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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16591 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona del giudice monocratico NA EN ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 49029/2024 di Ruolo Generale
TRA
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa giusta dall' Avv. Maria NA Taruffi
-ricorrente-
E
( ), in persona del suo amministratore Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore Sig. rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Paparella Battistoni Controparte_2
-resistente- Oggetto: comunicazione elenco condomini morosi ex art. 63 bis disp.att. c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.La a adito il tribunale ai sensi degli artt. 281 decies e segg. c.p.c. Parte_1 esponendo che il Tribunale di Roma, emetteva decreto ingiuntivo n° 11011/2023 – R.G. n° 26126/2023, depositato in Cancelleria il 27/06/2023, nei confronti del Controparte_3
ingiungendo il pagamento alla società ricorrente della somma di € 11.222,00 per le causali di cui
[...] in ricorso, oltre gli interessi legali, dal dì del dovuto all'effettivo saldo, con condanna alla rifusione delle spese della procedura monitoria, liquidate in € 730,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e Cassa Avvocati come per legge, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario. Il decreto ingiuntivo veniva notificato a parte debitrice in data 02/08/2023 ed in assenza di opposizione nei termini di legge veniva emesso decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. in data 11/12/2023. Con pec del 03/10/2024 la società chiedeva all'Amministratore del Condominio, ai Controparte_2 sensi dell'art. 63 disp. att. c.p.c. di comunicare entro 15 giorni il nominativo dei condòmini morosi in ordine al pagamento delle somme dovute all'odierna ricorrente in base al suddetto decreto ingiuntivo ma anche tale richiesta rimaneva senza esito .
pagina 1 di 4 Ciò premesso la chiede ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. “-Ordinare, ai sensi Parte_1 dell'art. 63 disp. att. c.c. al Condominio Via Rupicole n. 67, in in persona dell'Amm.re p.t., di CP_1 comunicare all'odierna istante i nominativi dei condòmini che non hanno versato la quota relativa al debito derivante dal decreto ingiuntivo n° 11011/2023 – R.G. n° 26126/2023, emesso dal Tribunale di Roma e depositato in Cancelleria il 27/06/2023, e relativo atto di precetto;
-Condannare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. il convenuto e lo stesso amministratore p.t., in solido tra loro, a CP_1 versare all'odierna istante somma di € 50,00, o quella diversa ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento;
Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario”
2. Si è costituito il a sua volta rappresentando di Controparte_1 avere in data 18 aprile 2025 inviato al legale della ricorrente la lista dei condomini morosi. In ragione della cessata materia del contendere, poi, si chiedeva confronto per l'eventuale chiusura del giudizio .In pari data, a fronte della richiesta di integrazione dei dati da parte della la difesa del Pt_1 CP_1 inviava altresì l'anagrafica condominiale ed il riparto bilancio consuntivo 2022 ove ricavare i millesimi.. In data 30 aprile 2025 la ricorrente riscontrava il suindicato invio ed i successivi colloqui chiedendo chiarimenti in merito alla lista trasmessa dato che tale lista non si riferiva esclusivamente al decreto ottenuto . In data 8 maggio 2025 la scrivente difesa forniva i chiarimenti alla controparte precisando come la lista dei morosi inviata fosse quella corretta in quanto – il precedente amministratore – aveva inserito il debito di cui al citato decreto ingiuntivo nella gestione ordinaria e. pur non essendo stati emessi bollettini specifici per il pagamento del debito di cui al decreto della in ogni caso il relativo Pt_1 importo era desumibile dai documenti inviati. Ciò premesso il ritiene cessata la materia del contendere pur rilevando l'inammissibilità CP_1 del presente ricorso per carenza di legittimazione passiva del alla luce della CP_1 giurisprudenza di legittimità e di merito che afferma che l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 63 disp. att. c.c., è un obbligo in capo alla persona dell'amministratore con la conseguenza che la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo alla persona dell'amministratore in proprio, e non del
. CP_1
3. Visto l'elenco trasmesso dal opposto, ritiene questo Giudice sia cessata la materia CP_1 del contendere avendo il assolto all'onere di informazione su di esso incombente ex art. 63 CP_1 disp. att. c.c.
