Art. 1. 1. Sono vietati gli atti di disposizione e le transazioni a qualsiasi titolo effettuati, concernenti beni mobili anche immateriali, beni immobili, aziende o altre universalita' di beni, valori o titoli di natura finanziaria o valutaria comunque denominati, allorche' detti beni, valori o titoli appartengano, anche tramite intermediari, allo Stato del Kuwait o a qualsiasi agenzia, ente od organismo partecipato, controllato o diretto dallo Stato medesimo. (1)(2)(3) ((4)) ((5)) ((6)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.C.M. 5 ottobre 1990, (in G.U. 06/10/1990, n. 234), ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In deroga al divieto di cui all' art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216 , la societa' Kuwait Petroleum Italia S.p.a., e' autorizzata, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, ad acquistare le azioni della Kuwait Oil italiana S.p.a. Le medesime societa' sono inoltre autorizzate a procedere alla fusione per incorporazione della Kuwait Oil italiana S.p.a. nella Kuwait Petroleum Italia S.p.a". ------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 6 novembre 1990, (in G.U. 08/11/1990, n. 261) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I divieti di cui all' art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216 , convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271 , e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220 , convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278 , non si applicano, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, ai rapporti con i sottoindicati soggetti non residenti, ivi comprese le filiali di quest'ultimi dislocate in Paesi terzi:
Arab African International Bank - Egitto;
Tunis Arab African Bank - Tunisia;
Egyptian Gulf Bank - Egitto;
MISR International Bank - Egitto;
Bahrain Middle East Bank (E.C.) - Bahrain;
Kuwait French Bank - Francia;
ABC - Banque Internationale de Monaco - Principato di Monaco;
Kuwait Turkish Finance House - Turchia;
Gulf International Bank B.S.C. - Bahrain;
Arab Banking Corporation B.S.C. - Bahrain;
Arab Banking Corporation Daus & C. GmbH - Germania;
Banco Atlantico S.A. - Spagna;
Arab Bank (Switzerland) Ltd. - Svizzera;
Arab Australia Ltd. - Australia;
Arab Bank (Austria) A.G. - Austria;
UBAE - Arab German Bank - Lussemburgo.
Resta comunque fermo il divieto di porre in essere operazioni che comportino trasferimenti di fondi o di altre attivita' in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq, nonche' ogni altro divieto previsto nell' art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990 , convertiti rispettivamente dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990 ".
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "In deroga ai divieti di cui all' art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216 , convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271 , e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220 , convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278 , la societa' ABC finanziaria S.p.a. - Roma e la societa' Ercros S.r.l.
- Milano, sono autorizzate, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, a svolgere la normale attivita'.
Nei confronti delle predette societa' resta fermo il divieto di compiere atti di disposizione e transazioni a qualsiasi titolo effettuate sul capitale o sulle partecipazioni, di corrispondere utili e di eseguire qualsiasi altra operazione qualora le fattispecie sopra indicate comportino in qualunque modo trasferimenti di fondi o di altre attivita' in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq.
