CASS
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2025, n. 11239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11239 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AC NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte d'appello di Messina;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Michele Savarese, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso e nell'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna di AC Antcnino per aver minacciato reiteratamente e gravemente TA EN, dicendogli, tra l'altro: "non mi fare più denunce se no te la faccio pagare", nel contempo mimando con la mano il gesto della pistola, alludendo quindi a minacce di morte. Con la stessa sentenza, il giudice d'appello ha ridotto la pena a tre mesi di reclusione, escludendo gli aumenti in continuazione. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 11239 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 20/01/2025 2.1. Col primo motivo ha lamentato vizi motivazionali e violazione di legge. La Corte d'appello aveva ritenuto la gravità della minaccia in considerazione del timore ingenerato nella persona offesa, della personalità dell'imputato e della gravità della minaccia di morte. Il ricorrente insiste, tuttavia, nella richiesta di derubricazione del fatto nell'alveo di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen., rilevando che: dopo avere in precedenza fatto riferimento a ripetute minacce nel tempo, la stessa Corte d'appello aveva escluso la continuazione, accertando essersi trattato di un solo episodio minatorio;
lo stesso TA non aveva specificato alcun ulteriore episodio in tal senso;
una minaccia non poteva ritenersi grave per la personalità di chi la proferiva;
non si comprendeva se si fosse ingenerato nella persona offesa un particolare turbamento o timore;
la paura della persona offesa, per l'indole criminale del AC (soggetto, a suo dire "capace di tutto"), era compatibile anche con una minaccia ex art. 612, comma 1, cod. pen.; la minaccia grave implicava un particolare turbamento nella vittima;
l'imputato aveva asserito che il suo gesto era stato mal interpretato, avendo egli solo puntato l'indice, senza esplicitare intenti omicidi. In conclusione, non era stata intenzione dell'imputato quella di prospettare la morte della vittima, ma solo quella di fargliela "pagare", sicché la Corte d'appello non aveva fornito una valida motivazione per ritenere inapplicabile il comma 1. 2.2. Col secondo motivo, parte ricorrente lamenta vizi di motivazione e la violazione degli artt. 130, 442 e 605 cod. proc. pen., per l'erronea esclusione, da parte del giudice d'appello, delle circostanze attenuanti generiche che - si assume - erano state concesse in primo grado: ciò in violazione del divieto di reformatio in peius. Si deduce che la difesa, con l'appello, avesse censurato la sentenza del Tribunale per l'omessa indicazione dei passaggi che portavano alla pena finale, pur avendo il primo giudice, in motivazione, menzionato la continuazione e le circostanze attenuanti generiche. La Corte d'appello aveva, poi, ridotto la pena a tre mesi di reclusione, escludendo sia gli aumenti per continuazione, sia le circostanze attenuanti generiche, ritenendo queste ultime erroneamente menzionate in motivazione, mancando qualsivoglia riferimento ad esse nel dispositivo, da ritenersi prevalente. Tuttavia, secondo il ricorrente, avendo il Tribunale correlato la concessione delle dette circostanze alla espressa considerazione della "personalità 2 dell'imputato", doveva ritenersi che, nella specie, fosse la motivazione a prevalere sul dispositivo, da considerarsi errato: sicché la Corte territoriale non avrebbe potuto escludere le dette circostanze in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa, se non riformando in peius la sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, nel complesso, da rigettare. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, richiedendo una valutazione di merito volta a ribaltare un giudizio congruamente motivato. Invero, coerentemente con quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurazione dell'ipotesi aggravata di minaccia è necessario avere riguardo all'entità del turbamento psichico che la condotta è idonea a determinare nella vittima, considerati non solo le espressioni profferite e, in genere, le modalità del fatto e il contesto in cui le stesse furono pronunciate (Sez. 6, n. 35593 del 16/6/2015, Rv. 264341-01), ma anche le condizioni soggettive dell'autore e della vittima del reato (così Sez. 5, n. 44382 del 29/05/2015, Rv. 266055-01 in un caso