Quanto alla legittimazione passiva del alla presente azione ritiene il giudicante che , CP_1 sebbene la Suprema Corte con recente pronuncia ( Cass.Sez. 2 - , Sentenza n. 1002 del 15/01/2025 ) abbia affermato che l'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione proprio dell'organo amministrativo, tuttavia , dell'eventuale omissione debba rispondere in via solidale anche il debitore responsabile del mancato pagamento CP_1 delle somme richieste dal creditore, sebbene per un titolo diverso potendosi, quindi, convenire ai sensi dell'art. 1306 c.c., anche il solo rappresentato. Nella specie, poi, le difese del CP_1 CP_1 appaiono del tutto contraddittorie , laddove ha riconosciuto all'origine la piena legittimazione dell'ente globalmente considerato a fornire la documentazione richiesta e poi trasmessa per poi , invece, negarne la legittimazione con l'eccezione sollevata. pagina 2 di 4 Ciò premesso, ritiene questo Giudice, che, a torto, la società ricorrente ritiene che l'obbligo di cui all'art. 63 disp. att. c.c. non sia stato compitamente adempiuto. Sul punto appare, infatti, opportuno richiamare, in sintesi, quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 34220 del 06/12/2023) secondo cui “L'onere di preventiva escussione dei condòmini "morosi", gravante, ai sensi dell'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., sul creditore solo parzialmente soddisfatto e munito di titolo, non ha ad oggetto la sola somma corrispondente alla quota millesimale del condòmino moroso sull'importo residuo dell'obbligazione del titolo esecutivo, ma l'intero importo residuo della suddetta "morosità", cioè l'intera originaria quota dell'obbligazione condominiale imputabile al singolo condòmino, detratto quanto eventualmente già pagato al creditore dall'amministratore, in nome e per conto di detto condòmino, in virtù dei versamenti dallo stesso effettuati nelle casse condominiali, secondo l'imputazione comunicata ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., e/o quanto versato direttamente dal singolo condòmino al terzo. I primi due commi dell'art. 63 disp. att. c.c. dispongono : «Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi» (comma 1); «I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini» (comma 2). Tale norma va interpretata nel senso che i condòmini in regola coi pagamenti vantano nei confronti del creditore del condominio, un beneficio di preventiva escussione dei condòmini morosi. La tutela del creditore è adeguatamente assicurata, potendo egli agire sempre liberamente, senza vincoli, nei confronti di tutti i condòmini (abbiano essi o meno versato all'amministratore la loro quota di contributi dovuti), per l'adempimento delle relative quote dell'obbligazione condominiale ancora insoddisfatte ,quindi, complessivamente, per il suo intero credito. La tutela dei condòmini “diligenti” è altrettanto adeguatamente assicurata dalla possibilità di pagare direttamente al creditore la loro quota dell'obbligazione condominiale e di ottenere, altresì, l'imputazione a tale titolo di tutti i pagamenti effettuati dall'amministratore con la provvista da loro versata, mediante la comunicazione di cui all'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., in modo da rimanere esposti ad eventuale responsabilità per importi superiori a quelli effettivamente dovuti solo in virtù dell'obbligo sussidiario di garanzia introdotto dal secondo comma della medesima norma, che però è condizionato alla previa vana escussione dei condòmini morosi. Alla ricostruzione sistematica appena esposta, consegue che l'onere di preventiva escussione dei condòmini “morosi” di cui all'art. 63 disp. att. c.c. non può che riguardare l'intero importo della loro
“morosità”, nel senso fin qui chiarito. È, pertanto, infondata la censura in diritto – avanzata anche nella fattispecie oggetto di giudizio dalla società ricorrente - secondo la quale la responsabilità dei condomini morosi , in virtù della natura parziaria delle obbligazioni condominiali, dovrebbe intendersi limitata alla rispettiva quota millesimale di partecipazione al , in relazione al solo importo residuo dell'obbligazione originaria, CP_1 consacrato nel titolo esecutivo azionato. La ripartizione interna della spesa tra i condòmini attiene al piano dei rapporti interni tra questi ultimi e le relative questioni non pregiudicano il diritto del creditore, che abbia già conseguito un titolo esecutivo nei confronti del condominio, di vedere soddisfatto integralmente il proprio credito.
