Art. 10-bis. ((Gli immobili che per accertate ed obiettive difficolta' non risultino alienabili potranno essere devoluti, mediante decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, al demanio dello Stato))
Articolo 10 bis della Legge 4 dicembre 1956, n. 1404
Articolo 10Articolo 11
Articolo 10 bis della Legge 4 dicembre 1956, n. 1404
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3 luglio 1980
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