in cui è stata ritenuta grave la minaccia di morte pronunciata da un soggetto a carico del quale vi erano gravi precedenti penali). Le valutazioni relative alla reale entità dell'effetto prodotto dalla condotta contestata all'imputato sulle persone offese, oggetto delle deduzioni del ricorrente, costituiscono apprezzamenti di fatto, estranei al giudizio di legittimità, se oggetto di motivazione esente da vizi (Sez. 5, Sentenza n. 8193 del 14/01/2019, Rv. 275889-01, in motivazione): come accaduto nella specie. Infatti, secondo il giudice d'appello la persona offesa aveva avuto paura, «conoscendo l'indole criminale del AC, soggetto, a suo dire "capace di tutto"», anche di tenere una «pistola in tasca». Pertanto, secondo la Corte d'appello, la minaccia, «accompagnata dal gesto fatto con il dito, con il quale mimava una pistola che spara», sottintendeva «una implicita minaccia di morte», tanto che la persona offesa aveva «esplicitamente affermato di avere avuto paura». Sicché, «correttamente» era «stata ritenuta la fattispecie aggravata in considerazione del timore ingenerato nella persona offesa a causa delle ripetute minacce rivoltegli nel tempo, della personalità dell'imputato e della gravità della minaccia di morte». Come detto, trattasi di valutazione di merito niente affatto illogica, alla luce delle circostanze menzionate dalla Corte territoriale. È appena il caso di rimarcare, infine, come l'esclusione della pluralità di 3 episodi oggetto di contestazione, nel caso di specie, e, pertanto, l'esclusione della continuazione, non contraddice affatto la valorizzazione di pregressi episodi minatori, di cui il giudice d'appello dà atto, riportando le parole della persona offesa («ogni volta che mi vede: "ti ammazzo, ti taglio il collo, ti sparo"»: pagina 4 sentenza d'appello). Il fatto che tali episodi non siano stati oggetto d'accusa nel presente processo non toglie, infatti, che essi si siano verificati e che possano incidere sulla valutazione di gravità della minaccia in esame. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. È stato più volte chiarito da questa Corte che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, occorre dare logica prevalenza all'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare la divergenza mediante ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22736 del 23/03/2011, Rv. 250400-01), salvo il caso in cui, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale contenuto nel dispositivo, e lo stesso sia obiettivamente riconoscibile, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (Sez. F., n. 35516 del 19/08/2013, Rv. 257203-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 5, Sentenza n. 11688 del 10/1/2023, non massinnata). In particolare, se dalla motivazione emerga in modo chiaro ed evidente la volontà del giudice e sia, ad esempio, palese l'errore materiale nell'indicazione della pena nel dispositivo, potendosi, dalla prima, «ricostruire il procedimento seguito per determinare la sanzione», è la motivazione a prevalere sul dispositivo, con la conseguente possibilità di rettifica dell'errore in sede di legittimità, secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen., non essendo necessarie, in tal caso, valutazioni di merito (Sez. 5, n. 57745 del 15/11/2017, non massinnata). Nella specie, però, si è però ben lungi da una motivazione da cui emerga in modo chiaro ed evidente la volontà del giudice. Come rammenta la stessa parte ricorrente, essa aveva proposto appello, tra l'altro, proprio perché la motivazione del primo giudice era del tutto oscura, non comprendendosi come egli fosse giunto a determinare la pena finale: situazione, dunque, radicalmente difforme da quella nella quale dovrebbe darsi prevalenza alla motivazione (che presuppone, come detto, che da essa si possa «ricostruire il procedimento seguito per determinare la sanzione» e che, in tal modo, si renda palese l'errore nel dispositivo). Né appare decisivo, in senso contrario, il generico richiamo alla personalità dell'imputato ("concesse le circostanze attenuanti generiche per la personalità dell'imputato"), ben potendo lo stesso essere anch'esso frutto di refuso e non 4 chiarendo esso, comunque, quale sia stato il percorso seguito dal Tribunale per determinare la sanzione finale (come, si ripete, sostiene espressamente, nel suo appello, l'odierno ricorrente). Dunque, correttamente la Corte d'appello ha dato atto come la motivazione non fosse in alcun modo chiara nello smentire il dispositivo e farne emergere l'ipotetico errore e come, pertanto, dovesse, in tale ipotesi, darsi prevalenza al dispositivo, in applicazione dei menzionati principi di diritto. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 20/01/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Michele Savarese, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso e nell'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna di AC Antcnino per aver minacciato reiteratamente e gravemente TA EN, dicendogli, tra l'altro: "non mi fare più denunce se no te la faccio pagare", nel contempo mimando con la mano il gesto della pistola, alludendo quindi a minacce di morte. Con la stessa sentenza, il giudice d'appello ha ridotto la pena a tre mesi di reclusione, escludendo gli aumenti in continuazione. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 11239 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 20/01/2025 2.1. Col primo motivo ha lamentato vizi motivazionali e violazione di legge. La Corte d'appello aveva ritenuto la gravità della minaccia in considerazione del timore ingenerato nella persona offesa, della personalità dell'imputato e della gravità della minaccia di morte. Il ricorrente insiste, tuttavia, nella richiesta di derubricazione del fatto nell'alveo di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen., rilevando che: dopo avere in precedenza fatto riferimento a ripetute minacce nel tempo, la stessa Corte d'appello aveva escluso la continuazione, accertando essersi trattato di un solo episodio minatorio;
lo stesso TA non aveva specificato alcun ulteriore episodio in tal senso;
una minaccia non poteva ritenersi grave per la personalità di chi la proferiva;
non si comprendeva se si fosse ingenerato nella persona offesa un particolare turbamento o timore;
la paura della persona offesa, per l'indole criminale del AC (soggetto, a suo dire "capace di tutto"), era compatibile anche con una minaccia ex art. 612, comma 1, cod. pen.; la minaccia grave implicava un particolare turbamento nella vittima;
l'imputato aveva asserito che il suo gesto era stato mal interpretato, avendo egli solo puntato l'indice, senza esplicitare intenti omicidi. In conclusione, non era stata intenzione dell'imputato quella di prospettare la morte della vittima, ma solo quella di fargliela "pagare", sicché la Corte d'appello non aveva fornito una valida motivazione per ritenere inapplicabile il comma 1. 2.2. Col secondo motivo, parte ricorrente lamenta vizi di motivazione e la violazione degli artt. 130, 442 e 605 cod. proc. pen., per l'erronea esclusione, da parte del giudice d'appello, delle circostanze attenuanti generiche che - si assume - erano state concesse in primo grado: ciò in violazione del divieto di reformatio in peius. Si deduce che la difesa, con l'appello, avesse censurato la sentenza del Tribunale per l'omessa indicazione dei passaggi che portavano alla pena finale, pur avendo il primo giudice, in motivazione, menzionato la continuazione e le circostanze attenuanti generiche. La Corte d'appello aveva, poi, ridotto la pena a tre mesi di reclusione, escludendo sia gli aumenti per continuazione, sia le circostanze attenuanti generiche, ritenendo queste ultime erroneamente menzionate in motivazione, mancando qualsivoglia riferimento ad esse nel dispositivo, da ritenersi prevalente. Tuttavia, secondo il ricorrente, avendo il Tribunale correlato la concessione delle dette circostanze alla espressa considerazione della "personalità 2 dell'imputato", doveva ritenersi che, nella specie, fosse la motivazione a prevalere sul dispositivo, da considerarsi errato: sicché la Corte territoriale non avrebbe potuto escludere le dette circostanze in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa, se non riformando in peius la sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, nel complesso, da rigettare. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, richiedendo una valutazione di merito volta a ribaltare un giudizio congruamente motivato. Invero, coerentemente con quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurazione dell'ipotesi aggravata di minaccia è necessario avere riguardo all'entità del turbamento psichico che la condotta è idonea a determinare nella vittima, considerati non solo le espressioni profferite e, in genere, le modalità del fatto e il contesto in cui le stesse furono pronunciate (Sez. 6, n. 35593 del 16/6/2015, Rv. 264341-01), ma anche le condizioni soggettive dell'autore e della vittima del reato (così Sez. 5, n. 44382 del 29/05/2015, Rv. 266055-01 in un caso in cui è stata ritenuta grave la minaccia di morte pronunciata da un soggetto a carico del quale vi erano gravi precedenti penali). Le