pagina 3 di 4 Spetterà al condòmino intimato eventualmente allegare e provare, proponendo una opposizione all'esecuzione, che la quota dell'obbligazione condominiale gravante su di lui è diversa da quella indicata dal creditore procedente. I condòmini “morosi”, pertanto, rispondono nei confronti del terzo creditore in misura corrispondente alla loro “morosità”, in relazione all'intera loro originaria quota dell'obbligazione condominiale. Nella specie, una volta trasmesso dal l'elenco dei condomini morosi con l'indicazione CP_1 della relativa morosità , la società creditrice non può, pertanto, continuare a ritenere l'obbligo ex art. 63 disp. att. c.c. come non adempiuto attenendo la quota millesimale del suo credito di cui i singoli condomini morosi sono onerati ai rapporti interni del ben potendo agire la società per il CP_1 recupero per l'intero importo della loro morosità . Quanto, dunque, alla ripartizione delle spese di lite secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale
, tenuto conto che il ha dato sicuramente causa alla lite non adempiendo spontaneamente CP_1 alla richiesta della società attrice ma che, tuttavia, quest'ultima, ha proseguito il giudizio successivamente all'invio dell'elenco trasmesso dal si giustifica la compensazione per la CP_1 metà delle spese di lite, liquidate in favore della società ricorrente per la restante metà ai sensi del D.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- compensa per metà le spese del procedimento e condanna il resistente alla refusione CP_1 alla società ricorrente della restante metà delle spese processuali sostenute dalla ricorrente , che liquida
€ 1.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Maria NA Taruffi per dichiarato anticipo;
Roma 26 novembre 2025
Il Giudice
NA EN
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona del giudice monocratico NA EN ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 49029/2024 di Ruolo Generale
TRA
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa giusta dall' Avv. Maria NA Taruffi
-ricorrente-
E
( ), in persona del suo amministratore Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore Sig. rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Paparella Battistoni Controparte_2
-resistente- Oggetto: comunicazione elenco condomini morosi ex art. 63 bis disp.att. c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.La a adito il tribunale ai sensi degli artt. 281 decies e segg. c.p.c. Parte_1 esponendo che il Tribunale di Roma, emetteva decreto ingiuntivo n° 11011/2023 – R.G. n° 26126/2023, depositato in Cancelleria il 27/06/2023, nei confronti del Controparte_3
ingiungendo il pagamento alla società ricorrente della somma di € 11.222,00 per le causali di cui
[...] in ricorso, oltre gli interessi legali, dal dì del dovuto all'effettivo saldo, con condanna alla rifusione delle spese della procedura monitoria, liquidate in € 730,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e Cassa Avvocati come per legge, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario. Il decreto ingiuntivo veniva notificato a parte debitrice in data 02/08/2023 ed in assenza di opposizione nei termini di legge veniva emesso decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. in data 11/12/2023. Con pec del 03/10/2024 la società chiedeva all'Amministratore del Condominio, ai Controparte_2 sensi dell'art. 63 disp. att. c.p.c. di comunicare entro 15 giorni il nominativo dei condòmini morosi in ordine al pagamento delle somme dovute all'odierna ricorrente in base al suddetto decreto ingiuntivo ma anche tale richiesta rimaneva senza esito .
