Decreto cautelare 20 agosto 2025
Ordinanza cautelare 15 settembre 2025
Sentenza 9 marzo 2026
Decreto cautelare 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 4407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4407 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04407/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09348/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9348 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Natalia Pinto, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;
contro
I.N.A.I.L., Istituto Nazionale per L'Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe QUARTARARO e Teresa OTTOLINI, con domicilio eletto presso i medesimi in Roma, Via IV Novembre n.144;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , ambedue rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di cui alla nota -OMISSIS- del 24.6.2025, notificato a mezzo pec in pari data, a firma del Responsabile del procedimento INAIL - Direzione Centrale prestazioni socio sanitarie - Ufficio pianificazione e politiche in materia di reinserimento sociale e lavorativo, recante “Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Identificativo domanda -OMISSIS-Prot. -OMISSIS- del 09/05/2024. C.U.P. n.-OMISSIS-. Edizioni n. 2 del 4/06/2025 e n. 3 del 5/06/2025 Provvedimento di revoca di concessione del finanziamento”;
- del provvedimento di cui alla nota -OMISSIS-del 24.6.2025, notificato a mezzo pec in pari data, a firma del medesimo Responsabile del procedimento INAIL, di “Avvio della procedura di recupero dell'anticipazione parziale del finanziamento, pari a € 60.000,00 (sessantamila/00), a seguito di provvedimento di revoca emesso ai sensi dell'art. 15 dell'avviso pubblico”;
- nonché di ogni altro atto ai predetti comunque connesso, presupposto e/o consequenziale
e per il risarcimento dei notevoli e ingiusti danni, patrimoniali e non, anche all'immagine, subiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di I.N.A.I.L. nonché dei Ministeri resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. ES FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Associazione ricorrente, ha adito ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti, di cui in epigrafe, allegando a tal fine quanto segue:
- di aver partecipato all’avviso pubblico indetto dall’INAIL “ per il finanziamento di progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, in attuazione dell’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dall’art. 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ” – Edizione 2023, presentendo il progetto “Abilmente. Formazione accessibile a tutti”, finalizzato alla formazione/informazione in presenza, nella Regione Puglia, di un totale di 400partecipanti (15 ore di formazione/informazione per ogni singolo partecipante), per un importo complessivo di € 120.000,00 e con richiesta di anticipazione di € 60.000,00.
- che a seguito di scorrimento dell’elenco cronologico delle domande, rientrava nei limiti di capienza della dotazione finanziaria (nota prot. n. U.INAIL.60045.04/11/2024.0001984, ricevuta il 4.11.2024), così da essere poi ammessa a finanziamento (nota prot. n.
-OMISSIS-) per l’importo richiesto di € 120.000,00 e con la
concessione dell’anticipazione parziale richiesta di € 60.000,00, erogata in data 10.4.2025 previa costituzione di fideiussione;
- di aver regolarmente svolto tutte le attività previste nel calendario preventivamente
comunicato;
- che, ciò nonostante, mentre le attività programmate si stavano regolarmente svolgendo, del
tutto inaspettatamente in data 6.6.2025 l’I.NA.I.L. gli notificava via pec la nota
-OMISSIS- del 6.6.2025, recante “Preavviso di revoca della
concessione del finanziamento”, chiedendo di trasmettere entro 10 giorni i “necessari
chiarimenti anche corredati da idonea documentazione: Nello specifico venivano contestate presunte “gravi violazioni” di non meglio precisate “disposizioni
dell’avviso pubblico e del patto di integrità sottoscritto”, relative a: 1) il presunto “mancato espletamento delle programmate Edizioni n. 2 del 4/06/2025 e n. 3 del 5/06/2025”, come da verifica eseguita in data 4 e 5 giugno 2025 da un non meglio identificato “personale incaricato dall’Inail”; 2) la presunta mancanza di “comunicazioni in ordine ad eventuali variazioni intercorse”;
- che nonostante le controdeduzioni presentate in sede procedimentale, in data 24.6.2025 riceveva
la nota -OMISSIS- recante “Provvedimento di revoca di
concessione del finanziamento”;
In ragione di quanto esposto, quindi, parte ricorrente deduceva, in punto di diritto, il seguente articolato motivo di gravame: “ Violazione e mancata applicazione di legge (art. 1, comma 166, penultimo periodo, l. 23.12.2014 n. 190, come aggiunto dall’art. 1, comma 533, l. 30.12.2018 n. 145; artt. 3, 7, 10 e 21 septies l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.). Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 e 24 dell’avviso pubblico indetto dall’INAIL l’8.3.2024 “per il finanziamento di progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” – Edizione 2023. Violazione dei principi di lealtà, buon andamento, trasparenza, correttezza e proporzionalità dell’azione
amministrativa. Violazione del patto di integrità. Eccesso di potere per illogicità,
irragionevolezza, perplessità e ingiustizia manifeste, violazione e vizi del procedimento,
erronea presupposizione, difetto di presupposti, travisamento, difetto assoluto di
istruttoria, erronea, illogica e insufficiente motivazione, contraddittorietà, sviamento.