valutazioni relative alla reale entità dell'effetto prodotto dalla condotta contestata all'imputato sulle persone offese, oggetto delle deduzioni del ricorrente, costituiscono apprezzamenti di fatto, estranei al giudizio di legittimità, se oggetto di motivazione esente da vizi (Sez. 5, Sentenza n. 8193 del 14/01/2019, Rv. 275889-01, in motivazione): come accaduto nella specie. Infatti, secondo il giudice d'appello la persona offesa aveva avuto paura, «conoscendo l'indole criminale del AC, soggetto, a suo dire "capace di tutto"», anche di tenere una «pistola in tasca». Pertanto, secondo la Corte d'appello, la minaccia, «accompagnata dal gesto fatto con il dito, con il quale mimava una pistola che spara», sottintendeva «una implicita minaccia di morte», tanto che la persona offesa aveva «esplicitamente affermato di avere avuto paura». Sicché, «correttamente» era «stata ritenuta la fattispecie aggravata in considerazione del timore ingenerato nella persona offesa a causa delle ripetute minacce rivoltegli nel tempo, della personalità dell'imputato e della gravità della minaccia di morte». Come detto, trattasi di valutazione di merito niente affatto illogica, alla luce delle circostanze menzionate dalla Corte territoriale. È appena il caso di rimarcare, infine, come l'esclusione della pluralità di 3 episodi oggetto di contestazione, nel caso di specie, e, pertanto, l'esclusione della continuazione, non contraddice affatto la valorizzazione di pregressi episodi minatori, di cui il giudice d'appello dà atto, riportando le parole della persona offesa («ogni volta che mi vede: "ti ammazzo, ti taglio il collo, ti sparo"»: pagina 4 sentenza d'appello). Il fatto che tali episodi non siano stati oggetto d'accusa nel presente processo non toglie, infatti, che essi si siano verificati e che possano incidere sulla valutazione di gravità della minaccia in esame. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. È stato più volte chiarito da questa Corte che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, occorre dare logica prevalenza all'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare la divergenza mediante ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22736 del 23/03/2011, Rv. 250400-01), salvo il caso in cui, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale contenuto nel dispositivo, e lo stesso sia obiettivamente riconoscibile, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (Sez. F., n. 35516 del 19/08/2013, Rv. 257203-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 5, Sentenza n. 11688 del 10/1/2023, non massinnata). In particolare, se dalla motivazione emerga in modo chiaro ed evidente la volontà del giudice e sia, ad esempio, palese l'errore materiale nell'indicazione della pena nel dispositivo, potendosi, dalla prima, «ricostruire il procedimento seguito per determinare la sanzione», è la motivazione a prevalere sul dispositivo, con la conseguente possibilità di rettifica dell'errore in sede di legittimità, secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen., non essendo necessarie, in tal caso, valutazioni di merito (Sez. 5, n. 57745 del 15/11/2017, non massinnata). Nella specie, però, si è però ben lungi da una motivazione da cui emerga in modo chiaro ed evidente la volontà del giudice. Come rammenta la stessa parte ricorrente, essa aveva proposto appello, tra l'altro, proprio perché la motivazione del primo giudice era del tutto oscura, non comprendendosi come egli fosse giunto a determinare la pena finale: situazione, dunque, radicalmente difforme da quella nella quale dovrebbe darsi prevalenza alla motivazione (che presuppone, come detto, che da essa si possa «ricostruire il procedimento seguito per determinare la sanzione» e che, in tal modo, si renda palese l'errore nel dispositivo). Né appare decisivo, in senso contrario, il generico richiamo alla personalità dell'imputato ("concesse le circostanze attenuanti generiche per la personalità dell'imputato"), ben potendo lo stesso essere anch'esso frutto di refuso e non 4 chiarendo esso, comunque, quale sia stato il percorso seguito dal Tribunale per determinare la sanzione finale (come, si ripete, sostiene espressamente, nel suo appello, l'odierno ricorrente). Dunque, correttamente la Corte d'appello ha dato atto come la motivazione non fosse in alcun modo chiara nello smentire il dispositivo e farne emergere l'ipotetico errore e come, pertanto, dovesse, in tale ipotesi, darsi prevalenza al dispositivo, in applicazione dei menzionati principi di diritto. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 20/01/2025