._2
NALISA;
- parte attrice opponente - contro
cod. fisc. e Controparte_1 C.F._1 CP_2
cod. fisc. rappresentata e difesa dall'avv. BO-
[...] C.F._1
EL NA;
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni parte attrice: “in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa azionata dalle convenute per le motivazioni di cui in premessa, e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità dell'atto di precetto notificato dai signori e nei confronti delle si- Controparte_1 Controparte_2 gnore e condannare altresì i signori e Parte_1 Parte_3 Controparte_1
anche ai sensi e per gli effetti degli art. 91 e 96 c.p.c., al pagamento in Controparte_2 favore delle signore e di una somma equitativamente de- Parte_1 Parte_3 terminata. - In ogni s di causa».
Conclusioni parte convenuta: “in via principale, nel merito: - rigettare l'opposizione a precetto proposta dalle sigg.re e , perché Parte_1 Parte_3 infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per quanto verrà de- dotto in sede di costituzione nella fase di merito, con ogni consequenziale pronuncia;
- riget- tare la domanda di condanna per responsabilità aggravata per colpa grave ex art. 96 c.p.c. in quanto infondata in fatto e in diritto;
- condannare le sigg.re e Parte_3 Parte_1
anche ai sensi e per gli effetti degli art. 91 e 96 c.p.c., al pagamento in favore dei
[...] sigg.ri e di una somma equitativamente determinata. Controparte_1 Controparte_2
1
3. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, anche per la presente fase c.d. cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- e premesso di avere ricevuto la noti- Parte_3 Parte_1 fica da parte di e di atto di precetto sulla Controparte_1 Controparte_2 base di verbale di conciliazione 8 novembre 2028, si sono opposti ad esso lamen- tando che:
a) la dichiarazione di successione era stata presentata in data antecedente alla notifica del precetto ovvero in data 30 maggio 2024;
b) l'accordo sottoscritto non prevedeva affatto un obbligo di “cancellazione della domanda giudiziale repertorio 6118 del 12.06.2014 trascritta presso la Con- servatoria RR.II di Pescia” in quanto in verità, “l'unico impegno preso a cura e spe- se delle esponenti, ovvero la presentazione in Tribunale dell'istanza di correzione
… è stato perfettamente adempiuto già dal 2021”.
Alle deduzioni così come sopra articolate ha replicato parte convenuta che ha opposto che:
a) “l'avvenuta presentazione della dichiarazione è stata comunicata agli odierni Convenuti Opposti solo con mail del 16.7.2024, quindi oltre un mese dopo la consegna dell'atto di precetto all'UNEP per la notifica”;
b) “nell'accordo di mediazione viene espressamente detto che occorre 'prov- vedere alla cancellazione'” che poteva essere ottenuta solo “previo ottenimento del- la correzione della sentenza da integrarsi con l'ordine di cancellazione” e con spese a carico degli opponenti;
c) “non risulta quindi la prova certa della avvenuta cancellazione della tra- scrizione della domanda, né della data della stessa, risultando anzi di converso che tale adempimento, ove effettivamente compiuto, è stato certamente ultimato in data successiva alla notifica del precetto”.
2.- Oggetto del presente giudizio è costituito dalla verifica del diritto dei creditori di agire esecutivamente per l'adempimento dei seguenti obblighi:
a) redazione e presentazione di una dichiarazione di successione correttiva in morte di (punto 9.2); Persona_1
b) cancellazione della domanda giudiziale presso la Conservatoria di Pescia
(punto 10).
2 Per quanto attiene al punto a), a fronte della dichiarazione dell'opponente di avervi provveduto, l'opposta ha replicato di avere ricevuto la comunicazione dell'avvenuta presentazione della correzione a distanza di un mese dalla conse- gna dell'atto di precetto agli Ufficiali Giudiziari avvenuta il 13 giugno 2024 (come si può apprezzare a pag. 48 del precetto nella liquidazione del dovuto all'UNEP).
Sul punto, si deve prendere doverosamente atto del fatto che, stante l'adempimento dell'ordine, gli intimanti hanno perso ogni interesse all'esecuzione.