Nullità. Difetto assoluto di attribuzione ”.
Nello specifico, infatti, era in primo luogo nullo il verbale di verifica svolto nelle citate date perché carenti degli elementi essenziali e affetto da difetto assoluto di attribuzione, nonché redatto in violazione delle prescrizioni contenute nella nota della Direzione Centrale prot. n. -OMISSIS-del 30.5.2025, non essendo stata eseguita mediante la “Lista di controllo” predisposta dalla Direzione Centrale, che infatti non risultava compilata.
Inoltre gli atti non erano stati datati, non contenevano alcuna indicazione del luogo in cui erano stati redatti, né riportavano il nominativo dell’autore e tantomeno la relativa sottoscrizione.
Né ancora le dichiarazioni integrative del verbalizzante, in quanto successive al provvedimento impugnato, potevano sanare tale deficit.
In secondo luogo, le risultanze fattuali ivi descritte erano contraddittorie, in quanto delle due l’una: - o si contestava che l’attività didattica progettata non fosse stata svolta e che lo stato dei luoghi fosse “inadeguato” e “incompatibile” con lo svolgimento della stessa; oppure si contestava che nello svolgimento delle attività (realizzate) fossero state apportate variazioni non “tempestivamente comunicate”. Inoltre, contestava altresì anche il merito delle contestazioni contenute nel verbale di verifica redatto, in quanto le attività formative erano state regolarmente svolte. Infine, deduceva la violazione del principio di proporzionalità; atteso che il finanziamento era stato revocato a fronte di sole due giornate formative contestate; nonché l’omessa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento di revoca.
2. Si costituiva in giudizio l’INAIL deducendo, di contro, che nel provvedimento di revoca si dava atto, tra le motivazioni addotte dall’Istituto sulla base delle allegazioni comunicate dallo stesso APS nel contraddittorio instaurato, che non era stato comunicato alcun ulteriore indirizzo di accesso; che
la dott.ssa -OMISSIS-, funzionario assistente sociale INAIL in servizio presso la Direzione Regionale Puglia, aveva integrato la precedente relazione trasmettendone una integrativa, a mezzo e-mail datata 16.06.2025, con la quale aveva dettagliatamente specificato quanto rinvenuto in sede di accessi effettuati con allegazione di fotografie (nello specifico, che il primo accesso presso la sede del corso in Via Dottor Paolo Cassano, 7 – Gioia del Colle, era stato effettuato alle ore 12.40 della giornata di mercoledì 4 giugno, ove aveva verificato che il citofono posto lateralmente rispetto al cancello chiuso corrispondente al civico 7 fosse perfettamente funzionante, in quanto era udibile il suono dello stesso, oltre la porta vetrata; che non vi era alcuna segnaletica che indicasse la presenza di un ingresso secondario; che tale ultima circostanza era stata ulteriormente constatata percorrendolo, a piedi, l’intero perimetro della struttura; che nella zona retrostante, vi era la presenza di una finestra attraverso la quale era stato possibile verificare che gli ambienti interni fossero vuoti; che la permanenza presso l’esterno della struttura era terminata alle ore 13.30 circa; che sempre nella giornata del 4 giugno era stato eseguito un accesso anche presso la Sede della Libera Università Mediterranea, sita presso il Baricentro S.S. 100 km 18 – Casamassima (BA), dalle ore 14.00 alle ore 15.00 presso la quale, a seguito di contatto con il portiere presente in sede, aveva accertato che non vi era in corso nessuna attività formativa connessa all’avviso pubblico INAIL; che alle ore 15.15 dello stesso giorno 4.06.2025 la funzionaria aveva compiuto un nuovo accesso presso la Sede di Gioia del Colle, mediante il quale veniva convalidata la situazione già riportata; che nella successiva giornata del 05.06.2025, aveva effettuato un ulteriore accesso, dalle ore 08.55 alle ore 09.15, sempre presso la sede di Gioia del Colle, che aveva confermato la medesima situazione del giorno precedente).
