Art. 2.
Il Governo provvedera' a mantenere o reintegrare l'esercizio dei diritti del pubblico sulle gallerie, biblioteche, collezioni d'arte indicate nel precedente articolo, sia che tali diritti risultino da atti di fondazione, sia che risultino da possesso. Dara' inoltre i provvedimenti per l'esatto adempimento delle condizioni imposte dai fondatori e pel rispetto dei diritti acquisiti dal pubblico.
Il Governo potra' in qualunque tempo ispezionare le gallerie, collezioni e biblioteche, di cui all'articolo precedente e dare tutte le disposizioni occorrenti per la loro sicura custodia e conservazione.
Il Governo provvedera' a mantenere o reintegrare l'esercizio dei diritti del pubblico sulle gallerie, biblioteche, collezioni d'arte indicate nel precedente articolo, sia che tali diritti risultino da atti di fondazione, sia che risultino da possesso. Dara' inoltre i provvedimenti per l'esatto adempimento delle condizioni imposte dai fondatori e pel rispetto dei diritti acquisiti dal pubblico.
Il Governo potra' in qualunque tempo ispezionare le gallerie, collezioni e biblioteche, di cui all'articolo precedente e dare tutte le disposizioni occorrenti per la loro sicura custodia e conservazione.