Venendo alla questione sub b), il titolo aveva stabilito che per provvedere alla cancellazione della domanda giudiziale:
- “i legali dovranno presentare apposita istanza al Presidente del Tribunale di Pistoia”;
- “tale istanza sarà presentata congiuntamente dalle parti”; C
- l'istanza era “a carico e spese delle sig, e Parte_3 Parte_1
.
[...]
Parte opponente ha obiettato che se l'obbligo aveva come oggetto la pre- sentazione dell'istanza di correzione, esso era stato adempiuto già dal 2021 data nella quale non solo era stata deposita l'istanza ma il Tribunale l'aveva anche ac- colta provvedendo ad ordinare la cancellazione della domanda giudiziale. Tutta- via, una simile interpretazione – come evidenziato dai convenuti - non è corretta in quanto sterilmente ancorata solo ad un approccio formalistico delle disposi- zioni del verbale di conciliazione senza in nessun modo valorizzare un dato che pure le parti avevano chiaramente specificato: il deposito dell'istanza di correzio- ne non era fine a se stesso ma era rivolto alla cancellazione della domanda giudi- ziale (“il giudice con la sentenza ha omesso di ordinare la cancellazione per cui, per provvedere alla stessa…”). Così ricostruita la comune volontà è possibile com- prendere che ciò che era “a carico e spese delle sig.re e Parte_3 Parte_1
non era il deposito dell'istanza di correzione - che le stesse mai avrebbero
[...] potuto effettuare essendo appannaggio esclusivo dei propri legali - ma proprio la cancellazione della domanda che qualunque cittadino può svolgere mediante la presentazione del provvedimento giudiziale al Conservatore e il pagamento delle relative imposte.
3 Dal momento che parte opponente non ha dato prova di avere proceduto alla cancellazione della domanda, sussiste il diritto a procedere ad esecuzione forzata.
3.- Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si deve osservare che, con riferimento alla rettifica della dichiarazione di successione, a fronte di una formalità eseguita dalla parte opponente il 30 maggio 2024, solo a luglio parte opponente aveva comunicato la notizia quando ormai il precetto era stato portato agli ufficiali giudiziari (giugno 2024): detto ritardo non può in nessun modo esse- re rivolto a favore dell'opponente che avrebbe dovuto invece tempestivamente comunicare l'adempimento dell'obbligo assunto evitando al creditore di inutil- mente intimare il precetto.
Per questi motivi
l'opposta dovrà sostenere le spese legali per deve essere Ciò i
Con riguardo al secondo profilo, si è visto più sopra come l'interpretazione proposta dall'opponente sia frutto di una lettura strettamente letterale e stru- mentale del verbale di conciliazione che è incompatibile con lo spirito di esso e con la specifica e concreta finalità esplicitamente perseguita dalle parti.
Queste considerazioni consentono di porre a carico di parte opponente le spese legali sostenute dalla controparte, quantificate sul valore indeterminato di complessità media.
Peraltro, la proposizione di una opposizione - che si basa come visto su una tardiva comunicazione dell'esecuzione della prima formalità ed un'interpretazione del testo dell'accordo elusiva del concreto ed esplicito scopo tenuto presente dalle parti - giustifica pienamente anche la condanna dell'opponente ad una ulteriore somme a titolo di responsabilità processuale ag- gravata.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accerta che e hanno diritto di pro- Controparte_1 Controparte_2 cedere ad esecuzione forzata nei confronti di e Parte_1 Parte_3 esclusivamente per l'esecuzione dell'obbligo di cancellazione della domanda giu- diziale rep. 6118 del 12 giugno 2014 trascritta presso la Conservatoria dei RR. II. di Pescia il 17 aprile 2025 al n. 953 R.P.;
4 - condanna e in solido tra loro a rifonde- Parte_1 Parte_3 re e le spese legali sostenute che si quanti- Controparte_1 Controparte_2 ficano in € 7.500,00 oltre accessori come per legge, nonché un'ulteriore somma di € 1.000,00 a titolo di responsabilità processuale aggravata.
Pistoia, 30 ottobre 2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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