La stessa difesa dell’INAIL contestava le numerose dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai partecipanti alle edizioni del 4 e 5 giugno, mai presentati in sede procedimentale ma solo in giudizio.
Si costituiva altresì in giudizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
3. Con successiva memoria parte ricorrente deduceva altresì, peraltro, da un lato, l’irritualità della costituzione dell’INAIL, eseguita in persona del “Direttore Centrale della Direzione Centrale Prestazioni Socio-sanitarie dott. -OMISSIS-”, anziché del Presidente dell’Istituto.
avendo la qualifica di “assistente sociale”; dall’altro, che la verbalizzante non aveva le competenze per eseguire e verbalizzare il controllo di cui all’art. 14 dell’avviso in quanto “funzionario assistente sociale”.
4. Con successiva memoria l’I.N.A.I.L. replicava facendo presente che non sussisteva alcun difetto di legittimazione processuale attiva dei Dirigenti Generali, Direttori Centrali INAIL, potendo essi promuovere e resistere alle liti come previsto dall’art. 16, lettera f), del D. Lgs. 165/2001 e, con specifico riferimento all’INAIL, dal vigente Regolamento di Organizzazione approvato dalla Delibera n.39/2024 del Commissario Straordinario dell’INAIL.
5. IN vista dell’udienza le parti depositavano numerose memorie difensive.
6. All’udienza del 3.12.2025 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
7. Il ricorso deve essere respinto perché infondato.
8. In limine litis deve darsi conto, rigettando i profili processuali rispettivamente sollevati sul punto, che il giudizio risulta ritualmente incardinato e che l’I.N.A.I.L. risulta alla stessa stregua ritualmente costituita in giudizio a mezzo del Direttore generale, come documentalmente provato dalla stessa.
9. Ciò detto, quanto al merito del ricorso deve rilevarsi quanto segue:
- che la qualifica di “funzionario assistente sociale” di colei che ha verbalizzato gli accessi ispettivi risulta pienamente coerente con il contenuto dei corsi che la stessa avrebbe dovuto controllare se gli stessi fossi stati ritualmente svolti;
- che il verbale integrativo dalla stessa verbalizzante emesso successivamente all’adozione dei provvedimenti impugnati non è altro, invero, da un lato, la mera cancellazione dell’oscuramento dei dati identificativi; dall’altro, un atto integrativo di quanto già sinteticamente decritto in prima battuta. La circostanza che quest’ultimo sia intervenuto successivamente al provvedimento impugnato, ma comunque prima dell’instaurazione del presente giudizio, non inficia l’esito cui è giunta l’amministrazione ma semplicemente lo qualifica come atto di ratifica istruttorio;
- le risultanze contenute nel verbale, come successivamente integrato (ma, come detto, prima della pendenza della lite, che segna il momento ultimo dell’ agere amministrativo nel procedimento di primo grado) hanno un valore e una credibilità probatoria certamente superiore rispetto agli atti di notorietà redatti dagli asseriti partecipanti al corso di formazione, peraltro mai esibiti in sede procedimentale ma solo giudiziale. A tal ultimo profilo deve nuovamente sottolinearsi che il procedimento amministrativo non è infinito, ma conosce il suo momento ultimo alla data di pendenza della lite mediante la proposizione del ricorso introduttivo, che cristallizza l’oggetto del giudizio (fatta salva l’adozione dei provvedimenti di secondo grado o di nuova valutazione aggredibili con ricorso per motivi aggiunti);
-nel merito, che il contenuto del verbale, come integrato, descrive con precisione la completezza delle attività compiute nelle due giornate dalla verbalizzante, tanto da rendere irrilevante qualsiasi violazione di natura strettamente procedimentale, atteso che il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe comunque potuto avere diverso contenuto: infatti, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 14 e 15 del bando, è emerso che in due occasioni l’Associazione non stava svolgendo i corsi formativi secondo le modalità comunicate, e in ogni caso non ha comunque tenuto un comportamento che consentisse lo svolgimento dei controlli previsti dalla stessa lex specialis , il cui onere ricade sempre sulla parte beneficiaria di finanziamenti economici pubblici.
10. In definitiva, in ragione di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
11. Spese di lite compensate, attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC VO, Presidente
ES FA, Consigliere, Estensore
Virginia Arata, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES FA | IC VO |
IL SEGRETARIO