Articolo 20 della Legge 26 marzo 1986, n. 86
Articolo 19Articolo 21
Versione
18 aprile 1986
Art. 20.
L' articolo 20 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , e' cosi' sostituito:
"Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture da eseguirsi a cura dell'ANAS, direttamente o in concessione, il parere degli organi consultivi dell'Azienda, nell'ambito della rispettiva competenza, sostituisce il parere del Consiglio di Stato".
Il terzo comma dell'articolo 32 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , e' cosi' sostituito:
"L'Azienda provvede direttamente alle locazioni, ai servizi ed alle forniture occorrenti per il proprio funzionamento e, previa delibera del consiglio di amministrazione, all'acquisto od alla costruzione di immobili da adibire a sedi della direzione generale e degli uffici periferici.
Provvede altresi' alla gestione dei beni patrimoniali di qualsiasi natura destinati ai servizi delle strade ed autostrade statali, degli autoveicoli e motoveicoli, degli impianti e dei macchinari di sua proprieta'.
Per i beni gestiti dall'ANAS, la dichiarazione di cui all' articolo 829, primo comma, del codice civile e' emessa dal Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, o, per delega, dal direttore generale dell'Azienda".
Note all'art. 20:
- Si trascrive per intero l' art. 32 della legge n. 59/1961 (per l'argomento della legge v. nella nota all'art.
1) cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 32. - L'Amministrazione dell'Azienda e' tenuta all'osservanza delle norme sulla contabilita' generale dello Stato, in quanto compatibili con la presente legge.
In difetto di nome speciali, si applicano per la gestione dei lavori di competenza dell'Azienda le norme in vigore per l'Amministrazione dei lavori pubblici.
L'Azienda provvede direttamente alle locazioni, ai servizi ed alle forniture occorrenti per il proprio funzionamento e, previa delibera del consiglio di amministrazione, all'acquisto od alla costruzione di immobili da adibire a sedi della direzione generale e degli uffici periferici.
Provvede altresi' alla gestione dei beni patrimoniali di qualsiasi natura destinati ai servizi delle strade ed autostrade statali, degli autoveicoli e motoveicoli, degli impianti e dei macchinari di sua proprieta'.
Per i beni gestiti dall'ANAS, la dichiarazione di cui all' articolo 829, primo comma, del codice civile e' emessa dal Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, o, per delega, dal direttore generale dell'Azienda.
Per i beni gestiti dall'ANAS, la dichiarazione di cui all' articolo 829, primo comma, del codice civile , e' emessa dal Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, o, per sua delega, dal direttore generale".
- Il primo comma dell'art. 829 del codice civile prevede che il passaggio di beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato debba essere dichiarato dall'autorita' amministrativa e che del relativo atto debba darsi annunzio nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 18 aprile 1986
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