pagina 1 di 4 Ciò premesso la chiede ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. “-Ordinare, ai sensi Parte_1 dell'art. 63 disp. att. c.c. al Condominio Via Rupicole n. 67, in in persona dell'Amm.re p.t., di CP_1 comunicare all'odierna istante i nominativi dei condòmini che non hanno versato la quota relativa al debito derivante dal decreto ingiuntivo n° 11011/2023 – R.G. n° 26126/2023, emesso dal Tribunale di Roma e depositato in Cancelleria il 27/06/2023, e relativo atto di precetto;
-Condannare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. il convenuto e lo stesso amministratore p.t., in solido tra loro, a CP_1 versare all'odierna istante somma di € 50,00, o quella diversa ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento;
Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario”
2. Si è costituito il a sua volta rappresentando di Controparte_1 avere in data 18 aprile 2025 inviato al legale della ricorrente la lista dei condomini morosi. In ragione della cessata materia del contendere, poi, si chiedeva confronto per l'eventuale chiusura del giudizio .In pari data, a fronte della richiesta di integrazione dei dati da parte della la difesa del Pt_1 CP_1 inviava altresì l'anagrafica condominiale ed il riparto bilancio consuntivo 2022 ove ricavare i millesimi.. In data 30 aprile 2025 la ricorrente riscontrava il suindicato invio ed i successivi colloqui chiedendo chiarimenti in merito alla lista trasmessa dato che tale lista non si riferiva esclusivamente al decreto ottenuto . In data 8 maggio 2025 la scrivente difesa forniva i chiarimenti alla controparte precisando come la lista dei morosi inviata fosse quella corretta in quanto – il precedente amministratore – aveva inserito il debito di cui al citato decreto ingiuntivo nella gestione ordinaria e. pur non essendo stati emessi bollettini specifici per il pagamento del debito di cui al decreto della in ogni caso il relativo Pt_1 importo era desumibile dai documenti inviati. Ciò premesso il ritiene cessata la materia del contendere pur rilevando l'inammissibilità CP_1 del presente ricorso per carenza di legittimazione passiva del alla luce della CP_1 giurisprudenza di legittimità e di merito che afferma che l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 63 disp. att. c.c., è un obbligo in capo alla persona dell'amministratore con la conseguenza che la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo alla persona dell'amministratore in proprio, e non del
. CP_1
3. Visto l'elenco trasmesso dal opposto, ritiene questo Giudice sia cessata la materia CP_1 del contendere avendo il assolto all'onere di informazione su di esso incombente ex art. 63 CP_1 disp. att. c.c.
Quanto alla legittimazione passiva del alla presente azione ritiene il giudicante che , CP_1 sebbene la Suprema Corte con recente pronuncia ( Cass.Sez. 2 - , Sentenza n. 1002 del 15/01/2025 ) abbia affermato che l'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione proprio dell'organo amministrativo, tuttavia , dell'eventuale omissione debba rispondere in via solidale anche il debitore responsabile del mancato pagamento CP_1 delle somme richieste dal creditore, sebbene per un titolo diverso potendosi, quindi, convenire ai sensi dell'art. 1306 c.c., anche il solo rappresentato. Nella specie, poi, le difese del CP_1 CP_1 appaiono del tutto contraddittorie , laddove ha riconosciuto all'origine la piena legittimazione dell'ente globalmente considerato a fornire la documentazione richiesta e poi trasmessa per poi , invece, negarne la legittimazione con l'eccezione sollevata. pagina 2 di 4 Ciò premesso, ritiene questo Giudice, che, a torto, la società ricorrente ritiene che l'obbligo di cui all'art. 63 disp. att. c.c. non sia stato compitamente adempiuto. Sul punto appare, infatti, opportuno richiamare, in sintesi, quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 34220 del 06/12/2023) secondo cui “L'onere di preventiva escussione dei condòmini "morosi", gravante, ai sensi dell'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., sul creditore solo parzialmente soddisfatto e munito di titolo, non ha ad oggetto la sola somma corrispondente alla quota millesimale del condòmino moroso sull'importo residuo dell'obbligazione del titolo esecutivo, ma l'intero importo residuo della suddetta "morosità", cioè l'intera originaria quota dell'obbligazione condominiale imputabile al singolo condòmino, detratto quanto eventualmente già pagato al creditore dall'amministratore, in nome e per conto di