Ordinanza cautelare 27 giugno 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 26/03/2026, n. 5611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5611 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05611/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06293/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6293 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Immacolata Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Dipartimento Impiego del Personale dell'Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell'Esercito, prot. n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-del 27.03.2025, notificato in data 01.04.2025 con cui è stata rigettata l'istanza di trasferimento temporaneo, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge 104/1992, avanzata dal ricorrente per l'assistenza al figlio portatore di handicap in situazione di gravità (doc.1);
- di ogni altro provvedimento connesso, collegato a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Dipartimento Impiego del Personale dell’Esercito;
Vista la dichiarazione versata in atti con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. Amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. UD VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con ricorso depositato in data 26 maggio 2025, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito, prot. n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-del 27.03.2025, notificato in data 01.04.2025, con cui è stata rigettata la sua istanza di trasferimento temporaneo, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge 104/1992, avanzata per l’assistenza al figlio disabile in situazione di gravità (doc.1);
Considerato che, con dichiarazione prodotta in vista dell’udienza odierna, parte ricorrente ha dichiarato che, nelle more del presente giudizio, sono intervenuti fatti nuovi e sopravvenuti che hanno determinato il sostanziale mutamento della situazione oggetto del contendere, “rendendo non più attuale l’interesse alla prosecuzione della lite”;
Considerato, quindi, che il mutamento della situazione allegato da parte ricorrente ha comportato, per sua stessa dichiarazione, il venir meno dell’interesse processuale alla definizione della controversia; Considerato, di conseguenza, che al Collegio non resti altro che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che, tenuto conto di tale esito e della natura della controversia, sussistano ragioni sufficienti per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti in causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI NI, Presidente
UD VA, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UD VA | NI NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.