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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 30/10/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL n. 1130/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice IA RA all'udienza del 30/10/2025 nella causa n. 1130/2023 RGL, promossa da:
assistito dall'avv. CAMPI DAVIDE Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistita dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Premesso che: con separati ricorsi, depositati rispettivamente in data 21.12.2023 e 27.11.2023, introduttivi di giudizi successivamente riuniti, titolare dell'omonima impresa individuale, ha Parte_1 proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. 12003903 e OI-001839081 notificate dall rispettivamente il 25.11.2023 e il 30.10.2024, con cui gli è stato intimato il pagamento di CP_1
€ 3.853,50 e di € 8.260,00, oltre spese, a titolo di sanzioni amministrative irrogate per la violazione dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 463/1983, conv. in L. 638/1983, accertata con gli atti di accertamento specificamente indicati con riferimento agli anni 2017 e 2018.
A fondamento delle opposizioni, il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 14 L. 689/1981,
l'esistenza di cause di forza maggiore e di giustificazione, l'omessa motivazione in ordine alla quantificazione delle sanzioni irrogate, concludendo per l'annullamento dei provvedimenti opposti o, in subordine, per la riduzione delle sanzioni irrogate, con vittoria di spese.
L , costituitosi in entrambi i giudizi, ha contestato la fondatezza delle opposizioni avversarie e CP_1 ne ha chiesto quindi il rigetto.
1 RGL n. 1130/2023
All'udienza odierna l ha dato atto dell'intervenuto annullamento in autotutela delle ordinanze CP_1 ingiunzione opposte e chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, a spese compensate. La parte ricorrente, preso atto del provvedimento in autotutela dell , si è CP_1 associata alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo però per la condanna dell'ente resistente alle spese di lite.
Considerato che:
- deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio in conseguenza dell'avvenuto provvedimento di annullamento in via amministrativa;
tali circostanze evidenziano il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale, come tra l'altro richiesto nelle conclusioni;
- relativamente alle spese processuali, si osserva che la declaratoria della cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale, da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio;
- nel caso di specie, l'istituto ha riconosciuto le ragioni della parte opponente, dedotte in ricorso, con particolare riguardo alla lamentata violazione del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1981 per la notificazione degli esiti dell'accertamento dell'Ufficio e alla conseguente decadenza maturata, provvedendo ad annullare la relativa posizione debitoria nelle more del presente giudizio (v. provvedimenti del 22/10/2025 e del 24.10.2025);
- è vero che vi è stato recente pronunciamento della Corte di Cassazione in merito all'applicabilità dell'art. 14 L. n. 689/1981 alla fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1-bis,
d.l 12 settembre 1983 n. 463, conv. con modif. in L. 11 novembre 1983 n. 463, tuttavia, la questione controversa riguardava le violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 che ha depenalizzato gli illeciti sanzionati, mentre nella specie tutte le violazioni contestate si sono verificate successivamente;
- in ogni caso, l ha tenuto un comportamento processuale collaborativo, attivandosi con CP_1
l'annullamento in autotutela dei provvedimenti opposti;
- pertanto, deve ritenersi sussistano opportune ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti, quantomeno nella misura del 50%, le spese di lite, liquidate ai sensi del DM 55/2014
e s.m..
P.Q.M.
Visti gli artt. 442 e 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2 RGL n. 1130/2023
- condanna parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite nella misura del 50%, che liquida in complessivi € 1.364,00 (pari al 50% di € 2.728,00), oltre rimborso spese forfettario15 %, IVA e CPA come per legge e c.u. versato.
- compensa tra le parti le residue spese di lite.
Alessandria, 30.10.2025.
Il Giudice
IA RA
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice IA RA all'udienza del 30/10/2025 nella causa n. 1130/2023 RGL, promossa da:
assistito dall'avv. CAMPI DAVIDE Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistita dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Premesso che: con separati ricorsi, depositati rispettivamente in data 21.12.2023 e 27.11.2023, introduttivi di giudizi successivamente riuniti, titolare dell'omonima impresa individuale, ha Parte_1 proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. 12003903 e OI-001839081 notificate dall rispettivamente il 25.11.2023 e il 30.10.2024, con cui gli è stato intimato il pagamento di CP_1
€ 3.853,50 e di € 8.260,00, oltre spese, a titolo di sanzioni amministrative irrogate per la violazione dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 463/1983, conv. in L. 638/1983, accertata con gli atti di accertamento specificamente indicati con riferimento agli anni 2017 e 2018.
A fondamento delle opposizioni, il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 14 L. 689/1981,
l'esistenza di cause di forza maggiore e di giustificazione, l'omessa motivazione in ordine alla quantificazione delle sanzioni irrogate, concludendo per l'annullamento dei provvedimenti opposti o, in subordine, per la riduzione delle sanzioni irrogate, con vittoria di spese.
L , costituitosi in entrambi i giudizi, ha contestato la fondatezza delle opposizioni avversarie e CP_1 ne ha chiesto quindi il rigetto.
1 RGL n. 1130/2023
All'udienza odierna l ha dato atto dell'intervenuto annullamento in autotutela delle ordinanze CP_1 ingiunzione opposte e chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, a spese compensate. La parte ricorrente, preso atto del provvedimento in autotutela dell , si è CP_1 associata alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo però per la condanna dell'ente resistente alle spese di lite.
Considerato che:
- deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio in conseguenza dell'avvenuto provvedimento di annullamento in via amministrativa;
tali circostanze evidenziano il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale, come tra l'altro richiesto nelle conclusioni;
- relativamente alle spese processuali, si osserva che la declaratoria della cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale, da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio;
- nel caso di specie, l'istituto ha riconosciuto le ragioni della parte opponente, dedotte in ricorso, con particolare riguardo alla lamentata violazione del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1981 per la notificazione degli esiti dell'accertamento dell'Ufficio e alla conseguente decadenza maturata, provvedendo ad annullare la relativa posizione debitoria nelle more del presente giudizio (v. provvedimenti del 22/10/2025 e del 24.10.2025);
- è vero che vi è stato recente pronunciamento della Corte di Cassazione in merito all'applicabilità dell'art. 14 L. n. 689/1981 alla fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1-bis,
d.l 12 settembre 1983 n. 463, conv. con modif. in L. 11 novembre 1983 n. 463, tuttavia, la questione controversa riguardava le violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 che ha depenalizzato gli illeciti sanzionati, mentre nella specie tutte le violazioni contestate si sono verificate successivamente;
- in ogni caso, l ha tenuto un comportamento processuale collaborativo, attivandosi con CP_1
l'annullamento in autotutela dei provvedimenti opposti;
- pertanto, deve ritenersi sussistano opportune ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti, quantomeno nella misura del 50%, le spese di lite, liquidate ai sensi del DM 55/2014
e s.m..
P.Q.M.
Visti gli artt. 442 e 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2 RGL n. 1130/2023
- condanna parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite nella misura del 50%, che liquida in complessivi € 1.364,00 (pari al 50% di € 2.728,00), oltre rimborso spese forfettario15 %, IVA e CPA come per legge e c.u. versato.
- compensa tra le parti le residue spese di lite.
Alessandria, 30.10.2025.
Il Giudice
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