detto condòmino, in virtù dei versamenti dallo stesso effettuati nelle casse condominiali, secondo l'imputazione comunicata ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., e/o quanto versato direttamente dal singolo condòmino al terzo. I primi due commi dell'art. 63 disp. att. c.c. dispongono : «Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi» (comma 1); «I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini» (comma 2). Tale norma va interpretata nel senso che i condòmini in regola coi pagamenti vantano nei confronti del creditore del condominio, un beneficio di preventiva escussione dei condòmini morosi. La tutela del creditore è adeguatamente assicurata, potendo egli agire sempre liberamente, senza vincoli, nei confronti di tutti i condòmini (abbiano essi o meno versato all'amministratore la loro quota di contributi dovuti), per l'adempimento delle relative quote dell'obbligazione condominiale ancora insoddisfatte ,quindi, complessivamente, per il suo intero credito. La tutela dei condòmini “diligenti” è altrettanto adeguatamente assicurata dalla possibilità di pagare direttamente al creditore la loro quota dell'obbligazione condominiale e di ottenere, altresì, l'imputazione a tale titolo di tutti i pagamenti effettuati dall'amministratore con la provvista da loro versata, mediante la comunicazione di cui all'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., in modo da rimanere esposti ad eventuale responsabilità per importi superiori a quelli effettivamente dovuti solo in virtù dell'obbligo sussidiario di garanzia introdotto dal secondo comma della medesima norma, che però è condizionato alla previa vana escussione dei condòmini morosi. Alla ricostruzione sistematica appena esposta, consegue che l'onere di preventiva escussione dei condòmini “morosi” di cui all'art. 63 disp. att. c.c. non può che riguardare l'intero importo della loro
“morosità”, nel senso fin qui chiarito. È, pertanto, infondata la censura in diritto – avanzata anche nella fattispecie oggetto di giudizio dalla società ricorrente - secondo la quale la responsabilità dei condomini morosi , in virtù della natura parziaria delle obbligazioni condominiali, dovrebbe intendersi limitata alla rispettiva quota millesimale di partecipazione al , in relazione al solo importo residuo dell'obbligazione originaria, CP_1 consacrato nel titolo esecutivo azionato. La ripartizione interna della spesa tra i condòmini attiene al piano dei rapporti interni tra questi ultimi e le relative questioni non pregiudicano il diritto del creditore, che abbia già conseguito un titolo esecutivo nei confronti del condominio, di vedere soddisfatto integralmente il proprio credito.
pagina 3 di 4 Spetterà al condòmino intimato eventualmente allegare e provare, proponendo una opposizione all'esecuzione, che la quota dell'obbligazione condominiale gravante su di lui è diversa da quella indicata dal creditore procedente. I condòmini “morosi”, pertanto, rispondono nei confronti del terzo creditore in misura corrispondente alla loro “morosità”, in relazione all'intera loro originaria quota dell'obbligazione condominiale. Nella specie, una volta trasmesso dal l'elenco dei condomini morosi con l'indicazione CP_1 della relativa morosità , la società creditrice non può, pertanto, continuare a ritenere l'obbligo ex art. 63 disp. att. c.c. come non adempiuto attenendo la quota millesimale del suo credito di cui i singoli condomini morosi sono onerati ai rapporti interni del ben potendo agire la società per il CP_1 recupero per l'intero importo della loro morosità . Quanto, dunque, alla ripartizione delle spese di lite secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale
, tenuto conto che il ha dato sicuramente causa alla lite non adempiendo spontaneamente CP_1 alla richiesta della società attrice ma che, tuttavia, quest'ultima, ha proseguito il giudizio successivamente all'invio dell'elenco trasmesso dal si giustifica la compensazione per la CP_1 metà delle spese di lite, liquidate in favore della società ricorrente per la restante metà ai sensi del D.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- compensa per metà le spese del procedimento e condanna il resistente alla refusione CP_1 alla società ricorrente della restante metà delle spese processuali sostenute dalla ricorrente , che liquida
€ 1.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Maria NA Taruffi per dichiarato anticipo;
Roma 26 novembre 2025
Il Giudice
NA EN
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