Permangono, inoltre, gli altri divieti previsti nell' art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990 , convertiti rispettivamente dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990 ". ------------ AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.C.M. 7 novembre 1990, (in G.U. 9/11/1990, n. 262) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga al divieto di cui all' art. 1 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216 , convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e 6 agosto 1990, n. 220 , convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278 , e' autorizzato il compimento con la societa' United Arab Shipping Co. (U.A.S.C.) di qualsiasi transazione collegata allo svolgimento da parte di detta societa' della propria ordinaria attivita' di trasporto marittimo, con esclusione dell'utilizzo di navi battenti bandiera irachena, fermo restando il divieto di effettuare trasporti e trasferimenti di alcun genere provenienti dal o destinati al Kuwait o all'Iraq, nonche' ogni altro divieto previsto dall'ordinamento giuridico". ------------ AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.C.M. 10 gennaio 1991, (in G.U. 11/01/1991, n. 9) ha disposto "In deroga ai divieti di cui all' art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220 , convertito, dalla legge 5 agosto 1990, n. 278, all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216 , convertito, dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271 e all'art. 1 del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247 , convertito, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298 , sono consentiti:
a far data dall'entrata in vigore del regolamento CEE n. 3155/90 del 29 ottobre 1990 i pagamenti relativi ad operazioni di trasporto, che non risultino vietate dal combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato 1 del citato regolamento CEE n. 3155/90, nonche' le prestazioni ed il pagamento dei servizi connessi;
a far data dall'entrata in vigore del regolamento CEE n. 2340/90 dell'8 agosto 1990 i pagamenti relativi alle esportazioni di medicinali in Iraq e Kuwait, che non risultino vietate ai sensi dei regolamenti CEE n. 2340/90 e n. 3155/90". ------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.C.M. 10 gennaio 1991, (in G.U. 11/01/1991, n. 9) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I divieti di cui all' art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216 , convertito, dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271 , e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220 , convertito, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278 , non si applicano, a decorrere dalla data di publicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, ai rapporti con la Arab Bank PLC - Giordania e con le sue filiali dislocate in Paesi terzi diversi da Iraq e Kuwait, nonche' con le sue offshore Units di Manama (Bahrain), del Cairo (Egitto) e di Singapore. Resta comunque fermo il divieto di porre in essere operazioni che comportino trasferimenti di fondi o di altre attivita' in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq, nonche' ogni altro divieto previsto nell' art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990 , convertiti, rispettivamente, dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990 ". ------------ AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.C.M. 10 gennaio 1991 (in G.U. 11/01/1991, n. 9) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I divieti di cui all' art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216 , convertito, dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271 , a decorrere dalla data di publicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, non si applicano ai rapporti intercorrenti con il K.I.O. - Kuwait Investment Office, Londra, rappresentato dal sig. Fahad Mohammed Al-Sabah e dal sig. Khaled Naser Humoud Al-Sabah in qualita' di presidente e vice presidente (direttore e vice direttore generale), aventi per oggetto investimenti finanziari (titoli, conti e depositi bancari, certificati di deposito, negoziazioni di valuta). Resta comunque fermo il divieto di porre in essere operazioni che comportino trasferimenti di fondi o di altre attivita' in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq, nonche' ogni altro divieto previsto nell' art. 1 delle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990 ".
Il D.P.C.M. 5 ottobre 1990, (in G.U. 06/10/1990, n. 234), ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In deroga al divieto di cui all' art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216 , la societa' Kuwait Petroleum Italia S.p.a., e' autorizzata, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, ad acquistare le azioni della Kuwait Oil italiana S.p.a. Le medesime societa' sono inoltre autorizzate a procedere alla fusione per incorporazione della Kuwait Oil italiana S.p.a. nella Kuwait Petroleum Italia S.p.a". ------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 6 novembre 1990, (in G.U. 08/11/1990, n. 261) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I divieti di cui all' art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216 , convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271 , e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220 , convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278 , non si applicano, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, ai rapporti con i sottoindicati soggetti non residenti, ivi comprese le filiali di quest'ultimi dislocate in Paesi terzi:
Arab African International Bank - Egitto;
Tunis Arab African Bank - Tunisia;
Egyptian Gulf Bank - Egitto;
MISR International Bank - Egitto;
Bahrain Middle East Bank (E.C.) - Bahrain;
Kuwait French Bank - Francia;
ABC - Banque Internationale de Monaco - Principato di Monaco;
Kuwait Turkish Finance House - Turchia;
Gulf International Bank B.S.C. - Bahrain;
Arab Banking Corporation B.S.C. - Bahrain;
Arab Banking Corporation Daus & C. GmbH - Germania;
Banco Atlantico S.A. - Spagna;
Arab Bank (Switzerland) Ltd. - Svizzera;
Arab Australia Ltd. - Australia;
Arab Bank (Austria) A.G. - Austria;
UBAE - Arab German Bank - Lussemburgo.
