Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-I SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 5 febbraio 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 5034/2023, alle ore 11,45 sono comparsi gli Avv. Maria Ceruso per delega degli Avv.ti Nisticò e Casalinuovo per i ricorrenti, nonché il funzionario delegato Currò Antonino per parte resistente che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, insistendo in atti, e chiedono la decisione, tanto premesso Il G.I.
ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 5.2.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile, iscritta al n° 5034/2023 R.G. TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], e (C.F. Parte_2
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Edoardo Jenner n. 47, entrambi elettivamente domiciliati in Catanzaro alla via A. De Gasperi, 62, presso lo studio degli Avv.ti Aldo Casalinuovo e Bruno Nisticò del foro di Catanzaro, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di distinte procure rilasciate in atti;
-Opponenti- E Capitaneria di porto di Messina - Autorità Marittima dello Stretto (cod. fisc.:
), in persona del Comandante pro tempore, elettivamente domiciliato P.IVA_1 presso il medesimo comando di Messina, via Garibaldi n. 245, rappresentato e difeso ex lege come in udienza;
-Opposta- avente a oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
************ All'udienza del 5.2.2025, i procuratori delle parti discutevano oralmente la causa precisando le conclusioni insistendo in atti, e la causa veniva decisa con la presente sentenza contestuale, con lettura del dispositivo e della concisa
FATTO Con ricorso del 20 dicembre 2023 e , Parte_1 Parte_2 spiegavano opposizione avverso all'Ordinanza di pagamento e sospensione della patente nautica n. del 23.11.2023 emessa dal Capo del Compartimento Numer_1
Marittimo e Comandante del Porto di Messina, notificata a mezzo p.e.c. con invio protocollo nr. 36256 del 23/11/2023.
Riferivano che, in data 21.8.2023 alle 11,30 ca., il , dopo avere Parte_1 disormeggiato il natante da diporto (tipo Gommone Kardis Marine, identificativo n. ITKRDT0042A122, lunghezza 7 mt. f.t., anno di costruzione 2020, di colore bianco, dotato di motore f.b. Honda 250 cv, mtr BBNJ-1014955) di proprietà del
[...]
dal pontile Nautica Scalia di Giardini Naxos, faceva rotta, da solo a bordo, Parte_2 verso l'isola di Lipari;
che, in prossimità di Capo Peloro, il conducente dirigeva l'unità verso il porto di Milazzo per effettuare un rifornimento di carburante;
che, giunto in prossimità di Rodia (ME), a circa ½ miglio dalla costa, il gommone, entrato in scia di un'imbarcazione di colore bianco che lo precedeva, a 50 mt. ca. di distanza, veniva colpito da un'onda di un metro e mezzo ca., provocata da altra imbarcazione di grandi dimensioni (almeno 25 mt.) che navigava in direzione contraria;
che il conducente veniva, quindi, sbalzato in mare, mentre il gommone proseguiva la propria corsa Contr superando a dritta l'imbarcazione (in seguito identificata come ” iscritta Pt_3 al RR.NN.MM.GG. di Messina al n. ME 2945 di proprietà della società Arena Sub S.r.l., con sede in Torre Faro alla via V. Leanza n. 1) che lo precedeva;
che il conducente di tale ultima unità (signor , resosi conto dell'accaduto ed invertita la CP_2 rotta, prestava soccorso al che, nel frattempo il gommone, ormai senza Pt_1 governo, dopo avere disegnato rotte circolari per le onde generate, si dirigeva improvvisamente verso il e l'unità che gli stava prestando soccorso, sulla Pt_1 quale andava ad impattare;
che, a seguito dell'urto, tre delle quattro persone che si trovavano a bordo dell'imbarcazione investita, venivano sbalzate in mare, mentre la quarta riusciva a salire a bordo del gommone ed a spegnere il motore;
che nell'occorso riportavano danni il gommone e l'imbarcazione investita;
che sul luogo del sinistro interveniva l'equipaggio di una motovedetta della Guardia Costiera di Messina che, acquisite le prime informazioni e verificate le condizioni delle imbarcazioni, scortava il gommone (dal “traverso San Saba” condotto in autonomia dal nel porto Pt_1 di Messina e, precisamente, presso l'invaso “ , dove l'unità veniva Per_1 sottoposta ad ulteriori verifiche anche dal personale della Guardia di Finanza Marittima di Messina;
che, in esito a tali verifiche, l'unità navale veniva autonomamente condotta dal presso il porticciolo di Messina denominato “Marina del Nettuno”; che il Pt_1
scortato dalla Guardia di Finanza, veniva subito dopo sottoposto ad Pt_1 accertamenti medico-legali presso il Presidio Ospedaliero Piemonte M.C.A.U. di Messina per la verifica di un eventuale abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti;
che gli accertamenti clinici eseguiti in data 21.8.2033 presso il IRCCS “Bonino Pulejo”
- Osp. Piemonte - U.O.S.D. di Patologia Clinica di Messina, evidenziavano la positività alla sola sostanza “Benzodiazepine”; che, pertanto, il personale della Guardia di Finanza, Stazione Navale di Messina, redigeva il Verbale di Contestazione e Notifica del 21.8.2023 (all. 2 al ricorso), con cui contestava al la “Conduzione di Unità Pt_1 da Diporto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope” ed accertava la violazione dell'art. 53 quater, comma 1, D.Lgs 18.7.2005 n. 171, comminando la sanzione amministrativa pecuniaria, tenuto conto della previsione di cui al comma 2 del medesimo art. 53 quater, di € 7.344,66 (terza parte del massimo - € 22.034,00 - della sanzione prevista), oltre spese di legge;
che la sanzione amministrativa veniva, altresì, contestata al proprietario del gommone,
, quale responsabile in solido con il trasgressore;
che i Parte_2 ricorrenti, ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981, depositavano in data 19.9.2023 una memoria difensiva con la quale chiedevano l'annullamento e/o l'archiviazione del verbale (All. 3 al ricorso) e, in data 18.10.2023, venivano ascoltati (All. 4); che con il provvedimento in epigrafe indicato venivano disattese le argomentazioni difensive svolte dagli asseriti trasgressori e veniva disposta la sanzione amministrativa di € 9.500,00 e quella accessoria della sospensione della patente nautica per sei mesi a carico del conducente.