Resta comunque fermo il divieto di porre in essere operazioni che comportino trasferimenti di fondi o di altre attivita' in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq, nonche' ogni altro divieto previsto nell' art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990 , convertiti rispettivamente dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990 ".
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "In deroga ai divieti di cui all' art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216 , convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271 , e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220 , convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278 , la societa' ABC finanziaria S.p.a. - Roma e la societa' Ercros S.r.l.
- Milano, sono autorizzate, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, a svolgere la normale attivita'.
Nei confronti delle predette societa' resta fermo il divieto di compiere atti di disposizione e transazioni a qualsiasi titolo effettuate sul capitale o sulle partecipazioni, di corrispondere utili e di eseguire qualsiasi altra operazione qualora le fattispecie sopra indicate comportino in qualunque modo trasferimenti di fondi o di altre attivita' in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq.
Permangono, inoltre, gli altri divieti previsti nell' art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990 , convertiti rispettivamente dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990 ". ------------ AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.C.M. 7 novembre 1990, (in G.U. 9/11/1990, n. 262) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga al divieto di cui all' art. 1 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216 , convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e 6 agosto 1990, n. 220 , convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278 , e' autorizzato il compimento con la societa' United Arab Shipping Co. (U.A.S.C.) di qualsiasi transazione collegata allo svolgimento da parte di detta societa' della propria ordinaria attivita' di trasporto marittimo, con esclusione dell'utilizzo di navi battenti bandiera irachena, fermo restando il divieto di effettuare trasporti e trasferimenti di alcun genere provenienti dal o destinati al Kuwait o all'Iraq, nonche' ogni altro divieto previsto dall'ordinamento giuridico". ------------ AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.C.M. 10 gennaio 1991, (in G.U. 11/01/1991, n. 9) ha disposto "In deroga ai divieti di cui all' art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220 , convertito, dalla legge 5 agosto 1990, n. 278, all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216 , convertito, dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271 e all'art. 1 del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247 , convertito, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298 , sono consentiti:
a far data dall'entrata in vigore del regolamento CEE n. 3155/90 del 29 ottobre 1990 i pagamenti relativi ad operazioni di trasporto, che non risultino vietate dal combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato 1 del citato regolamento CEE n. 3155/90, nonche' le prestazioni ed il pagamento dei servizi connessi;
a far data dall'entrata in vigore del regolamento CEE n. 2340/90 dell'8 agosto 1990 i pagamenti relativi alle esportazioni di medicinali in Iraq e Kuwait, che non risultino vietate ai sensi dei regolamenti CEE n. 2340/90 e n. 3155/90". ------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.C.M. 10 gennaio 1991, (in G.U. 11/01/1991, n. 9) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I divieti di cui all' art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216 , convertito, dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271 , e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220 , convertito, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278 , non si applicano, a decorrere dalla data di publicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, ai rapporti con la Arab Bank PLC - Giordania e con le sue filiali dislocate in Paesi terzi diversi da Iraq e Kuwait, nonche' con le sue offshore Units di Manama (Bahrain), del Cairo (Egitto) e di Singapore. Resta comunque fermo il divieto di porre in essere operazioni che comportino trasferimenti di fondi o di altre attivita' in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq, nonche' ogni altro divieto previsto nell' art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990 , convertiti, rispettivamente, dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990 ". ------------ AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.C.M. 10 gennaio 1991 (in G.U. 11/01/1991, n. 9) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I divieti di cui all' art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216 , convertito, dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271 , a decorrere dalla data di publicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, non si applicano ai rapporti intercorrenti con il K.I.O. - Kuwait Investment Office, Londra, rappresentato dal sig. Fahad Mohammed Al-Sabah e dal sig. Khaled Naser Humoud Al-Sabah in qualita' di presidente e vice presidente (direttore e vice direttore generale), aventi per oggetto investimenti finanziari (titoli, conti e depositi bancari, certificati di deposito, negoziazioni di valuta). Resta comunque fermo il divieto di porre in essere operazioni che comportino trasferimenti di fondi o di altre attivita' in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq, nonche' ogni altro divieto previsto nell' art. 1 delle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990 ".