Chiedevano l'annullamento dell'atto per le ragioni ivi indicate, vinte le spese.
Si costituiva la Capitaneria di porto di Messina - Autorità Marittima dello Stretto che contestava la domanda dei ricorrenti e ne chiedeva il rigetto. Senza necessità di istruttoria, autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza odierna la causa è stata decisa come sopra riportato. MOTIVI Quanto sopra sommariamente premesso, va osservato come l'oggetto del giudizio è costituito dall'opposizione che i ricorrenti hanno proposto avverso all'ordinanza ingiunzione sopra indicata, di pagamento e sospensione della patente nautica n.
del 23.11.2023 emessa dal Capo del Compartimento Marittimo e Numer_1
Comandante del Porto di Messina, notificata a mezzo p.e.c. con invio protocollo nr. 36256 del 23/11/2023 (cfr. ricorso). In particolare, è stata contestata agli istanti -in via solidale- la violazione commessa dal dell'art. 53 quater, comma 1, D.Lgs 18.7.2005 n. 171, comminando Parte_1 la sanzione amministrativa pecuniaria, tenuto conto della previsione di cui al comma 2 del medesimo art. 53 quater, oltre spese di legge e quella accessoria della sospensione della patente nautica per sei mesi a carico del conducente. Ora, la norma citata prevede che: “Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito, ove il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017 euro. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 53-ter, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla meta'. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. La patente nautica e' sempre revocata quando la violazione e' commessa da uno dei conduttori di cui alla lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 53-ter, ovvero in caso di reiterazione nel biennio.
2. Se il conduttore di unita' da diporto in stato di alterazione psico-fisica provoca un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e' disposto il sequestro dell'unita', salvo che l'unita' appartenga a persona estranea all'illecito.”. Ciò detto, gli istanti contestano il provvedimento impugnato, facendo proprie argomentazioni che-tuttavia- non appaiono a questo giudicante essere persuasive. In primo luogo, va osservato, quanto a sua volta eccepito dalla difesa erariale, che indipendentemente dal quantitativo non specificato nel verbale di pronto soccorso, ad integrazione dei risultati delle analisi di laboratorio eseguite la sera del sinistro (21.08.2023) il test utilizzato fornisce i valori di positività; che, per quanto attiene la cognizione se fossero alti e significativi si rimanda a quanto enunciato a pag. 13 delle istruzioni per l'uso del “drug screen test”, da cui si evince che la prova utilizza un anticorpo per la determinazione selettiva di elevati livelli di benzodiazepine nelle urine;
che il TOX/See TM Drug Screen Test produce un risultato positivo quando la concentrazione di benzodiazepine è superiore a 300 ng/ml. Indipendentemente da quanto sopra, ciò che rileva in questa sede è che in orario prossimo alla data del sinistro il ricorrente indicato sia risultato positivo, come si evince dalla attestazione allegata in atti;
il che integra la fattispecie normativa oggetto di contestazione. Per quanto sopra, va rigettato il primo motivo di ricorso. Analogamente, infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'effettivo stato di alterazione in conseguenza dell'assunzione (come sopra pure dimostrata) di sostanze stupefacenti. Al riguardo, volendo fare riferimento all'effettivo stato di alterazione, va detto che l'influenza della sostanza stupefacente sulle condizioni psico-fisiche dell'assuntore durante il tempo della guida del veicolo, può essere dimostrata attraverso gli esami biologici dimostrativi della avvenuta precedente assunzione dello stupefacente in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto (con la valorizzazione delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato), senza che sia però necessario espletare una specifica analisi medica (Cassazione penale sez. IV, 23/01/2024, n.7199). Nella specie, come fatto presente dalla difesa erariale, le modalità in cui è avvenuto il sinistro, avvenuto a mezzo miglio dalla costa frequentata da bagnanti, ed il gommone da cui è caduto il ricorrente ha continuato la sua corsa fuori controllo per impattarsi su un altro natante provocando la caduta in mare di 3 dei 4 occupanti, implicano la valorizzazione del fatto che il si trovasse in stato di alterazione tale da non Pt_1 consentire allo stesso il governo del natante. Ancora, quanto alla sanzione accessoria della sospensione della patente, la stessa consegue ex lege alla suddetta violazione di legge. Infine, non vi sono elementi per procedere ad un'asserita riduzione della sanzione pecuniaria. Per quanto sopra, il ricorso va rigettato, con la conferma del provvedimento opposto. Restano assorbite le altre questioni. Sui compensi del giudizio non si provvede, essendosi l'amministrazione che ha emesso l'atto difesa a ministero di un suo funzionario (Cassazione civile sez. II, 04/08/2023, n.23825)
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento di cui sopra:
- rigetta il ricorso e conferma il provvedimento impugnato;
-nulla sulle spese. Messina, 5 febbraio 2025 Il Giudice
dott. Mauro Mirenna